Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-26, n. 202400816
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2024
N. 00816/2024REG.PROV.COLL.
N. 02715/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2715 del 2023, proposto da:
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Matrix Bistrot s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Petrolifera Adriatica s.p.a., entrambe rappresentate e difese dagli avvocati A C e C B, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Macerata, corso Cavour n. 33;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 317/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto da Matrix Bistrot s.r.l.s. e Petrolifera Adriatica s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. L M;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), successore ex lege - ex art. 23 quater , commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 - dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata, ha impugnato la sentenza n. 317 in data 30 settembre 2022 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise ha accolto il ricorso (per motivi aggiunti) proposto dalle società Matrix Bistrot s.r.l.s. e Petrolifera Adriatica s.p.a. avverso il decreto del Direttore dell’Agenzia delle accise dogane e monopoli, DT VIII, in data 23 aprile 2021 e la relazione del responsabile del procedimento n. prot. 19455 del giorno 13 aprile 2021, con cui è stata dichiarata la “chiusura” della rivendita speciale n. 61 in Campobasso.
La stessa sentenza è stata, altresì, impugnata con appello incidentale dalle predette società nella parte in cui ha respinto il ricorso principale.
In vista della trattazione le società Matrix Bistrot s.r.l.s. e Petrolifera Adriatica s.p.a., nelle more trasformata in Pad Multienergy s.p.a., hanno depositato memoria conclusiva insistendo nelle proprie richieste.
Con separati atti le parti hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 23 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ai fini della comprensione della vicenda devono essere tratteggiati i fatti di causa.
La rivendita speciale n. 61 è annessa a una stazione di servizio ubicata in Campobasso, alla strada statale 87 Sannitica km 129,120.
La precedente proprietaria della stazione di servizio, la Potito Carburanti s.r.l., con contratto del 3 dicembre 2012 di affitto di ramo d’azienda, aveva ceduto a MMS Group di M S & C s.n.c. il bar tabacchi annesso al rifornimento per la durata di anni 4 con previsione di rinnovo tacito.
Con atto pubblico rep. n. 7130/4180 del 24 aprile 2018 Potito Carburanti s.r.l. ha venduto la stazione di servizio a Petrolifera Adriatica s.p.a..
La concessione per la rivendita in capo a MMS andava a scadenza il 4 dicembre 2020, salvo rinnovo.
Tuttavia, avendo MMS manifestato l’intenzione di ritirarsi dalla gestione del bar tabacchi, Petrolifera ha intrapreso trattative con Matrix Bistrot s.r.l.s. del sig. F I per il subentro e, con atto notarile del 15 gennaio 2021, ha affittato a quest’ultima il ramo d’azienda relativo alla gestione della rivendita, con durata fino al 31 gennaio 2030.
Prima di procedere al deposito dell’istanza di voltura/rinnovo della concessione, ai sensi dell’art. 19 legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in data 19 gennaio 2021 lo I ha chiesto alla Federazione italiana dei Tabaccai di informarsi su eventuali difficoltà o impedimenti al subentro ricevendo conferma che la tabaccheria, dalla piattaforma Siger, risultava operativa alla data del 19 gennaio 2021.
Pertanto, in data 29 gennaio 2021, Matrix ha inviato all’Agenzia delle dogane l’istanza di voltura/rinnovo della concessione, unitamente ai documenti occorrenti.
In data 14 aprile 2021 l’Agenzia ha comunicato a I l’archiviazione dell’istanza di voltura/rinnovo stante la rilevata inattività della rivendita speciale.
Matrix Bistrot s.r.l.s. e Petrolifera Adriatica s.p.a. hanno impugnato con ricorso gerarchico sia detto provvedimento, sia quello, presunto e non conosciuto, che aveva dichiarato inattiva la rivendita.
Non essendo pervenuto alcun riscontro, le suddette società hanno impugnato, dinanzi al Tar Molise, il silenzio rigetto formatosi in data 16 agosto 2021, nonché il successivo decreto, in data 8 settembre 2021, con cui il Direttore ADM DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata ha provveduto al rigetto esplicito del ricorso gerarchico.
Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti le predette società hanno impugnato con motivi aggiunti l’avviso, in data 2 marzo 2021, di avvio del procedimento di revoca della concessione speciale n. 61 inviato a MMS nonché il decreto del Direttore dell’Agenzia delle accise dogane e monopoli DT VIII, datato 23 aprile 2021 con cui è stata decretata la “chiusura” per inattività della rivendita con “decorrenza immediata”.
3. Il Tar ha respinto il ricorso introduttivo in sintesi osservando:
- che il silenzio rigetto era stato superato dal rigetto espresso, nel quale l’amministrazione, il cui potere non era consumato, aveva spiegato l’impossibilità di una voltura o di un rinnovo di una licenza già “inattiva” alla data della richiesta, divenuta tale in ragione del fatto che MMS aveva rinunciato al rinnovo ed aveva perso la disponibilità del locale per averlo riconsegnato alla Petrolifera Adriatica s.p.a.;
- che quest’ultima non risultava, dagli atti, contitolare della licenza;
- che, a fortiori , non era legittimata a dolersi della chiusura la Matrix Bistrot s.r.l.s., la quale aveva affittato il ramo di azienda quando la rivendita era già inattiva.
È stato, invece, accolto il ricorso per motivi aggiunti, implicitamente considerato quale ricorso autonomo, sulla considerazione che:
- la “soppressione” della rivendita è avvenuta in assenza del presupposto della inattività per un intero esercizio finanziario, fissato dall’art. 27, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
- prima di procedere alla soppressione e nelle more del decorso del detto termine l’amministrazione ben avrebbe potuto, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 1293/1957, concedere la gestione provvisoria della rivendita ad “altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti”: e tanto avrebbe potuto verificarsi anche a favore della Adriatica Petrolifera s.p.a., titolare dell’area di servizio per il rifornimento di carburanti con annessa azienda per la vendita di tabacchi precedentemente gestita dalla MMS, ovvero (e se del caso) ad altro soggetto avente causa dalla proprietaria stessa;
- prima di decretare l’estinzione della rivendita speciale, l’Agenzia anziché inviare l’avviso di avvio del procedimento prodromico alla chiusura della rivendita alla sola MMS, che già aveva manifestato il suo disinteresse, avrebbe dovuto coinvolgere la società Petrolifera Adriatica s.p.a. che, essendo la proprietaria dell’azienda per la vendita di tabacchi all’interno del bar collocato nella stazione di rifornimento di carburanti, appariva potenzialmente qualificata quantomeno all’ottenimento di una gerenza provvisoria della rivendita dinanzi a una condizione di “vacanza” della medesima, ai sensi dell’art. 29 della citata legge n. 1293/1957, nonché la stessa Matrix Bistrot s.r.l.s. che, fin dalla istanza di rinnovo del 29 gennaio 2021, aveva manifestato uno specifico interesse a conseguire la gestione della rivendita speciale n. 61, rappresentando all’uopo di essere divenuta cessionaria del ramo d’azienda della Adriatica Petrolifera s.p.a. afferente alla vendita di generi di monopolio all’interno della stazione per il rifornimento di carburanti di cui si discute.
4. L’Agenzia appellante