Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-02-26, n. 202101637

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-02-26, n. 202101637
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101637
Data del deposito : 26 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2021

N. 01637/2021REG.PROV.COLL.

N. 06570/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6570 del 2020, proposto da
A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;
B s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati A C, G E e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rti Nitrex s.r.l., Rti Gieffe Costruzioni s.r.l., Rti Cga s.r.l. non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (I) n. 175 del 2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. e di B s.p.a.;

Visto l’appello incidentale di B s.p.a.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza del giorno 11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, il Cons. Elena Quadri;
nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. ha impugnato l’aggiudicazione a B s.p.a. del lotto 3 della gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le strade statali della regione Molise, compresi i viadotti "Molise I'', "Molise II'' lungo la s.s. 647 fondo valle del Biferno ”, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise ha accolto il ricorso con sentenza (I) n. 175 del 2020, respingendo il ricorso incidentale di B proposto per l’annullamento del verbale di gara n. 3 del 4 dicembre 2019 nella parte in cui, in sede di scrutinio delle offerte economiche presentate dai concorrenti, non è stata disposta l’esclusione dalla procedura di Fenix Consorzio Stabile.

A ha appellato la sentenza per il seguente motivo di diritto:

error in iudicando ;
illogicità;
vizio di motivazione.

Si sono costituiti Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., per resistere all’appello e per riproporre i motivi assorbiti dalla sentenza ex art. 101 Cod. proc. amm., e B s.p.a., in adesione all’appello;

B ha, altresì, proposto appello incidentale;

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni;

All’udienza dell’11 febbraio 2021, tenuta con le modalità di cui agli artt. 25 d.-l. n. 137 del 2020, 84, comma 6, d.-l. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, d.-l. n. 28 del 2020 come da verbale, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Giunge in decisione l’appello di A s.p.a., contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (I) n. 175 del 2020 che ha accolto il ricorso di Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a B s.p.a. del lotto 3 della gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le strade statali della regione Molise, compresi i viadotti "Molise I'', "Molise II'' lungo la s.s. 647 fondo valle del Biferno ”, suddiviso in 3 lotti, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento al lotto 3 (Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise – “ Viadotti Regione Molise ”, con importo a base d’asta di euro 20.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui euro 1.800.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso) la lex specialis di gara prevedeva le seguenti lavorazioni:

- categoria SOA OG3 – euro 14.860.000,00;

- categoria SOA OS23 – euro 3.000.000,00;

- categoria SOA OS11 – euro 900.000,00;

- categoria SOA OS12-A – euro 840.000,00;

- categoria SOA OS21 – euro 400.000,00.

Il Rti B indicava nell’offerta le seguenti percentuali di partecipazione ed esecuzione:

BULFARO S.P.A.:



CATEGORIA OG

3 100% (CAPOGRUPPO MANDATARIA)

CATEGORIA OS12 A 70 % (CAPOGRUPPO MANDATARIA)

79,24% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;

NITREX S.R.L.:

CATEGORIA OS23 100% (MANDANTE)

15,00% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;

GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.:

CATEGORIA OS11 100% (MANDANTE)

4,50% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO;

CGA. S.R.L.:

CATEGORIA OS12A 30% (MANDANTE)

1,26% SULL’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO ”.

In seguito all’esame delle offerte tecniche da parte della commissione, quella del RTI B conseguiva un punteggio pari a 55,900, e quella di Fenix Consorzio Stabile conseguiva un punteggio pari a 50,550.

Nella seduta pubblica del 4 dicembre 2019, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la commissione procedeva all’apertura delle offerte economiche, attribuendo il relativo punteggio. Nella medesima seduta pubblica veniva definita la graduatoria che vedeva collocarsi al primo posto il Rti B con un punteggio di 84,772 (e un ribasso del 28,053%) e al secondo posto Fenix Consorzio Stabile con un punteggio di 80,550 (e un ribasso del 32, 700%).

