Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-10, n. 202309653
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Testo completo
Pubblicato il 10/11/2023
N. 09653/2023REG.PROV.COLL.
N. 04342/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4342 del 2023, proposto da
T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 6340 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. E Q e udito per l’appellante l’avvocato Marsili;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
T S.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Municipio IV, U.O. Amministrativa e Affari Generali, Ufficio pubblici esercizi, rep. n. CE/198/2021 del 15 febbraio 2021, di divieto di prosecuzione di attività di somministrazione alimenti e bevande avviata con S.C.I.A. subingresso del 4 marzo 2020 Prot. n. CE/2020/25347 esercitata da T S.r.l. in Roma, via Goffredo Ciaralli n. 4 e via Nomentana n. 1040.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso con sentenza n. 6340 del 2023, appellata dalla Società per i seguenti motivi di diritto:
I) la sentenza sarebbe erronea per aver fondato la propria decisione su un presupposto di fatto e giuridico inesistente, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 34 c.p.a. e 112 c.p.c. e viziata per errata e insufficiente motivazione, per difetto del presupposto, per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, erroneità manifesta e genericità, atteso che l’appellante avrebbe rinunciato alla rinuncia alla scia in precedenza presentata;
II) ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché dell’art. 11 della legge della regione Lazio n. 21 del 2006 e del parere del Ministero dello Sviluppo Economico 14 agosto 2014, prot. 145811, nel caso in cui il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande usufruisca di un’area privata all'aperto, attigua all'esercizio e attrezzata con tavoli e sedie, non si ravviserebbe la fattispecie dell’ampliamento della superficie di vendita, che sarebbe riferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei “locali”, nell’accezione corrente del termine; inoltre, la DAC n. 43 del 2019, recante il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, regolerebbe materie attinenti agli spazi pubblici e non privati; la sentenza impugnata, nell’aver omesso ogni valutazione in ordine alle predette argomentazioni, violerebbe tutte le disposizioni normative