Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-05-05, n. 201601782
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Testo completo
N. 01782/2016REG.PROV.COLL.
N. 06889/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6889 del 2015, proposto da:
Elettrosistemi srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Giulio Cesare, 14/4 Sc.A;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
CQOP SOA( Società Organismo di Attestazione) Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Via Flaminia, 354;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 5938/2015, resa tra le parti, concernente annotazione nel casellario informatico - diniego al rilascio qualificazione e risarcimento dei danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Nazionale Anticorruzione e di CQOP Soa Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Gabriele Pafundi, l’avvocato Giuseppe Salerno Cataldo, l’avvocato Claudio De Portu e l’avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Elettrosistemi srl impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 23 aprile 2015 n. 5938 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso:
- il provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 28 gennaio 2015 n. 8596, recante la comunicazione dell’annotazione del nome della società ricorrente nel casellario informatico ex art. 40 comma 9-quater d.lgs. n. 163 del 2006;
- il provvedimento ANAC 26 gennaio 2015, recante annotazione nel casellario informatico ex art. 40 co. 9-ter d.lgs. n. 163 del 2006 e la presupposta delibera assunta dall’ANAC nell’adunanza del 9 gennaio 2015;
- la comunicazione CQOP Soa Spa del 27 gennaio 2015 recante il diniego di rilascio della attestazione SOA alla società qui appellante.
La società