Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2016-11-21, n. 201604882

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2016-11-21, n. 201604882
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604882
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 04882/2016REG.PROV.COLL.

N. 00034/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 34 del 2016, proposto da:
Comune di San Felice a Cancello, in persona del Sindaco pro tempore , e A R, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato G T - C.F. TGLGNN63T02D415W, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Castrense, n. 7;

contro

ABC - Acqua Bene Comune Napoli, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 05311/2015, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall'Amministrazione su istanza di rilascio di certificazione del credito maturato in forza di contratti di fornitura e distribuzione di acqua potabile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti, nessuno presente per le parti;

Visto l’art. 117 c.p.a. in base al quale “il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata”;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO

1. Il TAR Campania, Napoli, Sez. I, con la sentenza 18 novembre 2015, n. 5311 ha accolto il ricorso proposto dall’attuale parte appellata, ABC - Acqua Bene Comune Napoli, e, per l’effetto, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di San Felice a Cancello e dal commissario “ad acta”, designato dalla Ragioneria territoriale, sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 22 ottobre 2014 e reiterata in data 5 marzo 2015, ordinando al commissario “ ad acta ” (designato dalla Ragioneria territoriale per il Comune di San Felice a Cancello) di concludere il procedimento avviato con l’istanza della ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione, se precedente, della sentenza.

E’ stato inoltre nominato, quale commissario “ ad acta ” giudiziario, che dovrà provvedere in sostituzione del commissario “ ad acta ” amministrativo, in caso di ulteriore inadempimento alla scadenza del suddetto termine, il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega.

2. La controversia concerne la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal commissario ad acta , nominato ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185-2008 dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, sull'istanza di certificazione dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del Comune di San Felice a Cancello.

Occorre aggiungere che il Comune di San Felice a Cancello, con provvedimento del 12.11.2015, prot. n.101715 e successiva integrazione prot. n.10888 del 18.11.2015, ha effettivamente certificato il credito vantato dalla società ricorrente, precisando di non aver potuto procedere con l'inserimento dello stesso sulla piattaforma elettronica esclusivamente per problemi di natura tecnica.

3. Ciò posto la Sezione è dell’avviso che l’appello debba essere respinto, in quanto infondato, non sussistendo le condizioni per poterlo dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell’intervenuto rilascio della certificazione dei crediti, ciò sia perché tale adempimento può ragionevolmente costituire esecuzione necessaria della sentenza impugnata, sia perché non può negarsi l’interesse degli appellanti al riconoscimento della correttezza del proprio operato ovvero all’inescusabilità del silenzio serbato, ciò eventualmente anche ai fini meramente risarcitori.

3.1. Si deve evidenziare innanzitutto che il Dott. A R, commissario ad acta amministrativo, ha provveduto comunque a concludere il procedimento in maniera cartacea inviando la certificazione richiesta dall'avvocato difensore della società ricorrente a mezzo PEC.

E’ evidente, pertanto, che al di là di una formale accettazione dell’incarico, egli, eseguendo l’incarico, lo ha comunque accettato per fatti concludenti (esecuzione dell’incarico), con la conseguenza che legittimamente il ricorso è stato notificato anche nei suoi confronti: ciò esclude qualsiasi rilievo all’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della mancata formale accettazione dell’incarico stesso.

3.2. Deve poi chiarirsi che i poteri sostitutivi esercitati dal soprascritto commissario non si devono in alcun modo intendere quali sostitutivi delle competenze attribuite al Comune in tema di certificazione dei crediti, con la conseguenza che il ricorso non doveva essere necessariamente notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché solo la nomina del commissario ad acta è di pertinenza dello stesso Ministero, mentre i poteri esercitati sono pur sempre riferibili, come detto, alle competenze comunali.

Pertanto la notifica del ricorso introduttivo, anche se non è stata fatta direttamente al commissario ad acta e anche se questi neppure è stato individuato soggettivamente, rimane comunque valida, in quanto la domanda rimane formalmente proposta e proponibile contro il Comune debitore.

Al riguardo va osservato che la norma applicata nella specie impone comunque che gli oneri del commissario siano “a carico dell'ente debitore” (cfr. art. 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, inserito dall'art. 1 L. 28 gennaio 2009, n. 2, in sede di conversione, successivamente modificato dall'art. 1, comma 16, D.L.30 dicembre 2009, n. 194, dall'art. 31, comma 1-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sostituito dall'art. 13, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della medesima L. 183-2011, modificato dall'art. 12, comma 11-quater, D. L. 2 marzo 2012, n.16 e, da ultimo, modificato dall'art. 13-bis, comma 1, lett. a), D.L. 7 maggio 2012, n. 52).

3.3. Infine, quanto alle asserite difficoltà tecniche inerenti alla operatività della certificazione digitale che avrebbero determinato in definitiva il comportamento omissivo dell’ente e del commissario, non può non rilevarsi che non solo di esse non è stata fornita alcuna prova, neppure a livello indiziario, per quanto le stesse non incidono in alcun modo sull’interesse tutelato dal ricorrente in primo grado alla sollecita definizione della sua istanza (attenendo piuttosto a questioni interne tra le amministrazioni interessate).

4. Pertanto, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi