Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-10, n. 201000667

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-02-10, n. 201000667
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201000667
Data del deposito : 10 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08104/2008 REG.RIC.

N. 00667/2010 REG.DEC.

N. 08104/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8104 del 2008, proposto da:
V M P, rappresentato e difeso dall'avv. S E, con domicilio eletto presso l’avv. Rosario Scicchitano in Roma, viale Giulio Cesare, n.71;

contro

D'Angelo Nevio Osvaldo e D'Angelo Assunta, rappresentati e difesi dagli avv.ti A G e Vincenzo Giuffre', con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Giuffre' in Roma, via Camozzi, n.1;

nei confronti di

-Ater della Provincia di L'Aquila, non costituita;
-Comune di Trasacco, non costituito;

per la riforma

della sentenza del TAR ABRUZZO - L'AQUILA n. 00517/2008, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP).


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2009 il Cons. A C.

Nessuno comparso per le parti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR per l’Abruzzo ha accolto in parte il ricorso proposto da D’Angelo Nevio Osvaldo e D’Angelo Assunta e per l’effetto ha annullato il provvedimento del comune di Trasacco in data 8 agosto 2001, con il quale l’alloggio in contestazione veniva assegnato al sig. V.

2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. V, che ha contestato la conclusione del TAR chiedendo il riconoscimento della validità del provvedimento comunale di assegnazione dell’alloggio a suo favore.

3.Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti originari che hanno chiesto il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 267/2009, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

All’udienza del 17 novembre 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.Con atto depositato in data 10 novembre 2009, i ricorrenti originari hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi effetto della sentenza appellata e l’appellante a sua volta ha dichiarato di rinunciare all’appello, con compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della rinuncia al ricorso di 1° grado ed agli effetti della sentenza del TAR nonché all’appello, con annullamento senza rinvio della sentenza stessa, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in conformità all’accordo delle parti.



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