Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-01-21, n. 202500412
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Testo completo
Pubblicato il 21/01/2025
N. 00412/2025REG.PROV.COLL.
N. 09516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9516 del 2022, proposto da
Sport e Salute S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario La Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2805/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Dario La Torre e Nicola Laurenti, in sostituzione di Antonio Andreottola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Sport e salute S.p.a. proponeva ricorso al TAR della Campania avverso: - il decreto n. 553 del 18/06/2019 emanato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania, recante dichiarazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 42/2004, del bene denominato Scuola Napoletana di Equitazione; - la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 2610 del 27/02/2019; - il giudizio di verifica espresso dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania nella seduta del 02/04/2019; - la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli prot. n. 7404 del 12/06/2019.
2 – A tal fine la società esponeva che:
– la Coni Servizi Spa – succeduta ex lege nella titolarità dei beni del Comitato Olimpico Nazionale LI (ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2002, conv. in L. 178/2002), tra cui l’impianto equestre sito a Napoli in Via Beccadelli n. 37 – intendendo alienare il suddetto bene, richiedeva previamente ai competenti organi ministeriali, in data 4/10/2018, la verifica dell’interesse culturale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 (di seguito “Codice”), trattandosi di complesso immobiliare opera di autore non più vivente (Carlo Cocchia) e realizzato da oltre settant’anni (1938);
– con nota prot. n. 2610 del 27/02/2019 la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli comunicava al Segretariato Regionale MIBAC per la Campania e alla Coni Servizi S.p.a. (che frattanto aveva mutato la denominazione in Sport e salute S.p.a. per effetto dell’art. 1, comma 629, della L. 145/2018) la proposta di esito negativo della verifica dell’interesse culturale, ritenendo peraltro opportuno avviare, contestualmente, il procedimento di dichiarazione dell’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma, 3 lett. d), del Codice, per le ragioni illustrate nella relazione storico-artistica allegata, secondo le cui risultanze conclusive il bene “si configura come testimonianza dell’identità e della storia del CONI nella città di Napoli”;
– la Sport e salute S.p.a. partecipava al procedimento, presentando le proprie osservazioni con lettera prot. n. 13 dell’08/05/2019, sottolineando la carenza di riferimenti e indicazioni in grado di sorreggere il riscontrato valore testimoniale dell’impianto equestre;
– la Soprintendenza, con nota di controdeduzioni prot. n. 7404 del 12/06/2019 – precisato preliminarmente che la propria proposta di esito negativo della verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del Codice non era stata ancora “formalmente” accolta dalla competente Commissione – comunicava di recepire le informazioni storiche ricevute da Sport e salute S.p.a., ritenendole rafforzative e integrative del valore storico del bene e, in riscontro alle osservazioni sul valore testimoniale, sottolineava che la dichiarazione di interesse “non va riferita esclusivamente alla storia e all’identità del Comitato Olimpico Nazionale LI tout court, ma è specificamente riferita al complesso denominato Scuola Napoletana di Equitazione nella sua appartenenza al CONI nella città di Napoli“, ritenendo “determinante la continuità nel tempo dell’attività equestre del complesso che si è mantenuta nell’uso specifico degli edifici e degli spazi aperti e la sua valenza di “scuola equestre” a Napoli”; si osservava altresì che la sua “unicità deriva dalla peculiarità del bene e dal valore di un’istituzione storicizzata che rappresenta la tradizione equestre”, provvedendo contestualmente alla riformulazione della relazione storico-artistica;
– la competente Commissione regionale per il patrimonio culturale aveva già verificato nella seduta del 02/04/2019 l’insussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice;
– in data 18/06/2018 la stessa Commissione regionale emanava tuttavia il decreto n. 553, notificato dalla Soprintendenza con nota prot. n. 9866 del 22/07/2019, con cui il bene in questione veniva dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. d), del Codice”.
3 – A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto:
- Violazione art. 12 d. lgs n. 42/2004: la Soprintendenza non avrebbe potuto avviare il procedimento di dichiarazione dell’interesse ex art. 14 cit. una volta concluso negativamente il procedimento di verifica dell’interesse ex art. 12 del d. lgs. n. 42/04 sul medesimo bene;
- Violazione artt. 12 e 14 d. lgs n. 42/2004 nonché artt. 8 e 10 l. 241/1990: la Soprintendenza avrebbe dovuto instaurare un autonomo procedimento, comunicandone l’avvio alla ricorrente al fine di consentirle di intervenire;
- Violazione artt. 7, 8, 21 quinquies e 21 nonies l. 241/90 nonché dei principi in materia di autotutela amministrativa: l’Amministrazione, avendo manifestato una determinazione di senso contrario rispetto alla conclusione negativa del procedimento di verifica, avrebbe dovuto agire nelle forme previste dagli artt. 21 quinquies o 21 nonies l. 241/90;
- Violazione artt. 54, 55 e 56 d. lgs n. 42/2004, art. 822 c.c., art. 3 l. 241/90: il decreto di vincolo è illegittimo nella parte in cui afferma che il bene “rimane, quindi, sottoposto a tutte le