Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200669
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00669/2022REG.PROV.COLL.
N. 07254/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
dott. S G, rappresentato e difeso dall’avv. G N e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G, in Roma, via Gavorrano, n. 12
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 2482/15 dell’11 febbraio 2015, resa tra le parti, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 2733/2014, proposto per l’annullamento del concorso straordinario per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in medicina veterinaria, indetto con decreto del Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare del 10 dicembre 2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, proposta in via incidentale dal Ministero della Difesa;
Vista la memoria di costituzione e difensiva del sig. S G;
Vista l’ordinanza della Quarta Sezione n. 4262/2015 del 18 settembre 2015, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2021 il Cons. P D B e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 2482/15 dell’11 febbraio 2015, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso proposto dal dr. S G contro il concorso straordinario per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo, per laureati in biologia o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e per laureati in medicina veterinaria, indetto con decreto del Ministero della Difesa – D.G. per il Personale Militare del 10 dicembre 2013.
1.2. In fatto, il ricorrente, medico veterinario, partecipava al precedente concorso straordinario per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente del ruolo del Corpo sanitario militare, di cui due laureati in medicina veterinaria e uno laureato in psicologia, indetto con decreto n. 254/10 del 15 dicembre 2010; in seguito i posti venivano elevati a sette, di cui quattro per laureati in medicina veterinaria e tre per laureati in psicologia.
1.2.1. All’esito delle prove, il dr. G si classificava nella graduatoria dei medici veterinari al quarto posto a pari merito con altra candidata di più giovane età anagrafica (che pertanto, in base ai criteri di legge, lo sopravanzava) e, dunque, risultava tra gli idonei non vincitori.
1.2.2. Il ricorrente ha lamentato che con il bando del 10 dicembre 2013 il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo concorso in tutto identico a quello in cui egli si era classificato tra gli idonei, essendo uguali il profilo professionale, i requisiti di partecipazione, i titoli, le prove e le relative modalità di svolgimento: nel bandire il nuovo concorso, tuttavia, la P.A. avrebbe totalmente trascurato l’esistenza della precedente graduatoria, nonostante la perdurante validità ed efficacia di questa, e non avrebbe fornito la minima indicazione delle ragioni per cui si è risolta a indire una nuova selezione, invece di utilizzare per scorrimento la predetta graduatoria.
1.3. Per l’effetto, il ricorrente ha impugnato il bando del suddetto nuovo concorso innanzi al T.A.R. Lazio – sede di Roma.
2. Il Tribunale adito, con la sentenza oggetto di appello, ha accolto il ricorso, annullando il bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente circa la copertura di un posto tra quelli messi a concorso.
2.1. In sintesi, il primo giudice ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011, secondo cui nell’attuale assetto ordinamentale la vigenza per più anni delle graduatorie concorsuali è istituto ordinario (a regime) della procedura di reclutamento del personale pubblico e sussiste un generale favor per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei: ne segue che, qualora la P.A., per coprire posti resisi vacanti opti per l’indizione di un nuovo concorso, invece dello scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, dovrà dare una motivazione approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico sottese alla scelta del concorso.
2.1.1. Nel caso di specie – osserva il T.A.R. – il provvedimento impugnato è inficiato dal lamentato difetto di motivazione, poiché esso rimanda a non specificate esigenze operative, ciò che impedisce di far rientrare la fattispecie nelle ipotesi – delineate dalla stessa Plenaria – derogatorie della regola della preferenza per lo scorrimento della preesistente graduatoria. Se così non fosse – nota il primo giudice – sarebbe sempre possibile per la P.A. vanificare il dettato normativo e, dunque, non tenere conto dell’esistenza di una graduatoria tuttora efficace, mediante il semplice richiamo a mere formule di stile.
2.2. Nell’appello il Ministero della Difesa propone specifiche censure avverso la sentenza impugnata, pur senza formalizzarle in appositi motivi, sostenendo che, al contrario di quanto in essa affermato, vi sarebbero molteplici ragioni che giustificherebbero il mancato scorrimento, nel caso ora in esame, della preesistente graduatoria.
2.2.1. In particolare, tali ragioni andrebbero individuate:
I) nella specialità del reclutamento del personale delle Forze Armate e della Polizia, che si evince da plurime disposizioni (artt. 3 del d.lgs. n. 165/2001; 51, comma 8, della l. n. 388/2000; 625, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010; 19 del d.lgs. n. 183/2010) e che renderebbe inapplicabile la normativa generale in materia di scorrimento delle graduatorie. Quest’ultimo sarebbe un istituto che nell’ambito militare troverebbe una disciplina organica e compiuta, dettata dagli artt. 643, 688 e 708 del d.lgs. n. 66/2010 (v. infra );
II) nella pianificazione pluriennale dei reclutamenti e in quella annuale degli avanzamenti in carriera, che comporterebbero un’indefettibile cadenza periodica dei concorsi, al fine di non tagliare fuori dalla partecipazione ai concorsi chi abbia progressivamente maturato e poi mantenuto i requisiti specifici di efficienza fisica e psicoattitudinale;
III) nel fatto che per i militari l’ultrattività delle graduatorie incontrerebbe limiti specifici fissati dalla legge (l’art. 643 del d.lgs. n. 66/2010 indica l’aliquota di un decimo dei posti per gli ufficiali e di un quinto per gli altri) e sarebbe prevista ai soli fini dell’alimentazione del Corso di formazione ed entro il ristretto arco temporale stabilito per l’utile frequentazione di questo;
IV) nel dato normativo evincibile dagli artt. 666, comma 2, e 678, comma 6, del d.lgs. n. 66/2010, i quali confermerebbero la specialità della disciplina di settore relativa al reclutamento del personale militare, stabilendo espressamente che i concorsi per l’immissione nel ruolo speciale debbano essere banditi con cadenza annuale.
2.3. Una volta accertato il carattere periodico delle procedure concorsuali per il reclutamento degli ufficiali e, in generale, del personale militare, la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso deve – osserva la difesa erariale – considerarsi in re ipsa , trattandosi dell’adempimento di un obbligo imposto dallo stesso Legislatore: ne deriverebbe l’assenza di violazioni dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990 in merito alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso, invece dello scorrimento della graduatoria. Il T.A.R. avrebbe quindi errato nel non considerare che, rispetto alla regola dello scorrimento, sono configurabili – come riconosciuto dalla stessa Adunanza Plenaria n. 14 cit. – diverse deroghe e che nel caso di specie si verserebbe in una di queste deroghe (quella relativa alla sussistenza di una normativa speciale di settore del personale militare ed alla codificata cadenza periodica delle procedure concorsuali).
2.4. Da ultimo, la difesa erariale sottolinea che, anche a non voler seguire il suesposto orientamento giurisprudenziale per il quale in casi come quello ora in esame la motivazione della scelta di indire un nuovo concorso è in re ipsa , il bando di concorso qui impugnato richiamerebbe nelle sue premesse la normativa del d.lgs. n. 66/2010 e ciò dovrebbe far ritenere comunque adempiuto, per relationem , l’obbligo di motivazione (tramite, appunto, il rinvio a detta normativa).
3. Si è costituito in giudizio il dr.