Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-17, n. 202300547
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00547/2023REG.PROV.COLL.
N. 01992/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1992 del 2021, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Reti Televisive Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati L M, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12916/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Reti Televisive Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. D P e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato in prime cure, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Servizi Media, Ufficio Comunicazione Politica e Conflitti di interesse, applicava la sanzione di euro 100.000,00 alla società Reti Televisive Italiane S.p.A. per la violazione della par condicio elettorale (elezioni politiche 2013) da parte di alcune emittenti televisive ad essa riconducibili (TG4 e Studio Aperto).
Con la sentenza n. 12916 del 2020, oggetto del presente gravame, il Tar Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla stessa società odierna appellata, annullando la sanzione irrogata; in particolare venivano reputate fondate le censure dedotte un termini di difetto di istruttoria e violazione della delibera 666/12/CONS nella parte in cui l’intimata autorità avrebbe fondato le proprie analisi (in base alle quali vi sarebbe stata una sovraesposizione del PDL rispetto al PD nonché una sottopresenza di IDV e UDC) su una distinzione tra edizioni principali e non principali, dei singoli telegiornali delle suddetti reti televisive, che non risulta tuttavia contemplata dalla disciplina di settore.
Avverso tale sentenza l’Autorità proponeva l’appello in esame, deducendo i seguenti motivi:
- motivazione insufficiente ed illogica su un punto decisivo della controversia, in quanto il TAR non ha considerato che il riferimento alle edizioni principali dei telegiornali è strettamente correlato all’esigenza di consentire a tutte le forze politiche di esprimersi secondo un criterio di effettiva parità di trattamento.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Venivano altresì riproposti i motivi assorbiti dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 101 comma 2 cod proc amm: violazione dell'art. 10 comma 2, l. 22 febbraio 2000, n. 28, per violazione delle garanzie partecipative; violazione dell’art. 1, comma 31, l. 249/97, eccesso di potere per travisamento dei fatti perché la delibera evocata è stata rispettata; violazione dell'art. 5, l. 28/00, in relazione all'art. 2, comma 1 ed all'art. 7, delibera 666/12/CONS, eccesso di potere per travisamento di fatti e carenza di motivazione, in quanto la delibera non indica alcuno specifico soggetto politico nei cui confronti si sarebbe verificato lo squilibrio (né chi non avrebbe beneficiato di alcun tempo di parola nel TG4) e non chiarisce l'entità di tale squilibrio; violazione dell'art. 5, l. 28/00 in relazione all'art. 2, comma 1 ed all'art. 7. delib era 666/12/CONS; violazione degli artt. 2 e 5. l. 28/00, nonché degli artt. 3 e 7. delibera 666/12/CONS e degli artt. 21e 41, Cost., travisamento dei fatti e carenza e manifesta illogicità della motivazione; in subordine, riduzione della sanzione.
Avverso le censure riproposte replicava l’Autorità appellante, con specifica memoria depositata in data 16 dicembre 2022.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La fattispecie controversa riguarda i provvedimenti, impugnati in prime cure, adottati