Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-04, n. 202407988
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2024
N. 07988/2024REG.PROV.COLL.
N. 00689/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2024, proposto dal C.S.M. – Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , e dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , entrambi ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Orazio Abbamonte e dall’Avvocato Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha accolto in parte il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso la deliberazione assunta dal Consiglio superiore della magistratura nell’adunanza dell’-OMISSIS- a negativa definizione del procedimento per la conferma dell’odierno appellato, dott. -OMISSIS-, nella funzione di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il Consigliere Massimiliano Noccelli e viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, l’avvocato -OMISSIS-, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (di qui in poi, per brevità, solo C.S.M.), che non lo ha confermato nell’incarico di vice procuratore onorario (V.P.O.) presso la Procura di -OMISSIS-, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo a sostegno della propria azione impugnatoria tre motivi di censura.
1.1. Con il primo motivo, egli ha rappresentato la contraddittorietà dell’atto di non conferma, atteso che esso si baserebbe su comportamenti che hanno rilevanza disciplinare e, nondimeno, nessun addebito in tal senso veniva mai contestato all’odierno ricorrente.
1.2. A mezzo della seconda censura, invece, si è lamentata la parzialità dell’istruttoria che avrebbe dato peso esclusivamente alle parole del Procuratore aggiunto (dott.ssa -OMISSIS-) e alle dichiarazioni di due giudici (dott.ssa -OMISSIS-e dott. -OMISSIS-) che solo in limitate occasioni avevano avuto modo di lavorare con il ricorrente, mentre venivano totalmente omesse le testimonianze allegate da altri magistrati con cui più frequentemente era stato in udienza.
1.2.1. Inoltre, il parere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di -OMISSIS-, posto a base dell’atto gravato, sarebbe assolutamente generico e, come tale, irrilevante.
1.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente in prime cure ha dedotto un vizio procedimentale e, cioè, la violazione dell’art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 25 del 2006 dato che, alla seduta del Consiglio giudiziario (sezione autonoma per i magistrati onorarî), che esprimeva il parere in relazione alla conferma del ricorrente, partecipava l’avv. -OMISSIS- del Foro di -OMISSIS-, incompatibile in quanto il procedimento concerneva un magistrato onorario del medesimo circondario.
1.3.1. In aggiunta, l’avv. -OMISSIS- sarebbe comunque in conflitto d’interessi, rivestendo la carica di segretario del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di -OMISSIS- (in tale veste, infatti, sottoscriveva il parere ricordato al paragrafo precedente).
1.4. Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, è stato dal ricorrente in prime cure gravato il decreto ministeriale che recepiva la delibera dell’organo di autogoverno di non conferma nell’ufficio onorario.
2. Si sono costituite in resistenza avanti al Tribunale le amministrazioni, odierne appellanti.
3. Al ricorso per motivi aggiunti era unita istanza di sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati.
3.1. Essa è stata dal Tribunale scrutinata alla camera di consiglio dell’-OMISSIS- e respinta con ordinanza non appellata.
4. A seguito di due ordinanze istruttorie adottate al fine di acquisire tutti i documenti necessarî per la decisione, all’esito della pubblica udienza del -OMISSIS-, il Collegio di prime cure ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
5. Con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Tribunale ha accolto in parte il ricorso e, più in particolare, ha ritenuto il terzo motivo di ricorso fondato, con assorbimento dei primi due.
6. Difatti, alla luce dell’acquisizione documentale, emergerebbe come l’avv. -OMISSIS- abbia partecipato alla delibera del Consiglio giudiziario del -OMISSIS-che si si esprimeva per l’inidoneità alla conferma del ricorrente.
6.1. Si tratterebbe, quindi, di una palese violazione dell’art. 10, comma 6, del d. lgs. n. 25 del 2006 che inficia la delibera e, conseguentemente, tutti i successivi atti del procedimento, sino al provvedimento finale in questa sede gravato.
6.2. Inoltre lo stesso avv. -OMISSIS- ha partecipato alla seduta del -OMISSIS-, durante la quale veniva ulteriormente istruita la pratica relativa alla conferma dell’odierno esponente.
7. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, afferente al procedimento di adozione dell’atto gravato, il Tribunale ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale gravato, nonché della delibera presupposta e degli atti del Consiglio giudiziario, con assorbimento delle altre censure.
7.1. L’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, ha statuito il primo giudice, ha determinato la regressione del procedimento di conferma del ricorrente sino alla fase istruttoria, con conseguente doveroso nuovo giudizio del Consiglio giudiziario, che dovrà esprimersi con la partecipazione del membro designato dal Consiglio nazionale forense che non sia iscritto all’ordine degli avvocati di -OMISSIS-.
8. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il C.S.M. e il Ministero della Giustizia, lamentandone l’erroneità, e ne hanno chiesto la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
8.1. Si è costituito l’appellato, per resistere al gravame, e ha riproposto altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi aggiunti assorbiti dal primo giudice.
8.2. Con la nota del -OMISSIS-, peraltro, il C.S.M. ha comunicato che, nelle more del presente giudizio, non è stato adottato alcun provvedimento diretto alla riedizione del procedimento in seguito all’annullamento statuito dal Tribunale.
8.3. Infine, nella pubblica udienza del 24 settembre 2024 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in atti, ha trattenuto la causa in decisione.
9. L’appello è fondato.
9.1. Per il principio della ragione più liquida, stante l’infondatezza dei motivi