Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-13, n. 201004546
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Testo completo
N. 04546/2010 REG.DEC.
N. 02612/2010 REG.RIC.
N. 02622/2010 REG.RIC.
N. 03697/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sui seguenti ricorsi in appello:
1) nr. 2612 del 2010, proposto dalla società MASI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F M, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale G. Mazzini, 11,
contro
- il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi, domiciliato per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- la PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
2) nr. 2622 del 2010, proposto dal COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi D’Ottavi, Angela Raimondo e Nicola Sabato, domiciliato per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21,
contro
la società MASI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F M, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale G. Mazzini, 11,
nei confronti di
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
- PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Giovagnoli e Massimiliano Sieni, domiciliata per legge in Roma, via IV Novembre, 119/A;
3) nr. 3697 del 2010, proposto dalla REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Capotorto, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, piazza G. Mazzini, 27,
contro
la società MASI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F M, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale G. Mazzini, 11,
nei confronti di
- COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi D’Ottavi, domiciliato per legge in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita;
per l’annullamento in parte qua e la riforma
quanto al ricorso nr. 2612 del 2010:
della sentenza del T.A.R. Lazio nr. 2386/2010, pubblicata il 17 febbraio 2010 e mai notificata, con la quale è stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Masi S.r.l. avverso gli atti relativi all’adozione e approvazione del nuovo P.R.G. di Roma.
quanto ai ricorsi nn. 2622 e 3697 del 2010:
della medesima sentenza del T.A.R. Lazio, nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di interesse unicamente in relazione al versamento del contributo straordinario di urbanizzazione ed ha accolto parzialmente il ricorso proposto, per l’effetto annullando in via diretta gli artt. 17, comma 2, lett. b), 20 e 45, comma 6, ultimo periodo, delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Roma.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma (nei giudizi nn. 2612 e 3697 del 2010), della Masi S.r.l. (nei giudizi nn. 2622 e 3697 del 2010) e della Provincia di Roma (nel giudizio nr. 2622 del 2010);
Visti gli appelli incidentali proposti dalla Provincia di Roma e dalla Masi S.r.l. nel giudizio nr. 2622 del 2010;
Viste le memorie prodotte dalla Masi S.r.l. (in data 28 maggio 2010 nel giudizio nr. 2622 del 2010) e dal Comune di Roma (in data 8 aprile 2010 nel giudizio nr. 2612 del 2010 e in data 28 maggio 2010 in tutti i giudizi);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010, il Consigliere R G;
Uditi l’avv. Mucci per la Masi S.r.l. e l’avv. D’Ottavi per il Comune di Roma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I – La società Masi S.r.l. ha impugnato, chiedendone la parziale riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, pur accogliendo in parte il ricorso dalla stessa società proposto avverso gli atti relativi all’adozione e alla successiva approvazione del P.R.G. del Comune di Roma, lo ha per la restante parte respinto ovvero dichiarato inammissibile.
A sostegno dell’impugnazione, detta società ha dedotto:
1) omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso (respinto dal T.A.R. congiuntamente al secondo, ma che in realtà rispetto ad esso lamentava il diverso vizio derivante dalla omessa ripubblicazione del P.R.G. all’esito delle controdeduzioni alle osservazioni proposte da privati e della Conferenza di copianificazione, questione sulla quale il primo giudice non si è per nulla pronunciato);
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 66 bis della legge regionale del Lazio 22 dicembre 1999, nr. 38, e 10 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150; eccesso di potere per contraddittorietà (in relazione alla reiezione della censura relativa alla mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale delle modifiche apportate al P.R.G. in sede di accordo di pianificazione);
3) contraddittorietà della sentenza impugnata; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge nr. 1150 del 1942 e del d.m. 2 aprile 1968, nr. 1444; violazione degli artt. 14 e 15 della legge regionale del Lazio 12 settembre 1977, nr. 35, e dell’art. 7 della legge regionale 2 luglio 1987, nr. 36; violazione dell’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380; illogicità e arbitrarietà (in relazione alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del terzo motivo di impugnazione, col quale la società ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del regime previsto dal nuovo P.R.G. per il mutamento di destinazione d’uso).
Si è costituito il Comune di Roma, opponendosi all’accoglimento dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in parte qua.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita su richiesta di parte, per essere abbinata alla trattazione del merito.
II – La suindicata sentenza del T.A.R. del Lazio è stata impugnata anche dal Comune di Roma, con riferimento alla parte in cui, in accoglimento delle censure di parte attrice, sono state annullate talune prescrizioni del nuovo P.R.G. di Roma.
A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto:
1) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione anche delle prescrizioni urbanistiche relative al contributo straordinario;
2) erroneità e contraddittorietà della motivazione; errata valutazione del meccanismo perequativo in esame; violazione di legge (con riferimento all’avere il T.A.R. ritenuto in contrasto col principio di legalità e con lo statuto del diritto di proprietà l’istituto del contributo straordinario introdotto dal nuovo strumento urbanistico);
3) violazione dei principi e precetti delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 258 e 259, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244, e dalla legge regionale 11 agosto 2009, nr. 21 (con riguardo all’avere il T.A.R. escluso che le predette disposizioni potessero costituire la base normativa per la previsione di meccanismi perequativi, ivi compreso il contributo straordinario);
4) insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione in ordine al negato carattere consensuale ed alternativo del sistema perequativo.
Si è costituita l’appellata Masi S.r.l. la quale, oltre a controdedurre analiticamente ai motivi d’appello e a chiederne la reiezione, ha proposto appello incidentale, sulla base di censure in parte identiche a quelle articolate nell’appello proposto in via principale avverso la medesima sentenza, nonché dell’ulteriore motivo così rubricato:
omessa pronuncia e contraddittorietà della sentenza impugnata; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge nr. 1150 del 1942 e dell’art. 66 bis della l.r. nr. 38 del 1999; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della legge nr. 1150 del 1942; violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 Cost., degli artt. 39 e segg. del Trattato CE. II-76 e II-77 del Trattato del 29 ottobre 2004, e dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU del 20 marzo 1952; disparità di trattamento (in relazione alla ritenuta natura non tributaria del contributo straordinario).
Si è altresì costituita la Provincia di Roma, la quale ha a sua volta gravato in via incidentale la sentenza in epigrafe, sulla scorta del seguente unico motivo di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibile a quelli articolati nell’appello dell’Amministrazione comunale: omessa e insufficiente motivazione; violazione degli artt. 3, 97 e 42 Cost. e dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché della legge nr. 244 del 2007.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questa è stata differita su richiesta di parte, per essere abbinata alla trattazione del merito.
III – Un terzo appello avverso la medesima sentenza è stato poi proposto dalla Regione Lazio, la quale ne ha a sua volta chiesto la riforma sulla base dei seguenti motivi, parzialmente sovrapponibili a quelli dell’appello del Comune:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42, 97, 117 e 118 Cost.; violazione degli artt. 1 e 11 della legge nr. 241 del