Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-13, n. 202210914

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-13, n. 202210914
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210914
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 10914/2022REG.PROV.COLL.

N. 05052/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5052 del 2022, proposto dal Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

i sig.ri -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sez. Terza Bis ), n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 2022, di parziale accoglimento della domanda cautelare;

Relatore nell’udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Cons. Brunella Bruno.

Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Ministero dell’istruzione impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il TAR per il Lazio ha dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte accolto il ricorso (R.G. n. -OMISSIS-), integrato da motivi aggiunti, proposto dagli odierni appellati, impossibilitati a partecipare alla sessione ordinaria del concorso straordinario per titoli ed esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e sostegno, di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020, in quanto sottoposti, nella data prevista per la prova, a quarantena ovvero in stato di isolamento fiduciario perché positivi al virus Covid – 19 ovvero in contatto stretto con persona contagiata.

2. Con il ricorso di primo grado sono state proposte plurime azioni, avendo gli interessati agito per: l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze con le quali era stato richiesto il differimento della prova concorsuale con indizione di sessioni suppletive; l’accertamento dell’obbligo del Ministero di provvedere all’indizione di dette prove suppletive e la conseguente condanna all’adozione delle relative determinazioni; l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo (concernenti l’espletamento delle prove scritte) e con i motivi aggiunti (concernenti le graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici scolastici regionali).

3. Il Ministero appellante evidenzia che con decreto n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di misure cautelari ex art.56 c.p.a., disponendosi l’ammissione con riserva dei ricorrenti a partecipare alle prove scritte suppletive per le classi di concorso indicate nel gravame; inoltre, con l’ordinanza n. -OMISSIS- il suddetto decreto è stato confermato sul rilievo che “ i ricorrenti, posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale scritta perché oggettivamente impossibilitati ”.

La Difesa erariale ha, inoltre, sottolineato che ai provvedimenti cautelari suddetti l’amministrazione ha prestato piena ottemperanza, provvedendo a disporre le prove suppletive, organizzate su base regionale, per tutti i ricorrenti.

Nondimeno, in vista dell’udienza di merito, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato con memoria depositata in data 6 febbraio 2022 che per molti dei ricorrenti le prove suppletive non avessero ancora avuto luogo, con conseguente instaurazione di giudizi per l’ottemperanza.

4. L’adito TAR, dichiarata inammissibile l’azione avverso l’inerzia dell’amministrazione, ha accolto la domanda di annullamento con obbligo per l’amministrazione “ di disporre l’esperimento di prove suppletive per i ricorrenti, laddove gli stessi dimostrino in sede amministrativa di essere stati impossibilitati a partecipare al concorso in parola per ragioni inerenti le misure di tutela in discorso ”.

5. Il Ministero appellante censura la suddetta sentenza nella parte in cui in accoglimento del ricorso ha ordinato all’amministrazione di disporre prove suppletive, sul rilievo, in primo luogo, della erroneità nella quale sarebbe incorso il primo giudice non avvedendosi della circostanza che le prove suppletive erano stata già espletate per tutti i ricorrenti, in esatta e integrale ottemperanza delle pronunce cautelari. Tali prove, infatti, hanno avuto luogo nella stessa data per tutte le regioni ed i candidati sono stati messi nelle condizioni di conoscere le relative modalità d’espletamento e la relativa sede a mezzo degli avvisi pubblicati dai singoli Uffici regionali interessati. Molti degli originari ricorrenti (dettagliatamente indicati) hanno svolto le prove suppletive con differenti esiti, mentre alcuni sono risultati assenti alle prove per cause non imputabili all’amministrazione. Il primo giudice sarebbe, dunque, incorso in una erroneità nell’affermare nella sentenza impugnata che per alcuni dei ricorrenti l’ordine cautelare non sarebbe stato eseguito.

Le deduzioni successive si appuntano sulla inammissibilità del ricorso collettivo

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