Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2023-10-12, n. 202301302
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Testo completo
Numero 01302/2023 e data 12/10/2023 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 settembre 2023
OGGETTO:
Ministero della salute.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Laboratorio Mida S.r.l., Igea Frattamaggiore S.r.l., Poliambulatorio Roecker S.r.l., Mebios S.r.l., Centro Diagnostico Analisi Cliniche dott. Cerciello e dott. Giannini S.n.c., Centro Diagnostico Bacoli dott. Gambardella S.n.c., Mendel S.r.l., contro l’Azienda sanitaria locale Na 2 Nord, e nei confronti della società Emotest S.r.l., per l’annullamento della delibera in data 16 luglio 2020, n. 940, avente ad oggetto “ Sentenza TAR Campania n. 01228/2020 – provvedimenti ”;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 26232 in data 16 dicembre 2022, con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La controversia in esame concerne la deliberazione dell’Azienda sanitaria locale (ASL) NA 2 Nord in data 16 luglio 2020, n. 940, avente ad oggetto “ Sentenza TAR Campania n. 01228/2020 – provvedimenti ”.
2. Con un solo motivo di gravame, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del contratto inter partes e della L. 24111990 (violazione del principio del giusto procedimento di legge). Eccesso di potere. Irragionevolezza. Sproporzione. Erroneità ovvero inesistenza dei presupposti. Assenza di motivazione. Sviamento di potere ” (esteso da pag. 9 a pag. 12 del ricorso), i ricorrenti deducono la violazione sia del contratto concluso tra la struttura contro interessata e la ASL, sia del principio del giusto procedimento, poiché il collocamento in fascia C, anziché D, della stessa struttura, conseguente a quanto disposto dalla sentenza n.1228/2020, avrebbe richiesto che fosse seguito un procedimento articolato come segue: rideterminazione del valore medio della fascia, nuova verifica per ogni singola struttura dell’eventuale sforamento del valore medio rispetto a quello della fascia, valutazione di eventuali giustificazioni, ridefinizione dei calcoli per tutta la fascia, determinazione del valore della regressione unica tariffaria (RTU) per il 2013 e il 2014.
I sintomi dell’eccesso di potere sarebbero ravvisabili nella mancanza di indicazione nell’atto impugnato della percentuale di sforamento del costo medio prestazionale da parte del laboratorio contro interessato e nella considerazione delle giustificazioni fornite dallo stesso laboratorio come plausibili “ in ragione di un presunto (e non provato, in quanto in atti non vi è neppure traccia di tale insignificante e quindi trascurabile dato) modus operandi in auge negli anni 2013 e 2014 ”. Tale considerazione sarebbe inidonea ad integrare una congrua motivazione dell’atto, di cui sarebbero comunque erronei o inesistenti i presupposti, “ in quanto agli atti del procedimento non risultano acquisiti gli ulteriori atti endoprocedimentali genericamente richiamati dalla ASL ”.
Sussisterebbe lo sviamento di potere in quanto l’atto impugnato avrebbe “ inficiato la ratio sottesa all’intero impianto normativo di settore, frustandone e quindi impedendone la realizzazione ossia la giusta distribuzione delle risorse stanziate per l’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale ”.
3. Il Ministero, sulla scorta delle contro deduzioni della ASL NA 2 Nord, ritiene il ricorso infondato. La stessa ASL, con nota n. 29932/U in data 3 luglio 2023 ha fatto presente di non avere interesse alla definizione del ricorso e che la stessa delibera qui impugnata è stata avversata con ricorsi straordinari non specificamente indicati, di esito ignoto.
4. Con nota in data 10 maggio 2022, i ricorrenti hanno chiesto di avere la relazione dell’Amministrazione e un termine per replicare. La relazione è stata loro trasmessa in data 16 dicembre 2022. Con nota in data 6 giugno 2023, la difesa dei ricorrenti ha rappresentato la permanenza dell’interesse al ricorso e l’insussistenza di ragioni di connessione con altri ricorsi.
5. Il Collegio osserva che la sentenza del TAR per la Campania, sez. di Salerno, n. 1228/2020 si colloca a valle di un contenzioso, instaurato anche da associazioni di categoria, riguardante la contestazione della legittimità della qualificazione attribuita dalla suddetta ASL al soggetto odierno controinteressato, per gli esercizi 2013 e 2014, di laboratorio specializzato in fascia D, nell’assunto che la medesima qualificazione avrebbe “ falsato inevitabilmente l’intero monitoraggio della spesa per la branca di cui trattasi, con consequenziale illegittima determinazione della percentuale di regressione tariffaria unica (RTU) ”.
In tale contenzioso si è pronunciato questo Consiglio, (Cons. Stato, sez. III, n. 3063/2018) che, accogliendo l’appello anche di associazioni di categoria e di soggetti privati accreditati, ha ritenuto che il controinteressato non potesse essere qualificato laboratorio specializzato e che fosse illegittimo il monitoraggio complessivo della spesa per la branca di riferimento e delle percentuali di RTU per gli esercizi 2013 e 2014. In particolare, il giudice d’appello aveva rilevato quanto segue: “ Dalla documentazione versata in atti da parte appellante risulta che i dati acquisiti, in ordine alla attività svolta dal gennaio all’ottobre 2013 dalla Emotest, con l’istanza di accesso del 24 aprile 2014 dimostrano una realtà differente da quella che ha indotto l’Azienda sanitaria a