Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-07-24, n. 202406678
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Pubblicato il 24/07/2024
N. 06678/2024REG.PROV.COLL.
N. 10095/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10095 del 2023, proposto da
Comune di Montenero di Bisaccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati C P, G L P, F C, V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00172/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Roberto Michele Palmieri e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Di Pardo, Perrotta, Lo Pinto, Cintioli e Novara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera di Giunta n. 35 del 10.10.2016, il Comune di Montenero di Bisaccia ha approvato il “ Regolamento per l’applicazione del canone di concessione ricognitorio ”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 D. Lgs. n. 446/1997 e 27 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
Detto Regolamento, all’art. 2, prevede che “ le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Montenero di Bisaccia descritte nell’Allegato A) ” sono soggette al pagamento di un canone concessorio non ricognitorio, così come previsto dal citato art. 27 d. Lgs. 285/1992.
Nello stesso articolo, al comma 2, il Regolamento specifica che “ si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti ”.
All’art. 4, il predetto Regolamento dispone a carico dei titolari di concessioni/autorizzazioni di tal fatta l’obbligo di:
- presentare “ apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto ”, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno di prima applicazione del canone;
- effettuare il pagamento del canone non ricognitorio entro gli stessi termini di cui sopra, a pena di sanzione in caso di omesso, parziale o tradivo versamento.
Tra i soggetti destinatari del Regolamento ed immediatamente onerati ad adempiere agli obblighi con esso imposti, rientra anche la E-Distribuzione s.p.a. (di seguito, per brevità: la società), soggetto concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica nel territorio del Comune di Montenero di Bisaccia.
Con nota pec del 7.12.2018 il Comune di Montenero di Bisaccia ha notificato alla società avviso di pagamento prot. n. 13321/17.
A seguito del ricevimento di detto Avviso, la Società ha proposto ricorso, iscritto al TAR Molise (ric. n. 68/2019 R.G.), per l’annullamento del Regolamento, deducendo vizi di legittimità di quest’ultimo.
In particolare, per quanto qui di interesse, la società ha impugnato l’art. 2, comma 1, con riferimento alla parte in cui estenderebbe l’applicabilità del canone non ricognitorio anche alla occupazione del sottosuolo e quelle “ realizzate al di fuori della sede stradale ” che “ sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale ”.
Il Comune di Montenero di Bisaccia si è costituita nel giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Con sentenza n. 172/2023 il TAR Molise ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell’avviso di pagamento del 7.12.2018, e ha per il resto accolto il ricorso, annullando l’impugnato Regolamento comunale “ nei termini e nei limiti di cui in motivazione ”.
Avverso tale pronuncia giudiziale il Comune di Montenero di Bisaccia ha proposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 29, 35 e 41 c.p.a;difetto di istruttoria e di motivazione;irragionevolezza;violazione degli artt. 3, 25 e 27 d. lgs. n. 285/92;violazione dell’art. 124 TUEL.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiararsi l’inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso proposto dalla società. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, E-Distribuzione s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, e con lo spiegato appello incidentale ha chiesto la riforma dell’impugnata sentenza, nella parte ritenuta di interesse. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 27.6.2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, premette il Collegio che, come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa, l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia erga omnes per la sua ontologica indivisibilità (cfr. C.d.S, VI, 1.4.2016, n. 1289;C.d.S, VI, 24.11.2011, n. 6212).
3. Ciò chiarito, rileva il Collegio che il Regolamento per cui è causa è stato già annullato – esattamente nei punti oggi in contestazione, ovvero in relazione a: a) art. 2, comma 1, 1° periodo, laddove prevede l’applicazione del canone per le occupazioni di sottosuolo (Allegato A al Regolamento ivi richiamato);b) art. 2, comma 1, 2° periodo, lì dove equipara, ai fini dell’applicazione del canone, “ le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale ” che “ sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale ” – con sentenza Tar Molise n. 213/23, confermata dal C.d.S, con sentenza n. 3183/24.
4. Per tali ragioni, in conformità all’avviso reso in data odierna alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, l’appello principale e quello incidentale vanno dichiarati improcedibili, avuto riguardo all’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del suddetto Regolamento, nella medesima parte oggetto di interesse nell’odierno giudizio.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.