Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202105001

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202105001
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105001
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 05001/2021REG.PROV.COLL.

N. 06806/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6806 del 2013, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati U G e A P, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Palumbo, n. 26,



contro

- il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Banca d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Fisullo e Adriana Pavesi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato A Fisullo in Roma, via Nazionale, n. 91;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il -OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di cancellazione dall’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n.-OMISSIS-, proposto innanzi al T.a.r. -OMISSIS-, la -OMISSIS-. in liquidazione (-OMISSIS- aveva chiesto quanto segue:

- l’annullamento:

a ) del provvedimento n. 281/385 - c del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2010, con il quale era stata decretata la cancellazione per gravi violazioni di legge ex art 111 del d.lgs. n. 38511993 della-OMISSIS- dall’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui all’art. 106 del medesimo decreto;

b ) della nota della Banca d’Italia del 3 settembre 2009, con la quale era stato comunicato l’avvio del procedimento di cancellazione;

c ) della nota del 24 dicembre 2009, con la quale la Banca stessa che aveva proposto al Ministro l’adozione del decreto;

- l’eventuale risarcimento del danno.

2. A sostegno dell’impugnativa la società, a fronte di quanto contestatole in ordine alla violazione della normativa in materia di antiriciclaggio e di usura, aveva dedotto: - che l’Amministrazione non aveva considerato l’idoneità del software utilizzato dalla società, nel quale confluivano le operazioni non registrate nell’archivio informatico, nel garantire in ogni caso la possibilità di trarre informazioni integrate, ordinate cronologicamente e tracciabili così come richiesto dalla vigente normativa; - che era stato erroneamente riscontrato il superamento del tasso di usura; - che non era stata considerata la pronta disponibilità della società a ripristinare il rispetto delle disposizioni ritenute violate; - che sarebbe erroneo il rilievo relativo all’asserita inesistenza dell’attività di controllo da parte del Collegio sindacale della società ricorrente.

3. Costituitisi il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia, entrambi resistendo, il Tribunale amministrativo adìto (-OMISSIS-) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che, poiché il software utilizzato dalla società ricorrente per registrare diverse tipologie di operazioni non consentiva che tali dati confluissero automaticamente nell’archivio informatico, era preclusa la possibilità di trarre con un’unica interrogazione tutte le informazioni integrate e l’ordine cronologico delle stesse e dei dati, con conseguente palese violazione della normativa antiriciclaggio. Il T.a.r., a proposito del tasso usurario, ha poi rilevato l’inammissibilità dello sconto di assegni postdatati, in quanto strumenti di pagamento e non di credito, e l’irrilevanza del comportamento dell’intermediario finalizzato ad eliminare ex post le irregolarità riscontrate.

5. Avverso tale pronuncia la società, al fine di riproporre le deduzioni di primo grado ritenute non adeguatamente scrutinate, ha interposto appello, notificato il 9 luglio 2013 e depositato il 18 settembre 2013, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame, quanto di seguito sintetizzato:

I) il T.a.r. non avrebbe dato peso al fatto che la società si era servita di un registro informatico diverso dall’A.U.I. (Archivio Unico Informatico) ma parimenti efficace, così come regolamentato con delibera della stessa Banca d’Italia, e che l’avvio della procedura interna di regolarizzazione è avvenuto circa quattro mesi prima degli accertamenti ispettivi;

II) il T.a.r. non avrebbe considerato che le operazioni di sconto delle cambiali sono da qualificare come apertura di credito in conto corrente ex artt. 1842 e 1843 c.c. e consistono in meri prestiti personali garantiti da titoli;

III) il T.a.r., nel respingere la censura di violazione del principio di proporzionalità, non avrebbe considerato che la norma, che dispone la cancellazione dall’elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, concede

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