Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-09-28, n. 201704534

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-09-28, n. 201704534
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704534
Data del deposito : 28 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2017

N. 04534/2017REG.PROV.COLL.

N. 03381/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3381 del 2007, proposto da:
Società Alta Padovana Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Testa e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;



contro

Comune di San Martino di Lupari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Alberto Borella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Veneto, sede di Venezia, sezione seconda, n. 356 del 9 febbraio 2006, resa tra le parti, concernente una sanzione pecuniaria per opere abusive e un ordine di demolizione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di San Martino di Lupari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per la società appellante, l’avvocato Manzi e, per il Comune appellato, gli avvocati Chiumiento, per delega dell’avvocato Borella, e l’avvocato Lorenzoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Società Alta Padovana Costruzioni s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Veneto con ricorso iscritto al registro generale del 2002 con il numero 864 l’ordinanza del 15 gennaio 2002 con cui il comune di San Martino di Lupari le ha intimato la demolizione di talune opere abusive realizzate nell’ambito della costruzione di un complesso commerciale e residenziale, nonché la relativa ingiunzione di pagamento dell’11 luglio 2000 di una sanzione pecuniaria di euro 1.194.446,00. Con successivo ricorso, iscritto al registro generale del 2003 con il numero 186, ha poi impugnato l’ordinanza del 6 giugno 2002 di diniego concessione edilizia in sanatoria per le medesime opere.

2. Il T.a.r. adito, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver riunito i due ricorsi, li ha in parte respinti ed in parte dichiarati improcedibili.

3. In particolare, il giudice di primo grado ha preliminarmente preso atto dell’intervenuta revoca da parte del Comune dell’ordine di demolizione, dichiarando perciò improcedibile in parte il primo ricorso (n. 864/2002). Ha poi respinto i gravami con riferimento all’ingiunzione di pagamento e al diniego di sanatoria.

4. Contro la predetta sentenza la Società Alta Padovana Costruzioni s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione, ha proposto appello, formulando i seguenti motivi di ricorso.

4.1. Quanto al rigetto del ricorso n. 186 del 2003:

A.1. Il T.a.r. ha erroneamente respinto le censure mosse sul diniego di sanatoria che ha costituito il anche il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria impugnata con motivi aggiunti al ricorso n. 864 del 2002. In particolare, la questione oggetto di giudizio consisteva nello stabilire se l’altezza del fabbricato dovesse essere calcolata applicando i criteri stabiliti nelle norme del PRG vigente al moneto del rilascio della concessione edilizia ovvero i criteri stabiliti dalla norme del PRG vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori e della presentazione della istanza di sanatoria. Secondo la società appellante, mentre il PRG del comune di San Martino di Lupari vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia n. 99/1999 escludeva dal computo del volume e dell'altezza dei fabbricati i sottotetti con altezza media inferiore a metri 1,50, il Piano regolatore in vigore all'epoca dell'esecuzione delle opere e al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria ha consentito di escludere dal computo del volume e dell' altezza dell'edificio i sottotetti con altezza media inferiore a metri 2,20. La modifica normativa, in quanto intervenuta successivamente al rilascio della concessione edilizia, ma prima che i lavori fossero ultimati e l'altezza media dei sottotetti venisse incrementata, andava quindi considerata nel caso di specie. Nel contestare il diniego di sanatoria, la Società Alta Padovana Costruzioni ha pertanto lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 delle NTA del PRG nella formulazione vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento e di presentazione dell'istanza di sanatoria. Secondo la ricorrente, infatti, l'Amministrazione Comunale non ha tenuto conto del fatto che, in forza del nuovo art. 4, i sottotetti con altezza media fino a 220 cm non costituiscono piani praticabili e non sono pertanto computabili al fine di determinare il volume e l'altezza degli edifici. Poiché il sottotetto realizzato dalla società ricorrente ha un'altezza media di 197 cm, esso non poteva essere considerato praticabile, né poteva essere computato al fine di calcolare l'altezza del fabbricato (il provvedimento impugnato ha invece erroneamente ritenuto superata dal fabbricato l'altezza massima consentita di 9 metri).

A.2. Con un secondo motivo di ricorso la Società Alta Padovana Costruzioni ha censurato l'impugnato diniego di sanatoria sotto il profilo della motivazione carente. Secondo quest’ultima, non sarebbero spiegate le ragioni per le quali la richiesta sanatoria edilizia non poteva essere concessa, giacché il Comune si sarebbe limitato genericamente ad affermare che l'altezza totale del fabbricato contrastava con le disposizioni del Piano di recupero e del Piano regolatore. Il T.a.r tuttavia non ha tenuto conto delle prospettazioni sul

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