Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-23, n. 201903398
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2019
N. 03398/2019REG.PROV.COLL.
N. 04898/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4898 del 2009, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza, n. 24;
contro
Comune di Monopoli, non costituito in giudizio;
nei confronti
Garrappa Maria T, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 277/2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e udito per la parte appellante l’avvocato Pasqualone, su delega di Valla Giacomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, ha respinto tutti e sette i motivi di ricorso proposti da Angelo Goffredo contro il Comune di Monopoli e nei confronti di Maria T Garrappa, per l’annullamento del provvedimento del 28 maggio 1998, con cui il Comune aveva autorizzato “trattenimenti danzanti” sulla pista da ballo “Boccacheballa” sita in Monopoli alla contrada Lamandia, n. 3.
1.1. Angelo Goffredo ha avanzato appello con quattro motivi, prestando acquiescenza al rigetto dei motivi di ricorso non riproposti nel presente grado di giudizio.
1.2. Le parti appellate non si sono costituite.
1.3. Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2019 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memoria difensiva dell’appellante.
DIRITTO
2. Preliminarmente va detto che l’infondatezza o l’inammissibilità dei motivi di gravame, per le ragioni di cui appresso, consente di prescindere dalla verifica della persistenza dell’interesse alla decisione del presente grado di giudizio.
3. Col primo motivo di appello è riproposto l’originario quinto motivo di ricorso.
La sentenza di primo grado (relativamente alle censure, che ha riassunto nella parte in fatto della motivazione sub 5, come eccesso di potere e violazione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 perché, consentendo l’adibizione del piazzale a pista da ballo, si è determinato di fatto un mutamento di destinazione d’uso in assenza del relativo provvedimento, nonché un uso incompatibile con la zona), ha respinto il motivo perché ha escluso:
- sia l’abusivo mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, in quanto si era trattato dell’uso di un piazzale “ubicato all’interno di un complesso alberghiero, per l’intrattenimento danzante, con modalità discontinue e temporanee, di ospiti a vario titolo della struttura”, senza alcuna trasformazione permanente del suolo;
- sia la mancanza di standard adeguati, in quanto il Comune aveva ceduto in uso alla ricorrente (in solido con altra proprietà alberghiera), con atto rogato dal Segretario comunale di Monopoli il 28 maggio 1998, rep. n. 4238, un terreno in stato di abbandono onde, previo intervento di risanamento urbanistico, adibirlo a verde pubblico e parcheggio, con obbligo di manutenzione costante dell’area.
3.1. Col motivo di appello in esame, l’appellante, ribadito che l’area in questione non risulta che abbia mai ottenuto la specifica destinazione d’uso a pista da ballo, sostiene che:
- in fase di rilascio della concessione edilizia per la costruzione dell’impianto recettivo non sono stati determinati gli standard (né è stato pagato il relativo contributo concessorio) per una pista da ballo capace di accogliere circa 500 persone;
- l’autorizzazione impugnata determina un illegittimo mutamento di destinazione d’uso dell’area scoperta “incidendo pesantemente sulle condizioni e sulla qualità della vita delle unità residenziali circostanti” e saturando anche le aree a parcheggio, di cui la struttura non sarebbe sufficientemente dotata;
- in mancanza di specifica destinazione d’uso, l’autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. non avrebbe potuto essere rilasciata;
- comunque il provvedimento è viziato da eccesso di potere per non aver considerato che l’attività autorizzata è del tutto incompatibile con la zona e con le esigenze di igiene dell’abitato;
- andrebbero considerati parametri di tolleranza diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 d.p.c.m. 1 marzo 1991), in base alla destinazione delle aree.
3.2. L’appellante censura quindi la su riportata decisione di primo grado, osservando che:
- l’esercizio di una discoteca estiva (sulla base di autorizzazioni annue) non integra un fenomeno temporaneo, in quanto la stagionalità non equivale affatto ad episodicità;
- l’autorizzazione viene rinnovata ogni anno, per sei mesi all’anno, sicché si tratta di attività professionale, ancorché stagionale;
- l’intrattenimento danzante non è estrinsecazione dell’attività alberghiera, in quanto attività aperta al pubblico, del tutto indipendente rispetto alla gestione dell’albergo;
- non è pertinente il richiamo del primo giudice alla “trasformazione permanente del suolo” poiché la doglianza attiene all’illegittimità dell’autorizzazione comunale ad utilizzare la struttura ricettiva “in difformità dall’uso autorizzato”;
- parimenti privo di pertinenza è il richiamo fatto in sentenza al precedente giurisprudenziale di cui al T.g.a.r. dell’Alto Adige, Bolzano, 6 giugno 2006, n. 248, dovendosi piuttosto fare riferimento al precedente del Consiglio di Stato, V, 3 luglio 2003, n. 3975, che ha statuito la necessaria compatibilità della autorizzazione alla gestione di una discoteca con la destinazione d’uso della zona;
- il certificato di agibilità della struttura non contempla affatto l’attività di discoteca;
- inoltre, l’autorizzazione, favorendo l’accesso di un numero cospicuo di persone in zona residenziale, altera gli standard; al riguardo, non sarebbe dimostrata l’adeguatezza a garantire i parcheggi del terreno oggetto della cessione in uso di cui alla sentenza di primo grado, in quanto, trattandosi di una discoteca con capienza di 480 avventori richiederebbe un parcheggio per oltre duecento automobili e “non sembra che il suolo concesso dal Comune sia idoneo a garantire un parcheggio tanto capiente. Né ciò è stato dimostrato in giudizio”;
- comunque, le aree a parcheggio non costituiscono l’unico standard della zona insufficiente rispetto all’iniziativa autorizzata, in quanto risulterebbero violati altri standard.
4. Il motivo è infondato.
L’autorizzazione impugnata è stata rilasciata ai sensi dell’art. 68 TULPS per intrattenimento in forma temporanea. Siffatta qualificazione non dipende dalla stagionalità o meno dell’attività esercitata, bensì dalla tipologia di intrattenimento autorizzato e del luogo in cui questo viene svolto. In particolare, le