Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-10, n. 202309653
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 09653/2023REG.PROV.COLL.
N. 04342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4342 del 2023, proposto da
T S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6340 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. E Q e udito per l’appellante l’avvocato Marsili;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
T S.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IV, U.O. Amministrativa e Affari Generali, Ufficio pubblici esercizi, rep. n. CE/198/2021 del 15 febbraio 2021, di divieto di prosecuzione di attività di somministrazione alimenti e bevande avviata con S.C.I.A. subingresso del 4 marzo 2020 Prot. n. CE/2020/25347 esercitata da T S.r.l. in Roma, via Goffredo Ciaralli n. 4 e via Nomentana n. 1040.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso con sentenza n. 6340 del 2023, appellata dalla Società per i seguenti motivi di diritto:
I) la sentenza sarebbe erronea per aver fondato la propria decisione su un presupposto di fatto e giuridico inesistente, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 34 c.p.a. e 112 c.p.c. e viziata per errata e insufficiente motivazione, per difetto del presupposto, per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, erroneità manifesta e genericità, atteso che l’appellante avrebbe rinunciato alla rinuncia alla scia in precedenza presentata;
II) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché dell’art. 11 della legge della regione Lazio n. 21 del 2006 e del parere del Ministero dello Sviluppo Economico 14 agosto 2014, prot. 145811, nel caso in cui il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande usufruisca di un’area privata all'aperto, attigua all'esercizio e attrezzata con tavoli e sedie, non si ravviserebbe la fattispecie dell’ampliamento della superficie di vendita, che sarebbe riferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei “locali”, nell’accezione corrente del termine;inoltre, la DAC n. 43 del 2019, recante il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, regolerebbe materie attinenti agli spazi pubblici e non privati;la sentenza impugnata, nell’aver omesso ogni valutazione in ordine alle predette argomentazioni, violerebbe tutte le disposizioni normative e regolamentari richiamate e sarebbe viziata per errata e insufficiente motivazione, difetto del presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, illogicità, erroneità manifesta e genericità;
III) violazione dell’art. 19, comma 3, legge n. 241 del 1990 per carenza di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico a inibire la somministrazione;
IV) illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado che dispone un divieto generalizzato, esteso anche alla parte di superficie di somministrazione legittimamente assentita.
Si è costituita per resistere all’appello Roma Capitale.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da T S.r.l. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 6340 del 2023 che ha dichiarato improcedibile il suo ricorso per l’annullamento della determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IV, U.O. Amministrativa e Affari Generali, rep. n. CE/198/2021 del 15 febbraio 2021, recante il divieto di prosecuzione di attività di somministrazione alimenti e bevande avviata con S.C.I.A. per subingresso del 4 marzo 2020 prot. n. ce/2020/25347 esercitata dall’appellante in Roma, via Goffredo Ciaralli n. 4 e via Nomentana n. 1040.
Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sul rapporto informativo della Polizia municipale prot. VE/53253 del 13 ottobre 2020 per il quale: “ […] il legale rappresentante in possesso di scia subingresso somministrazione prot. CE/2020/25347 del 04/03/2020 allestiva un’area attrezzata all’aperto (con tettoie parzialmente tamponate al disotto delle quali sono posizionati tavoli apparecchiati e sedie e tutto l’occorrente per il servizio assistito di somministrazione) per attività di somministrazione alimenti e bevande senza il prescritto titolo autorizzativo. Si precisa che l’ampliamento abusivo è di 450 mq mentre la superficie dichiarata in SCIA di 166 mq ”.
La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso improcedibile, atteso che la società odierna appellante avrebbe rinunciato alla scia oggetto del provvedimento impugnato e tale rinuncia avrebbe fatto venir meno l’interesse all’impugnazione dell’atto che su tale scia aveva inciso;ed invero, per la sentenza appellata, una eventuale statuizione di annullamento del provvedimento medesimo sarebbe inutiliter data , in quanto incidente su atto oramai superato da una manifestazione di volontà (a tale atto conforme) della medesima ricorrente.
