Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-23, n. 202002042

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-23, n. 202002042
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002042
Data del deposito : 23 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2020

N. 02042/2020REG.PROV.COLL.

N. 09316/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9316 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, L F e M F, domiciliato presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Guardia di finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2020 il consigliere Alessandro Verrico e udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Piemonte (R.G. n. -OMISSIS-), affidato ad otto autonomi motivi, l’odierno appellante chiedeva l’annullamento:

a) della determinazione assunta dal Comando interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di finanza in data 31 luglio 2014, con la quale il ricorrente, già in congedo assoluto a far data dal 3 luglio 2014, all’esito dell’allora pendente procedimento disciplinare, veniva privato del grado per rimozione, con decorrenza retroattiva al 3 luglio 2014;

b) della nota del Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di finanza prot. n. 0292839/14 del 14 ottobre 2014 avente ad oggetto " Procedimento amministrativo di recupero somme erogate per indebita corresponsione delle stipendiali, per il mese di Luglio 2014 nei confronti del sig. -OMISSIS- " con cui veniva chiesto al ricorrente la restituzione della somma di euro 1.540,50, percepita a titolo di trattamento stipendiale relativo al mese di luglio 2014;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico consequenziale o connesso ed in particolare la nota prot. n. 154984 del 27 maggio 2014, con cui il Comando regionale ordinava la riassunzione del procedimento di stato a carico del ricorrente, la nota prot. n. 180792/14 del 19 giugno 2014, con cui il Comando regionale del Piemonte deferiva il ricorrente alla Commissione di disciplina ivi nominata, nonché il verbale delle operazioni compiute in data 6 giugno 2014, il verbale delle operazioni compiute in data 12 giugno 2014, il verbale Commissione di disciplina - verdetto emesso dall’organo collegiale in data 24 luglio 2014, e il provvedimento del 9 ottobre 2014 prot. 0573886/14 con il quale il Capo di Stato Maggiore, rigettando l'istanza di autotutela presentata dal ricorrente, confermava il contenuto della determinazione assunta dal Comando Interregionale in data 31 luglio 2014.

Il ricorrente chiedeva altresì il risarcimento dei danni.

2. Il T.a.r. Piemonte, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Secondo il Tribunale, in particolare:

a) il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio d’istituto ma idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile, il che non implica l’assoluta incapacità a difendersi in un procedimento disciplinare, ma semplicemente la non idoneità a svolgere funzioni militari;

b) dopo la sospensione del procedimento disciplinare la riassunzione interveniva una volta decorso il periodo dei 90 giorni di “ non idoneità ”, nonché dopo la dichiarazione definitiva di non idoneità al servizio d’istituto, con idoneità al transito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile, il che non precludeva il riavvio del procedimento disciplinare, né integrava l’ipotesi di impedimento allo svolgimento del procedimento disciplinare, né imponeva di dichiarare l’estinzione del procedimento;

c) la retroattività dell’efficacia della sanzione della perdita di grado alla data in cui il militare è stato posto in congedo assoluto è conforme sia all’art. 867, comma 5, del codice dell’ordinamento militare (c.o.m.), sia alla pregressa disciplina (artt. 15, 26 e 41 l. n. 833/1961);

d) non vi è carenza della motivazione, atteso che dal provvedimento emerge una specifica valutazione di quei fatti sotto il profilo disciplinare, né vi è violazione del principio di proporzionalità, considerata la oggettiva gravità del comportamento tenuto dal ricorrente (corruzione);

e) è infondata la censura con cui si contesta la violazione della circolare n. 1/2006 nel titolo IV, par. 1.9.3, poiché non sarebbero stati rispettati i termini previsti per la presa visione degli atti e della relazione riepilogativa, assegnando un termine inferiore rispetto a quello previsto dalla circolare, di 10 giorni;

f) il ricorrente è stato posto in congedo, a disposizione del Distretto, ai sensi dell’art. 861, comma 3, c.o.m., secondo cui “ la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d'ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado ”;

g) non vi è violazione dell’art. 60, c. 4, d.P.R. n. 545/86 (norma abrogata e sostituita dall’art. 1355 d.lgs. n. 66/2010), non rinvenendosi disparità di trattamento tra il ricorrente e il suo superiore, coinvolto negli stessi fatti, in quanto quest’ultimo, pur avendo subito una condanna della stessa entità del ricorrente, è stato condannato per differenti capi di imputazione e allo stesso, a differenza del ricorrente, sono state riconosciute le attenuanti generiche;
in ogni caso la norma invocata dal ricorrente può trovare applicazione unicamente qualora siano inflitte sanzioni disciplinari graduabili.

3. Il ricorrente originario ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso di primo grado. In particolare, l’appellante ha sostenuto le seguenti censure in tal modo rubricate:

i ) “ Erroneità della sentenza n. 641/2017 per errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – violazione di legge (art. 5, co. 2° l. 382/1978) - violazione titolo primo, paragrafo 5.7 circolare Comando Generale della Guardia di Finanza recante istruzioni sui procedimenti disciplinari n. 1/2006;
violazione titolo quarto, paragrafo 1.7.1 circolare n. 1/2006;
eccesso di potere per arbitrarietà, perplessità manifesta e irrazionalità. Violazione di legge art. 3, l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione
”;

ii ) “ Erroneità della sentenza n. 641/2017 per errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – violazione di legge: art. 2 Cost., art. 11 preleggi ed artt. 2 e 21 bis legge n. 241/1990 – violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, del principio di legalità, di lealtà, buona fede e di tutela dell’affidamento – eccesso di potere per travisamento, irrazionalità e perplessità manifesta ”;

iii ) “ Erroneità della sentenza n. 641/2017 per errata valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – violazione di legge: art. 3 legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di motivazione;
eccesso di potere per arbitrarietà, violazione del principio di buona fede e tutela dell’affidamento – violazione del principio di proporzionalità
”;

iv ) “ Violazione di legge e della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza recante istruzioni sui procedimenti disciplinari n. 1/2006 – eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà manifesta, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità e perplessità ”;

v ) “ Error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione di legge ed eccesso di potere: violazione art. 1 legge n. 241/1990 e art. 97 Cost.;
contraddittorietà intrinseca, perplessità manifesta e sviamento
”.

3.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza, i quali, depositando memoria difensiva e successive note di udienza, si sono opposti all’appello chiedendone l’integrale rigetto.

3.2. In data 3 marzo 2020 le parti hanno depositato una istanza congiunta di spedizione della causa in decisione.

4. All’udienza del 5 marzo 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.

6. In via preliminare il Collegio rileva:

a) l’inammissibilità della memoria depositata dal Ministero in data 4 febbraio in quanto tardiva, non essendo stati rispettati i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.;

b) che non sono stati oggetto di impugnazione i capi della sentenza relativi alla reiezione del quinto e settimo motivo del ricorso di primo grado, riguardanti rispettivamente la presunta violazione della circolare n. 1/2006 nel titolo IV, par.

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