Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-31, n. 202104189

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-05-31, n. 202104189
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104189
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 04189/2021REG.PROV.COLL.

N. 06660/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6660 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A C e G M, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II bis , n.-OMISSIS- resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 il Cons. Stefano Fantini e udito per l’appellante l’avvocato Clarizia, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il dott. -OMISSIS-ha interposto appello nei confronti della sentenza -OMISSIS-del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II bis , che ha dichiarato inammissibile per difetto di giuirisdizione dell’adito giudice amministrativo il suo ricorso avverso la delibera 7 aprile 2020, n. -OMISSIS-con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria-CPGT ne ha dichiarato la decadenza dall’incarico di consigliere del medesimo organo.

L’appellante è giudice tributario e svolge dall’aprile 2016 le funzioni di vice presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli;
in data 18 settembre 2018, su designazione parlamentare, è stato nominato componente laico del CPGT.

Con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 9 ottobre 2019 è stato sottoposto a custodia cautelare (dapprima in carcere e poi domiciliare) con l’accusa di corruzione in atti giudiziari;
la misura è stata revocata il 6 marzo 2020.

In particolare, con il ricorso di primo grado ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di decadenza, motivato nel presupposto della sussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 2- ter , del d.lgs. n. 545 del 1992, allegando la carenza di previsione legislativa del potere di decadenza e dunque il difetto di attribuzione od il vizio di incompetenza, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., il difetto di istruttoria e di motivazione.

2. - La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo nella considerazione che il provvedimento impugnato non abbia natura sanzionatoria, ma di mero accertamento del venire meno dei requisiti soggettivi previsti dalla norma per la titolarità del munus pubblico e che « per effetto dello status di rappresentante designato dal Parlamento, il componente laico dell’organo di autogoverno della magistratura tributaria possiede […] un diritto soggettivo perfetto all’esercizio del mandato, così che trova piena applicazione il principio della devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative all’ineleggibilità, alla decadenza ed all’incompatibilità del titolare », in quanto inerenti al diritto soggettivo perfetto relativo all’elettorato attivo e passivo di cui all’art. 51 Cost.

3.- Con l’appello il-OMISSIS- ha dedotto l’erroneità della sentenza declinatoria della giurisdizione nella considerazione che si verta al cospetto di un provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di una valutazione discrezionale dell’operato del componente dell’organo di governo autonomo della giustizia tributaria, e non già di un atto di natura accertativa di uno status ;
ha dunque reiterato i motivi di ricorso di primo grado.

4. - Si è costituito in resistenza il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

5. - Nella camera di consiglio del 13 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. - L’assunto dell’appellante in favore della giurisdizione amministrativa riposa sulla considerazione che la decadenza non sia legata ad un’incompatibilità genetica o sopravvenuta con la carica, in quanto tale incidente sul diritto soggettivo all’elettorato attivo e passivo, ma consegua alla valutazione discrezionale di una condotta, riferita allo stesso appellante, in contrasto con il regolamento etico del CPGT (delibera n. 1464 del 19 settembre 2014) e con la norma di legge (art. 17, comma 2- ter , del d.lgs. n. 545 del 1992), consistente in un’illegittima interferenza nell’attività dei giudici tributari sottoposti all’organo di autogoverno. Di conseguenza, per l’appellante, si verte al cospetto di una decadenza sanzionatoria, espressione dell’esercizio del potere discrezionale.

7. - L’appello è fondato.

In sintesi, la delibera del CPGT n. -OMISSIS-del 2020 ha evidenziato come le condotte dell’appellante violino il disposto del già ricordato art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 545 dl 1992, e dunque i divieti imposti dal legislatore;
in particolare, « dette reiterate condotte costituiscono grave violazione dei doveri di lealtà, imparzialità e trasparenza dell’agire pubblico gravante sul consigliere del CPGT, compromettendone la dignità dell’ufficio e del prestigio della magistratura tributaria da tale consesso istituzionalmente rappresentata, poiché si configurano illegittime interferenze nell’attività dei giudici tributari, sottoposti alla vigilanza ed autogovernati proprio dal Consiglio di cui il -OMISSIS- è componente ».

Si evince chiaramente dalla motivazione della delibera consiliare che il provvedimento impugnato non prefigura una controversia in cui si fa questione del diritto soggettivo all’elettorato passivo (ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità), che rientrerebbe effettivamente, per costante giurisprudenza, nella cognizione del giudice ordinario (Cass., S.U., 6 aprile 2012, n. 5574). Al contrario, la natura giuridica del provvedimento è di sanzione decadenziale, con la quale l’ordinamento reagisce, nel modo compatibile con il contesto di riferimento, a sanzionare una condotta integrante non solo la violazione di legge, ma anche un grave vulnus al prestigio ed all’autorevolezza dell’organo di autogoverno di cui il-OMISSIS- era membro.

Per usare i termini generali del criterio di riparto della giurisdizione, quali seguiti anche da una recente pronuncia della Sezione, si controverte della legittimità di un provvedimento amministrativo, e non già di un mero atto ricognitivo, configurandosi in capo all’appellante una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo che “dialoga” con il potere amministrativo (Cons. Stato, V, 7 gennaio 2021, n. 215).

8. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto;
per l’effetto, dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, invece denegata in primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, Cod. proc. amm., la sentenza va annullata con rimessione della causa al primo giudice, senza procedere ad ulteriore trattazione.

La particolarità della controversia e della pronuncia in rito integra le ragioni che per legge giustificano la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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