Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-27, n. 201908865

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-12-27, n. 201908865
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908865
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 08865/2019REG.PROV.COLL.

N. 03225/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A D R e C I, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Trionfale, n. 5697;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, in tema di diniego di conferma di incarico di giudice onorario del -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Francesco Ioppoli e dello Stato Lorenza Vignato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. -OMISSIS- pubblicata -OMISSIS-, che – a spese compensate – le ha respinto il suo originario ricorso proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS-di mancata conferma nel suo incarico di giudice onorario di Tribunale.

1.1. La sentenza impugnata – premesso che la situazione esposta dal ricorrente era, in fatto, “ invero, profondamente diversa da quella che emerge dalla lettura del parere reso dal Presidente del Tribunale di (…) , che, all’uopo, richiama anche l’avviso negativo del locale Consiglio dell’Ordine forense ” – ha motivato affermando che:

- l’accusa di parzialità (nei confronti del ricorrente) muoveva, non da uno (come assunto dalla parte), ma da “ diversi esposti scritti e verbali ”, nei quali si dava conto di vari episodi di mancata astensione in processi “ nei quali una delle parti era rappresentata dall’avv. (…)”;

- come pure ammesso, alla data della deliberazione impugnata pendeva un procedimento penale per reati comunque gravi. Circostanza questa che, “ seppure inidonea ex se a supportare una decisione negativa sull’istanza di conferma, costituisce comunque un sicuro elemento di valutazione circa l’idoneità del soggetto a svolgere funzioni della delicatezza di quelle assegnate ad un giudice onorario ”;

- “ nulla vieta all’organo deputato ad esprimere un giudizio di adeguatezza allo svolgimento delle funzioni in parola di tenere conto, nella loro materialità, di fatti comunque verificatisi, prescindendo, quindi, dall’esito dei procedimenti penali che dai medesimi erano scaturiti ”;

- inoltre non si poteva ignorare “ la rilevanza della pesante situazione (detentiva) del -OMISSIS-che, come correttamente argomenta il Presidente del Tribunale, pur non avendo rilievo diretto, è suscettibile di incidere negativamente sul prestigio di cui ogni magistrato deve godere nell’ambiente in cui opera ”;

- il fatto che il ricorrente fosse stato altresì assegnato ad una sezione distaccata di altro ufficio giudiziario, per sostituirvi il titolare impedito, non aveva “ rilevanza sulla decisione assunta e contestata (…) , atteso che tale assegnazione era precedente alla situazione valorizzata nel parere negativo alla conferma ”;

- la decisione censurata non era scalfita da una presunta svalutazione della qualità del servizio reso dal ricorrente, perché, ove pure il servizio fosse stato riconosciuto lodevole, “ la valutazione dell’Organo di autogoverno non può prescindere dal verificare la ricaduta in termini di prestigio della funzione che una nomina – così come una conferma – nell’incarico de quo è suscettibile di comportare, in applicazione dell’art. 5 comma 3 della L. 21 novembre 1991 n. 374, che postula il possesso della capacità di “assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario” ”.

2. L’appello si affida a censure d’illegittimità della pronuncia impugnata per eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e genericità della motivazione, giacchè la sentenza di primo grado sarebbe stata “ lacunosa ” ed “ immotivata ”:

a) in relazione al primo motivo dell’originario ricorso (ossia, “ illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto i profili della carenza ed erroneità dei presupposti, della contraddittorietà estrinseca, nonché dell’illogicità manifesta - violazione ed errata interpretazione dell’art. 10 del d.m. 18.7.2003 ”), in quanto:

a.1) il parere negativo del Presidente del Tribunale interessato (cui s’era conformato quello del Consiglio Giudiziario Integrato presso la pertinente Corte d’Appello) reggeva su due ordini di ragioni (un’accusa di parzialità del ricorrente relativamente ad “ un procedimento in particolare ”;
esistenza di procedimenti penali a carico del ricorrente) ma:

a.1.1) il primo non rispondeva al vero perché, come pure rilevato dal Consiglio Giudiziario Integrato, il ricorrente da due anni non esercitava più pratica forense presso lo studio legale il cui titolare sarebbe stato, in ipotesi, favorito nell’ambito di un giudizio;

a.1.2) il secondo non teneva conto che la norma del citato decreto ministeriale rimette alla discrezionalità del giudicante, di volta in volta, la valutazione dell’opportunità di una sua astensione dal giudizio e, nella specie, tale valutazione (d’inesistenza di un’inopportunità) era stata positivamente fatta, come pure dimostrava il fatto che la decisione presa dal ricorrente (nel caso contestato) era stata poi confermata nel grado di giudizio successivo;

