Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-31, n. 201101981
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01981/2011REG.PROV.COLL.
N. 01490/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2005, proposto da:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
T E F, rappresentato e difeso dagli avv. D G e F S, con domicilio eletto presso F S in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, 17 marzo 2004, n. 264, resa tra le parti, con la quale era stato respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del 17 marzo 1997, prot. n. 11408 della Capitaneria di Porto di Genova avente a oggetto il diniego di subingresso nella concessione di un ormeggio a gavitello per imbarcazioni da diporto nel porto di Camogli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 dicembre 2010 il consigliere A P e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino e l’avv. Tedeschini per delega dell'avv.to Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il diniego espresso dalla Capitaneria di Porto di Genova sull’istanza di subingresso (di data 8 novembre 1996) nella concessione di un ormeggio a gavitello per imbarcazione da diporto nel porto di Camogli.
Il provvedimento impugnato si fonda su un duplice e concorrente ordini di motivi: l’istanza di subingresso avrebbe dovuto essere preceduta da formale rinuncia da parte del precedente titolare della concessione; inoltre, nel perseguimento di indirizzi generali assunti dalla Capitaneria di Porto, si rendeva necessario procedere