Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-31, n. 201101981

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-31, n. 201101981
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101981
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01490/2005 REG.RIC.

N. 01981/2011REG.PROV.COLL.

N. 01490/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2005, proposto da:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

T E F, rappresentato e difeso dagli avv. D G e F S, con domicilio eletto presso F S in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 17 marzo 2004, n. 264, resa tra le parti, con la quale era stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del 17 marzo 1997, prot. n. 11408 della Capitaneria di Porto di Genova avente a oggetto il diniego di subingresso nella concessione di un ormeggio a gavitello per imbarcazioni da diporto nel porto di Camogli.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 dicembre 2010 il consigliere A P e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avv. Tedeschini per delega dell'avv.to Granara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso dalla Capitaneria di Porto di Genova sull’istanza di subingresso (di data 8 novembre 1996) nella concessione di un ormeggio a gavitello per imbarcazione da diporto nel porto di Camogli.

Il provvedimento impugnato si fonda su un duplice e concorrente ordini di motivi: l’istanza di subingresso avrebbe dovuto essere preceduta da formale rinuncia da parte del precedente titolare della concessione; inoltre, nel perseguimento di indirizzi generali assunti dalla Capitaneria di Porto, si rendeva necessario procedere

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