Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-10, n. 202407517
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2024
N. 07517/2024REG.PROV.COLL.
N. 04923/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2022, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. C S, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2024 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. dello Stato Emma Damiani e l’avv. C S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto il ricorso in epigrafe per chiedere la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del -OMISSIS-, che, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, del -OMISSIS-, ha accolto il ricorso proposto in primo grado dal Brigadiere capo-OMISSIS- contro la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e ha annullato, di conseguenza, il provvedimento impugnato.
Il sig.-OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, proposta in via incidentale dal Ministero, è stata respinta con ordinanza di questa Sezione del 20 luglio 2022, n. 3470.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In limine , sono infondate le eccezioni in rito proposte dal resistente riguardo la supposta perenzione del ricorso e l’assenza di domanda rescindente, la prima perché, salvo quanto previsto dall’art. 82 c.p.a. sulla perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, il termine di perenzione non decorre dalla presentazione dell’istanza di discussione (nella specie, depositata, unitamente al ricorso, in data 15 giugno 2022) e finché non si sia provveduto su di essa (e l’unica udienza di discussione celebratasi è quella in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione), la seconda perché il ricorso è rivolto pianamente a ottenere, nella fase rescindente, la reiezione del ricorso di primo grado.
2. – Venendo, pertanto, all’esame del ricorso, l’errore revocatorio denunciato dal Ministero consisterebbe nell’avere il Consiglio di Stato definito l’appello sulla base dell’erronea supposizione che l’Amministrazione avesse riaperto a distanza di anni, in seguito all’archiviazione di procedimento penale, un procedimento disciplinare già archiviato o comunque non proseguito, cioè un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dalle risultanze documentali di causa.
In particolare, l’errore sarebbe consistito nell’aver valorizzato, quale inizio di un procedimento disciplinare, la nota del 10 gennaio 2001 del Comandante Provinciale che, invece, sarebbe stata una mera interlocuzione interna all’Amministrazione, che conteneva valutazioni prodromiche all’eventuale intrapresa (che nei fatti, poi, non sarebbe avvenuta) di un procedimento disciplinare e che concludeva nel senso di ritenere insussistenti i presupposti per l’avvio di