Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-12-31, n. 200909298
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N. 09298/2009 REG.DEC.
N. 05621/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2005, proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero della Funzione Pubblica e Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
contro
R A, rappresentato e difeso dagli avv. L M e A P, con domicilio eletto presso L M in Roma, via Federico Confalonieri 5;
per l’annullamento
previa sospensione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione prima n. 1372/2005, resa tra le parti, concernente trasferimento del ricorrente.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Vista l’istanza di sospensione della sentenza appellata;
Vista l’ordinanza (n. 4080/2005) di sospensione della stessa;
Relatore il Consigliere R P;
uditi altresì, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009, l’avvocato Reggio D'Aci, su delega di Manzi, e l'avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
considerato che:
- l’appellato ha depositato dichiarazione di rinunzia agli effetti della sentenza impugnata;
- la rinunzia agli effetti favorevoli della sentenza di primo grado corrisponde sostanzialmente ad una rinunzia al ricorso di primo grado da parte dell’appellato (Cons. di Stato, sez. IV, n.2715/2005);
- detta rinunzia costituisce manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del provvedimento amministrativo originariamente impugnato e determina conseguentemente l’improcedibilità del ricorso di primo grado;
- l’ accertamento di tale sopravvenienza, effettuabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, comporta la necessità di annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 2031/2002);
- le spese e gli onorari del doppio grado, sussistendo giustificati motivi, possono essere compensate;