Nella seduta riservata del 4 dicembre 2019 la commissione procedeva alla verifica dei costi della manodopera, nel corso della quale la stessa, preliminarmente, osservava che in sede di offerta il concorrente Rti B aveva individuato l'incidenza dei costi della manodopera con la percentuale del 26,55% e che rispetto all'importo contrattuale, depurato degli oneri di sicurezza, tale percentuale corrispondeva ad euro 4.832.100,00. Tuttavia, dalla tabella riepilogativa dei costi in argomento prodotta dal Rti B in sede di offerta, il costo della manodopera complessivamente rappresentato risultava pari alla diversa cifra di euro 3.476.352,00. Preso atto di quanto sopra, la commissione formulava specifica richiesta al concorrente della documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese in sede di offerta con riguardo ai costi della manodopera, evidenziando l'incongruenza sopra indicata.

Il Rti B riscontrava la predetta richiesta producendo la documentazione integrativa nel termine assegnato con le relative tabelle, una per ogni impresa raggruppata, e precisando che i costi della manodopera erano stati calcolati, in conformità alla prescrizione del modulo di offerta economica sub Allegato 4, in termini percentuali rispetto “ all’importo dell’appalto epurato dagli oneri della sicurezza e del ribasso offerto ”. B specificava che la percentuale dichiarata (26,55%) “ scaturisce dal calcolo analitico dell’incidenza della manodopera su ogni singola lavorazione prevista nello Schema Rappresentativo dei Lavori in Appalto inteso come unico riferimento quantitativo e qualitativo delle lavorazioni da effettuare ”.

Chiarito ciò, il concorrente ottemperava alla richiesta di A di prendere come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, come da postilla in calce allo stesso Allegato 4, l’importo posto a base d’asta depurato dei soli oneri della sicurezza, pari a € 18.200.000,00. A tal fine B allegava una tabella dei costi della manodopera rapportati all’importo di euro 18.200.000,00 (al lordo quindi, e non più al netto, del ribasso offerto).

Nel corso della seduta riservata del 13 dicembre 2019, all'esito della verifica della documentazione prodotta, la commissione rilevava che il concorrente, così come richiesto, aveva trasmesso: “ Descrizione dei costi della manodopera fornendo la tabella giustificativa costi manodopera, rimodulata, riferita al personale complessivo del raggruppamento, nonché le tabelle riferite al personale di ciascun operatore economico del raggruppamento, la cui sommatoria dei costi risulta essere pari all'importo di € 4.831.252,80 dal quale si determina la percentuale, approssimata alla seconda cifra dopo la virgola, del 26,55% calcolata rispetto all'importo contrattuale, depurato degli oneri di sicurezza (Cfr. € 18.200.000,00), corrispondente a quella dichiarata nell'offerta. In merito la Commissione prende atto che il concorrente ha dichiarato che "Le società Gieffe Costruzioni S.r.l. e CGA S.r.l. applicano prevalentemente il contratto dei Metalmeccanici che a parità di livello identifica le figure con livelli differenti dal contratto edile e con retribuzioni più basse;
per uniformare i calcoli ed i costi tutte le Aziende applicheranno il medesimo contratto e retribuzioni come da Tabella Ministeriale allegata";
Copia conforme del Libro Unico del Lavoro e dei cedolini stipendiali, di tutti i gli operatori facenti parte del RTI, per singolo livello delle Maestranze già in forza alla Società;
Dichiarazioni di impegno ad assumere il personale necessario per l'esecuzione dei lavori per come individuato e specificato nelle tabelle della manodopera e nel rispetto dei minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini delle provincie di Campobasso-Isernia, di tutti i gli operatori facenti parte del RTI
” (cfr. stralcio del verbale della seduta del 13 dicembre 2019).

Dall’esame complessivamente condotto sulla documentazione prodotta, la commissione, nell’ambito della medesima seduta riservata, riteneva che la stessa e i relativi chiarimenti forniti fossero adeguati in quanto il costo del personale non risultava inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016 ( Codice dei contratti pubblici ) e deliberava di ritenere congrui i costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede in presentazione dell'offerta economica.