Con le censure dedotte l’appellante sostiene di aver dichiarato di rinunciare alla pregressa rinuncia, e che quindi la sentenza si fonderebbe su presupposti insussistenti.
Invero, la società sarebbe consapevole di aver rinunciato alla scia del 13 agosto 2021 con propria pec dell’11 ottobre 2021, essendosi accorta di aver segnalato un aumento di superficie leggermente inferiore ai suoi desiderata;ma quando il tecnico di fiducia predisponeva e si accingeva a presentare la nuova scia, epurata dall’originario errore, si avvedeva che la pregressa scia del 13 agosto 2021 era ed è tuttora vigente e operativa, come dimostrano le schermate di visura allegate in data 19 e 20 aprile 2022. Dunque, deduceva che Roma Capitale e il relativo Municipio non avevano preso minimamente atto della rinuncia, impedendo peraltro alla Società di presentare la nuova scia corretta, poiché, come testualmente asseverato dal tecnico di fiducia: “in presenza di una scia attiva ed efficace non è possibile ripresentarne un’altra avente lo stesso oggetto”. Ne deriverebbe che Roma Capitale, in pendenza di una scia attiva e operativa, non era legittimata né a intimare un divieto di prosecuzione di attività, né ad apporre i sigilli, dovendo preliminarmente prendere atto della rinuncia e rimuovere dai propri sistemi e archivi la scia del 13 agosto 2021, consentendo in questo modo la riproposizione di una nuova scia.
L’appellante ripropone, poi, gli altri motivi su cui la sentenza appellata non si è pronunciata, avendo definito la controversia in rito.
L’appello è infondato.
Ed invero, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, l’appellante: “ ha rinunciato espressamente, in data 11 ottobre 2022, alla scia oggetto del provvedimento gravato. Si tratta di circostanza dirimente, che fa venir meno l’interesse all’impugnazione del provvedimento che su tale Scia aveva inciso;invero una eventuale statuizione di annullamento del provvedimento medesimo sarebbe inutiliter data, in quanto incidente su atto ormai superato da una manifestazione di volontà (a tale atto conforme) della medesima ricorrente ”.
Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che con istanza prot. CE/2020/25347 del 4 marzo 2020 l’appellante presentava per i locali siti in Roma, via Goffredo Ciaralli n. 4 e via Nomentana n. 1040, scia di somministrazione in subingresso per un'area di complessivi mq 166. A fronte di tale istanza, la polizia municipale accertava, invece, a seguito di sopralluogo del 27 agosto 2020, che la stessa allestiva un'area attrezzata all'aperto (con tettoie parzialmente tamponate al di sotto delle quali sono posizionati tavoli apparecchiati e sedie e tutto l'occorrente per il servizio assistito di somministrazione) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo autorizzativo. L'ampliamento abusivo era di circa 450 mq., mentre la superficie dichiarata in scia è di 166 mq . (cfr. anche il rapporto informativo del 13 ottobre 2020).
In conseguenza di tale accertamento, con l’emanazione del provvedimento impugnato in primo grado Roma Capitale disponeva il divieto di prosecuzione dell'attività abusiva.
La società presentava, dunque, in data 13 agosto 2021, ulteriore scia con cui segnalava un aumento di superficie rispetto a quella presentata in precedenza.
Dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado, ed in particolare dalla relazione istruttoria del Municipio Roma IV, prot. CE/2022/35418 del 4 aprile 2022, nonché dalla relazione della PLRC prot. VE/18911/2022, risulta, però, che la scia del 13 agosto 2021 è stata espressamente rinunciata dall’appellante l’11 ottobre 2021 con prot. CE/2021/103358 siccome presentata per mero errore.
La succitata rinuncia alla scia del 13 agosto 2021 è stata, peraltro, ammessa dall’appellante medesima, e deve ritenersi pienamente efficace, non essendo condizionata in alcun modo dalla eventuale mancata annotazione della stessa nel portale dell’Ente.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di improcedibilità del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.