a.2) la pendenza di procedimenti penali in capo al ricorrente (peraltro per fatti del tutto estranei all’esercizio della sua funzione giurisdizionale) non poteva essere presupposto di fatto su cui fondare il censurato diniego di conferma. E, al riguardo, l’affermazione motiva dei primi Giudici era “ alquanto grave poiché starebbe a significare che l’autorità amministrativa può ritenere fondate circostanze, integranti fattispecie di reato, prima che su di esse vengano svolti gli adeguati e necessari accertamenti ”;

a.3) i primi Giudici avevano poi travisato i fatti perché, in verità, l’assegnazione del ricorrente alla predetta sezione distaccata era avvenuta quando già nota era la pendenza di tali procedimenti penali;

b) in relazione al secondo motivo dell’originario ricorso (ossia, “ illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 8 del d.m. 18.7.2003 - eccesso di potere sotto i profili della violazione del procedimento e del difetto d’istruttoria ”), in quanto:

b.1) i primi Giudici s’erano rifatti alla disciplina vigente in materia di Giudici di Pace mentre il caso in esame riguardava un G.O.T.;

b.2) comunque, l’art. 5 del citato decreto ministeriale avrebbe imposto – cosa non accaduta – una valutazione dell’attività svolta dal ricorrente nell’ultimo triennio ed un esame a campione dei provvedimenti da lui assunti.

3. Il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura, costituitisi, si sono poi affidati ad un apposita relazione dell’Ufficio studi e documentazione del secondo (coerente con il precedente, analogo parere del medesimo Ufficio n. -OMISSIS-) volta a confutare partitamente gli argomenti avversari.

4. Con memoria sottoscritta il -OMISSIS-il Ministero della giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura hanno poi riepilogato gli argomenti che, a loro avviso, avrebbero dovuto condurre alla reiezione dell’appello, premessa comunque un’eccezione di inammissibilità del ricorso qui in epigrafe in quanto sostanzialmente riproduttivo dei temi censori proposti in primo grado, senza alcuna deduzione di vizi della sentenza impugnata.

5. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 19.11.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.

6. Non si possono disconoscere i dedotti tratti di sostanziale inammissibilità dell’appello per essere lo stesso una pratica riedizione dei temi argomentativi posti con l’originario ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Tuttavia, la correlata eccezione delle Amministrazioni resistenti può essere altresì superata alla luce della infondatezza nel merito dell’appello.

7. Risulta in primo luogo condivisibile la deduzione delle Amministrazioni resistenti secondo la quale “ l’apprezzamento affidato al CSM nei provvedimenti di nomina e di conferma dei magistrati onorari è ampiamente discrezionale (…)” e “ tale attività, se è sindacabile sotto il profilo della congruità e ragionevolezza della motivazione, sfugge allo scrutinio di legittimità in relazione alla valutazione dell’attitudine di determinati fatti o accadimenti ad incidere sull’accertamento delle capacità del giudice onorario, che spetta esclusivamente al Consiglio Superiore della Magistratura, configurandosi a tutti gli effetti quale valutazione di merito, notoriamente insindacabile in sede di legittimità ”.

8. Quanto poi alle singole doglianze di parte ricorrente:

- risultano essere stati più d’uno (e non uno soltanto) i procedimenti nei quali sarebbe stato più che mai opportuno, per l’appellante, astenersi dalla relativa conduzione e decisione. Corretta e legittima allora, giacchè conforme ad un adeguato esercizio della discrezionalità amministrativa nel caso di specie, la valutazione negativa motivatamente espressa dal Presidente del Tribunale in ordine al comportamento complessivo della parte, avuto riguardo a come la reiterazione di una condotta non commendevole potesse esprimere scarsa sensibilità, indispensabile invece per un esercizio imparziale della giurisdizione;

- poco rilevante è il fatto che la parte sia stata assegnata ad una prossima sezione distaccata dell’Ufficio giudiziario perché, di per se stessa, la circostanza non esprime affatto ed univocamente un fattore valutativo di merito né con essa può cumularsi l’apprezzamento dell’avvenuta conferma in grado successivo di pronunce rese dall’interessato, posto che ovviamente non si fa qui questione del merito di tali provvedimenti;

- piuttosto, non può non incidere – nel quadro dell’effettuata valutazione complessiva di profili di appropriatezza – la considerata situazione non favorevole dei carichi pendenti del -OMISSIS- dell’interessato, che, se presi isolatamente non influivano certamente sul giudizio di merito professionale dell’appellante, nondimeno pesavano – e non secondariamente – sull’immagine (non positiva, anche solo dal punto di vista dell’opportunità) che il servizio giustizia avrebbe potuto offrire al Foro ed al pubblico per la presenza, in incarico di funzioni giurisdizionali, proprio del figlio della persona affetta da tali, non secondari, precedenti.

9. In conclusione, non risultando la sentenza impugnata affetta dai vizi ipotizzati, l’appello deve essere respinto.

10. Seguendo la soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti in complessivi euro 2.000,00, in ragione di una metà ciascuna.

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