Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-26, n. 202403780

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-26, n. 202403780
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403780
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 03780/2024REG.PROV.COLL.

N. 09470/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9470 del 2019, proposto da Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati O A, P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – ora Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , Agenzia del Demanio di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Crescent S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via B. Tortolini 30 c/o Placidi;
Regione Campania, Autorità Portuale di Salerno, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, Capitaneria di Porto di Salerno, Provincia di Salerno, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1420/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali – ora Ministero della Cultura, dell’Agenzia del Demanio, dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, di Crescent S.r.l. e della Società Sviluppo Immobiliare Santa Teresa (S.I.S.T.) S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale del Comune di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Con l’appello in epigrafe Italia Nostra censura la sentenza n. 1420/2019 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), che ha riunito e deciso tre ricorsi con motivi aggiunti proposti in ordine alla realizzazione del compendio immobiliare denominato in proseguo “ Crescent” nel Comune di Salerno.

Tutte le parti si sono costituite in giudizio e vi è stato un ampio scambio di memorie fra il Ministero della cultura, il Comune di Salerno, l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale, la Società Sviluppo Immobiliare Santa Teresa (S.I.S.T.), la s.r.l.Crescent S.r.l. e l’appellante. Quest’ultimo con propria memoria di replica contesta l’ammissibilità dell’ultima produzione documentale del Comune che peraltro, osserva il Collegio, non risulta rilevante ai fini della decisione.

La complessa e risalente vicenda contenziosa viene esposta dalla medesima appellante nei termini di seguito sintetizzati.

1.1-Italia Nostra con ricorso straordinario al Capo dello Stato agiva per l’annullamento di tutti gli atti amministrativi relativi all’intervento urbanistico “Piazza della Libertà - Edificio Crescent” (cd. P.U.A. di Santa Teresa), predisposto dal Comune di Salerno per la realizzazione di un edificio privato che avrebbe alterato irreversibilmente, si sosteneva, il paesaggio urbano del lungomare cittadino e, in particolare, la visuale fra il centro storico e il mare e verso la Costiera amalfitana. Venivano impugnati, fra gli altri, le autorizzazioni paesaggistiche del Comune di Salerno n. 20 del 18.02.2008 e n. 164 del 18.12.2008, le note del 16.02.2009 e del 27.04.2009 e gli atti paesaggistici della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici di Salerno e Avellino, quali le note n. 11599 del 15.04.2008, n. 17939 del 23.06.2008, 19971 del 14.07.2008, n. 3074 del 3.02.2009, n. 5805 del 2.03.2009, n. 14519 del 21.05.2009.

1.2 - A seguito di opposizione da parte del Comune di Salerno, il ricorso straordinario veniva trasposto in sede giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. di Salerno. Italia Nostra impugnava, con successivo ricorso al medesimo Tar, il permesso di costruire (n. 7/2011 del maggio 2011) nelle more rilasciato dal Comune di Salerno in favore della s.r.l. Crescent, società costruttrice dello stesso edificio.

1.3 - Detti giudizi venivano dichiarati inammissibili con le sentenze n. 1768/2011 e 1770/2011 in ragione della tardività del ricorso straordinario in relazione al PUC e al PUA.

1.4 - Italia Nostra proponeva due diversi appelli dinanzi al Consiglio di Stato, che li riuniva e decideva con la sentenza n. 6223/2013 che, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva le censure di difetto di motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche, ritenendo pertanto non necessario esaminare le censure relative agli atti della procedura successivi alle predette autorizzazioni.

1.5 - Il comune di Salerno attivava un procedimento inteso alla esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato. La Soprintendenza di Salerno dopo aver notificato al Comune due avvisi di diniego paesaggistico, istituiva due tavoli tecnici che portavano all’espressione di pareri favorevoli con prescrizioni. Il Comune di Salerno avviava quindi l'iter di variante del Pua di Santa Teresa e rilasciava due autorizzazioni paesaggistiche.

1.6 – I predetti atti erano nuovamente impugnati da Italia Nostra con separati ricorsi che, come sopra indicato, venivano riuniti e decisi dal TAR per la Campania, Sezione II, con la sentenza n. 1420/019, ora appellata da Italia nostra.

2 – Considera il Collegio che la vicenda controversa concerne la complessa e delicata questione del torrente Fusandola, già oggetto di vicende giudiziarie in sede penale. Infatti il Gip del Tribunale di Salerno, con la sentenza dell’aprile 2021 sulla base di una consulenza tecnica disposta d’ufficio, ha statuito la strumentale ed illecita deviazione del torrente per fare spazio ad un condominio privato, e

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