Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-02, n. 202005763

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-02, n. 202005763
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005763
Data del deposito : 2 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2020

N. 05763/2020REG.PROV.COLL.

N. 10586/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10586 del 2019, proposto da
L P, rappresentato e difeso dagli avvocati S C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2018, n. 00579, resa tra le parti;


Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. F D L;
nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 00579/2018, relativamente al pagamento delle spese di lite ivi liquidate;

- con ordinanza n. 3735 del 12 giugno 2020 la Sezione, tenuto conto che risultavano prodotti in giudizio il duplicato informatico della sentenza ottemperanda e la diffida di pagamento del 6 dicembre 2019 indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto necessario acquisire al giudizio il titolo ottemperando (sentenza n. 00579/2018 cit.) notificato presso l’Amministrazione debitrice, assegnando alla parte ricorrente il termine di trenta giorni per provvedere al relativo adempimento;

- con atto depositato in data 20 settembre 2020 la parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio;

- con istanza depositata in data 22 settembre 2020 la parte ricorrente, confermando l’atto di rinuncia agli atti del giudizio, ha chiesto il passaggio in decisione della causa;

Considerato che:

- il processo amministrativo, connotato dalla natura soggettiva della giurisdizione esercitata, risponde al principio dispositivo, risultando nella disponibilità della parte l’introduzione del giudizio, così come la sua prosecuzione;

- alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84 c.p.a., la volontà della parte processuale, espressa attraverso il proprio difensore, costituisce argomento di prova utilmente valorizzabile al fine di asseverare la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul ricorso, con conseguente improcedibilità della relativa impugnazione;

- la particolarità della questione oggetto di giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio;

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