Completate le verifiche dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, il 18 dicembre 2019 A comunicava ai concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) , d.lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicazione disposta in favore in favore del Rti B.

La sentenza appellata, accogliendo il ricorso di Fenix, ha ritenuto che l’offerta di B andasse esclusa perché illegittimamente modificata in sede di valutazione di anomalia.

Con un unico motivo di appello A ha dedotto l’erroneità della sentenza, che si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in relazione alla verifica di congruità delle offerte anomale, utilizzato quale criterio guida nelle verifiche dei costi della manodopera, secondo cui, a fronte della immodificabilità dell’offerta, è sempre ammessa la modificabilità dei giustificativi nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

Non ricorrerebbero motivi ostativi all’applicazione di tale principio anche al subprocedimento di verifica dei costi della manodopera, in considerazione altresì della circostanza che detta verifica, contrariamente a quella di congruità, è limitata, per espressa disposizione di legge, alla conformità dei costi sostenuti e dichiarati in sede di offerta ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

L’appello è fondato.

Al paragrafo 17 il disciplinare di gara, nell’individuare le prescrizioni alle quali i concorrenti avrebbero dovuto attenersi nella formulazione dell’offerta economica, espressamente stabiliva che quest’ultima, fra gli altri elementi, dovesse contenere la “ stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì la tabella giustificativa costi della manodopera debitamente compilata ”. Al riguardo, il modello di offerta economica “Allegato 4”, posto a base di gara, espressamente prevedeva che il concorrente, in aggiunta alla dichiarazione del ribasso percentuale offerto (in cifre ed in lettere), fornisse la “ Stima ” dei costi della manodopera sotto forma di “ percentuale del % -in cifre- (per cento- in lettere) rispetto all’importo al netto del ribasso offerto, depurato dagli oneri di sicurezza e che tali costi risultano congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto… ”. La medesima modulistica prevedeva, altresì, che il concorrente illustrasse la “ Congruità dei costi ” mediante la compilazione di una tabella riportata in calce alla dichiarazione di offerta. Tale tabella, considerato che la gara si riferiva ad un Accordo Quadro, conteneva un chiarimento sulla circostanza per cui l’importo netto contrattuale rispetto al quale determinare i costi della manodopera sarebbe dovuto risultare pari a quello a base di gara depurato degli oneri di sicurezza, al quale non avrebbe dovuto applicarsi il ribasso offerto (dunque tale prescrizione era in contrasto con quella precedente).

La lex specialis , in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, come sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e) , d.lgs. n. 56 del 2017, prevedeva, quale elemento costitutivo dell’offerta da presentare per la partecipazione alla gara, l’indicazione dei costi della manodopera. Tale indicazione risulta presente nell’offerta di B e indicata sotto forma di percentuale di incidenza pari al 26,55%, così come richiesto dal disciplinare di gara.

Ne consegue che l’offerta presentata da B, riportando l’indicazione dei costi della manodopera, risulta regolare e conforme alle prescrizioni normative e della lex specialis , che richiedeva che la stima dei costi della manodopera richiesta ai sensi dell’art. 95, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, si sostanziasse nella individuazione di una percentuale, che l’aggiudicataria ha correttamente individuato, nella propria offerta, e che rappresenta il dato essenziale da considerare.

La commissione, una volta accertata la regolarità ed ammissibilità dell’offerta, ha attivato la prescritta verifica di congruità dei costi della manodopera dichiarati nella stessa, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett d) , d.lgs. n. 50 del 2016, riscontrando la rispondenza dei minimi salariali retributivi individuati dal concorrente con quelli stabiliti nelle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016, in seguito alle giustificazioni dallo stesso presentate.

Invero, il principio generale del contraddittorio consente al concorrente di “…modificare le giustificazioni, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell’offerta… ” (Cons. Stato,V, 8 gennaio 2019, n. 171).

In primo luogo deve essere rilevato che il principio della immodificabilità della offerta economica sancito ora dall’art. 83 comma 9 del codice si riferisce alle dichiarazioni negoziali di volontà e non anche a quelle di scienza che riguardano giustificazione economica della offerta mediante scomposizione delle voci di costo ” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1049).

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, il giudizio sull’anomalia postula un apprezzamento globale e sintetico sull’affidabilità dell’offerta nel suo complesso anche alla stregua di compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, con il limite della radicale modificazione della composizione dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico. Nella fattispecie in questione detto limite non è stato superato, atteso che la percentuale di incidenza della manodopera risulta invariata.

In ogni caso, l’erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare l’esclusione dell’offerta qualora lo stesso non risulti inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, come nel caso di specie.

Invero, il Rti B ha chiarito che il maggior importo di manodopera pari a euro 4.831.252,80 (in luogo di quello inizialmente indicato pari a euro 3.476.352,00) scaturiva dal maggior importo di lavorazioni che avrebbe dovuto considerare come base di calcolo e non da una diversa incidenza percentuale sull’importo dei lavori, trasmettendo le tabelle illustrative del costo della manodopera di ciascuna impresa raggruppata, a dimostrazione della congruità degli importi indicati.

Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è consentito pervenire ad un giudizio di congruità senza modificare l’offerta, tuttavia modificando le giustificazioni (fornendo giustificazioni basate su dati, di fatto o normativi, sopravvenuti;
correggendo precedenti errori di calcolo;
attuando compensazioni tra sottostime e sovrastime), purché l’offerta risulti complessivamente affidabile nel suo complesso al momento dell’aggiudicazione
” (Cons. Stato, V, 8 gennaio 2019, n. 171).

Non risulta, dunque, ravvisabile nel caso di specie una modifica dell’offerta economica, atteso che i chiarimenti e la documentazione forniti da B non integrano alcuna variazione dell’offerta economica complessiva, limitandosi a correggere l’errore commesso nella predisposizione della stessa, peraltro causato dalla contraddittorietà della lex specialis di gara.

Sono tutti infondati i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dalla sentenza appellata e riproposti da Fenix ex art. 101 Cod. proc. amm.

Con il primo motivo Fenix ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) , d.lgs. n. 50 del 2016, assumendo che B s.p.a., mandataria del Rti B, fosse incorsa in gravi inadempienze nella fase di esecuzione di un appalto affidato dalla stessa A (contratto “ PSL 25/17 n. 2966172 – S.S. 4 Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico dei viadotti tra il km. 147+896 ed il km. 148+818 ”) sfociate nell’avvio di un procedimento di risoluzione in danno per grave inadempimento i cui esiti finali non sarebbero noti.

La censura è infondata, implicando la stessa un’indebita equiparazione tra comunicazione di avvio del procedimento e provvedimento conclusivo. Nella fattispecie in questione, invero, non risulta emanato il provvedimento di risoluzione in danno conclusivo del procedimento, elemento indefettibile, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter) , per la valutazione della ricorrenza dell’illecito professionale ostativo ai fini della partecipazione alle gare d’appalto.

In assenza di un provvedimento definitivo inteso come risoluzione in danno non contestata o confermata in sede giurisdizionale, è preclusa all’amministrazione ogni possibilità di valutazione sull’affidabilità del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2017, n. 1955).

Con il secondo motivo Fenix ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 95, comma 10, e 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, nonchè degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara, assumendo che il Rti B abbia erroneamente determinato il costo della manodopera in violazione delle sopra richiamate previsioni della lex specialis di gara e come tale erronea determinazione abbia provocato una macroscopica sottostima di tale voce costo - violativa anche dei valori minimi del costo del lavoro inderogabilmente previsti dalle legge - per emendare la quale la commissione (e la stazione appaltante) avrebbero consentito a tale concorrente di rimodulare radicalmente il costo della manodopera inizialmente indicato nell’offerta economica incrementandone significativamente il valore e la composizione delle maestranze da impiegare nell’esecuzione dell’appalto al solo fine di “ far quadrare i conti ” e di mantenere immutata la percentuale di incidenza del costo della manodopera inizialmente indicata. L’esclusione di B avrebbe dovuto conseguire anche alla mancata presentazione in sede di offerta economica delle tabelle giustificative del costo della manodopera riferite a ciascun singolo componente del raggruppamento, come precisato dalla stazione appaltante nei chiarimenti.

La censura è infondata, richiamando, in proposito, il Collegio tutto quanto sopra detto in relazione alla fondatezza dell’appello di A. Riguardo alle tabelle, nell’ambito della gara non vi era alcuna prescrizione della lex specialis che richiedesse ai concorrenti di dettagliare i costi della manodopera con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate, in quanto solo nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia A ha ritenuto opportuno richiedere al Rti B anche le tabelle riferite a ciascuna delle imprese raggruppate. Invero, i chiarimenti citati da Fenix sono stati resi nell’ambito di una gara distinta, come risulta dalla documentazione versata in atti.

Con il terzo motivo Fenix ha dedotto la violazione della lex specialis di gara, nonché degli artt. 45 e 48 d.lgs. n. 50 del 2016.

Il disciplinare prescriveva, in linea con l’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, che, in caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il concorrente fosse tenuto a specificare in sede di offerta le categorie di lavori assunte dai singoli operatori economici riuniti. B ha dichiarato in sede di offerta, che in caso di aggiudicazione: - la mandataria B s.p.a. avrebbe assunto il 100% dei lavori relativi alla categoria OG3 e il 70% di quelli relativi alla categoria OS12A;
la mandante CGA s.r.l. avrebbe assunto il 30% dei lavori relativi alla categoria OS12;
- la mandante Gieffe s.r.l. avrebbe assunto il 100% dei lavori relativi alla categoria OS11;
- Nitrex s.r.l. avrebbe assunto il 100% dei lavori relativi alla categoria OS23.

Per Fenix sarebbe quindi provato che nessuno degli operatori economici che fanno parte del Rti B ha assunto l’impegno di eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS21 oggetto d’appalto con la conseguenza che lo stesso Rti B avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

Il motivo è infondato, atteso che l’indicazione è stata omessa solo per errore materiale, ma dalle specificazioni risultanti dall’offerta era chiaro che fosse B ad assumere quella categoria. Invero, sebbene nella dichiarazione contenuta nell’offerta sia stata omessa l’indicazione dei lavori della categoria OS21, tale refuso non è suscettibile di determinare alcun profilo di incertezza in ordine alla ripartizione dei lavori tra le imprese raggruppate. Da un semplice raffronto tra la percentuale complessiva di esecuzione dichiarata e quella riferita alle singole categorie si ricava, infatti, che la quota lavori in OS21 è stata assunta dalla mandataria B s.p.a., che ha dichiarato di eseguire una quota lavori complessivamente pari al 79,24% dell’appalto (pari ad un importo complessivo di a € 15.848.000,00), specificando di voler eseguire il 100% dei lavori nella categoria OG3 (pari a € 14.860.000,00) ed il 70% dei lavori nella categoria OS12A (pari a € 588.000,00).

Dunque, corrispondendo la somma dei lavori in OG3 ed in OS12A assunti da B ad un importo complessivo di € 15.488.000,00, inferiore alla quota totale dei lavori che B ha dichiarato di assumere (79,24% dei lavori, pari € 15.848.000,00), ed essendo il differenziale di 400.000 euro esattamente pari al 100% dei lavori nella categoria OS21, è chiaro che i lavori in OS21 sono stati assunti dalla mandataria B, che li ha considerati nel calcolo della quota lavori complessiva del 79,24%, salvo poi dimenticare, per mero errore, di esplicitarli nel relativo dettaglio.

Il refuso avrebbe potuto essere corretto attraverso l’attivazione di una richiesta di chiarimenti (soccorso istruttorio) da parte di A, ma non avrebbe mai potuto determinare l’esclusione del concorrente dalla gara.

Con il quarto motivo Fenix ha evidenziato come il Rti B avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura - e comunque giammai risultare aggiudicatario della stessa - anche in ragione della oggettiva impossibilità ed inaffidabilità tecnica della propria proposta. Infatti, in ordine al criterio di valutazione “ B.

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