Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-14, n. 202303820

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-04-14, n. 202303820
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303820
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 03820/2023REG.PROV.COLL.

N. 08906/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8906 del 2018, proposto da M I, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Monte Porzio Catone, non costituito in giudizio;

nei confronti

Parco Regionale Castelli Romani, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 03831/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 24 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è stata impugnata la sentenza n. 3831/2018 del Tar Lazio – Roma, pubblicata in data 6 aprile 2018, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dai germani Iafrati Valerio e Massimo per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 10/10/2008, relativa a dei manufatti utilizzati per trasmissioni radiofoniche (traliccio e box) e insistenti sul terreno di proprietà degli stessi.

In particolare, con ricorso NRG 4835/2016, proposto innanzi al Tar Lazio, i sig.ri Iafrati avevano chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

- ordinanza di demolizione n. 20 del 10/10/2008;

- ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 38 del 2/12/2009;

- provv. prot. n. 2499 del 16/2/2016 con il quale è stata accertata la mancata ottemperanze agli ordini impartiti con le predette ordinanze ed è stata disposta l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime.

2. Con sentenza n. 3831/2018 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso, compensando le spese di lite.

In particolare, la sentenza di primo grado ha annullato il provvedimento di acquisizione prot. n. 2499 del 16/2/2016, per omessa notifica delle presupposte ordinanze di demolizione a tutti i comproprietari, e ha rigettato, invece, le doglianze dei ricorrenti relative alla illegittimità delle ordinanze di demolizione per vizio di notifica e omessa indicazione della superfice da acquisire in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, poiché ritenuti entrambi dei vizi non in grado di inficiare l’atto contestato.

Il Tar si è anche soffermato sull’argomento speso da parte ricorrente per sostenere la superfluità del permesso di costruire, relativamente alle strutture di impianti radiotelevisivi, in seguito alla entrata in vigore dell’art. 87 d.lgs. 1 agosto 2003, recante “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, che ha abrogato l’art. 3, comma 1, lett. e 3) e 4) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come nuove costruzioni.

La censura è stata ritenuta priva di pregio in considerazione sia dell’assoluta carenza di qualsivoglia titolo per realizzare l’impianto oggetto di ordinanza di demolizione, sia per l’assenza di prova, da parte dei ricorrenti, dell’avvenuta attivazione della procedura speciale di cui all’art. 89 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

Avverso tale pronuncia il sig M I ha interposto appello, chiedendo la parziale riforma e, di conseguenza, l’annullamento dell’ordinanza n. 20 del 10/10/2008.

Il comune di Monte Porzio Catone non risulta costituito in giudizio.

3. Con memoria depositata in data 16/01/2023 la parte appellante non ha svolto ulteriori rilievi e ha insistito nelle argomentazioni esplicitate con l’atto di appello.

4. Il gravame è affidato ad un unico motivo rubricato: “Errata applicazione articoli 3 e 31 dpr 380/2001 con riferimento all’art. 87 d. lgs 259/2003”.

Si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui rileva l’assenza di titoli per la realizzazione dei contestati impianti e la mancata prova circa l’avvenuta attivazione alla procedura di cui all’art. 89 d.lgs. 259/2003.

L’appellante ritiene che la normativa applicabile al caso di specie fosse unicamente quella prevista dal d.lgs. 259/2003, e che ai fini dell’applicazione della medesima fosse irrilevante l’attivazione della procedura di cui all’art. 89 del citato Codice delle Comunicazioni.

Peraltro, aggiunge che l’attivazione di tale procedura non sarebbe stata in suo potere, considerata la propria estraneità nella realizzazione della struttura contestata.

In merito alla normativa applicabile alle strutture utilizzate per la trasmissione di impianti radiotelevisivi, parte appellante cita talune pronunce di questo Consiglio di Stato, tra le quali Cons. Stato, sez. VI, 15/07/2010, n. 4557.

Secondo quest’ultima pronuncia, in merito all’istallazione di impianti di telefonia mobile, non sussiste la necessità del rilascio del permesso di costruire, ma unicamente l’autorizzazione prevista dall’art. 97 del Codice delle Comunicazioni.

5. L’appello è infondato.

Proprio la citata sentenza n. 4557/2010 di questo Consiglio di Stato ha stabilito che “ per la installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso di costruire, essendo subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del T.U. 1.10. 2003, n. 259 (c.d. codice delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 lett e) del T.U.

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