Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-05-02, n. 201301585

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-05-02, n. 201301585
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301585
Data del deposito : 2 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02367/2013 REG.RIC.

N. 01585/2013 REG.PROV.CAU.

N. 02367/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2013, proposto da:


Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;


contro

S E, ora Industrie B S R.P.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A D L e D V e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3, per mandato a margine dell’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

nei confronti di

Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituita nel giudizio d’appello;

per la riforma

sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione II, n. 1551 del25 settembre 2012, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 918/2007, integrato da motivi aggiunti, sono state annullate le note del 15 maggio 2007 e del 29 aprile 2011, recanti intimazione del pagamento di indennizzi per occupazione senza titolo di aree demaniali e ingiunzione del loro rilascio


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di S E, ora Industrie B S Rps S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 il Cons. L S e udito l’avv. Raffaele Izzo, per delega dell’avv. D V, per l’appellato;


Considerato che la riproposta eccezione di difetto di giurisdizione deve essere valutata nella sede propria di trattazione dell’appello nel merito e che non è stato prospettato alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile connesso alla protrazione della detenzione dei suoli da parte della società appellata;

Ritenuto equo compensare le spese della presente fase incidentale cautelare;

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