Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302133
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Pubblicato il 01/03/2023
N. 02133/2023REG.PROV.COLL.
N. 07614/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7614 del 2022, proposto da W Black Slag Technology s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, n. 142;
per la riforma
della sentenza n. 227 del 4 febbraio 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
• della comunicazione del 7 aprile 2021 di non ammissione alle agevolazioni di cui al D.M. 24 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, rif. domanda n. SSI0002977 - lstruttoria Smart&Start Italia - D.M. 24 settembre 2014 G.U. n. 264 del 13 novembre 2014 e ss.mm.ii;
• della presupposta e ignota decisione assunta dal Comitato Tecnico a seguito della riunione del 18 marzo 2021 e dei punteggi contenuti nella nota del 2 aprile 2021 recanti i motivi ostativi;
• di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, in particolare del preavviso di rigetto del 2 aprile 2021;
nonché accertamento e declaratoria della insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissione al finanziamento di cui al D.M. 24 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014 n. 264.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico nonché di Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, W Black Slag Technology s.r.l., l’Avvocato Francesco Baccaro, in sostituzione dell’Avvocato D C, e per l’odierna appellata, Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., l’Avvocato Ernesto Papponetti su delega dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 20 giugno 2020 la W Black Slag Technology s.r.l. – di qui in avanti, per brevità, W – ha presentato una domanda finalizzata all’erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del 24 settembre 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico (di qui in avanti, sempre per brevità, solo il Ministero), istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.
1.1. La ricorrente in prime cure nonché odierna appellante ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni previste da tale decreto per sviluppare un metodo innovativo per risolvere il problema delle scorie bianche derivanti dalla lavorazione dell’acciaio (potenzialmente molto nocive per la salute pubblica, perché la loro gestione produce alte quantità di polveri sottili tossiche disperse nell’aria), quantificabili in misura pari a circa un milione di tonnellate all’anno, che rappresentano rifiuti speciali attualmente stoccati in enormi discariche.
1.2. Essa ha proposto la produzione e la fornitura di un nuovo metodo per rigenerare la scoria, tanto da trasformare quello che attualmente è un nocivo sottoprodotto di scarto in una nuova materia prima di notevole valore, pronta per rientrare nel ciclo produttivo.
1.3. Il tutto prendendola in carico immediatamente alla fine del ciclo produttivo in acciaieria, evitando l’asportazione e lo stoccaggio e realizzando un vero esempio di economia circolare.
1.4. La particolarità del modello di business proposto sta nel fatto che W non avrebbe venduto impianti e non sarebbe divenuta un centro di rigenerazione della scoria, ma avrebbe installato uno o più impianti in ogni acciaieria e avrebbe trattato la scoria bianca direttamente sul posto ed immediatamente alla fine del ciclo produttivo dell’acciaio.
1.5. Gli impianti sarebbero stati da W, rimanendo di sua esclusiva proprietà e saranno gestiti da proprio personale distaccato all’interno delle acciaierie.
1.6. Queste ultime avrebbero acquistato il servizio di rigenerazione della scoria in loco (risparmiando costi di trasporto e di stoccaggio in discarica) nonché il prodotto rigenerato per reintrodurlo nel ciclo produttivo, così riducendo l’acquisto di altre materie prime.
1.7. I ricavi della ricorrente in prime cure sarebbero derivati, quindi, dallo svolgimento del servizio di rigenerazione in luogo di quello di smaltimento, dalla vendita del prodotto rigenerato come materia prima e dalla vendita degli EU-ETS certificati dal processo di rigenerazione (necessari per compensare le emissioni di CO2).
1.8. Dunque, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente in prime cure, nella propria domanda e nel ricorso di primo grado nonché in quello di appello, il sistema avrebbe generato ricavi costanti per W e un risparmio per le acciaierie che già avrebbero dimostrato un notevole interesse per il modello innovativo descritto.
1.9. Ciononostante, la richiesta di ammissione al beneficio di legge è stata rigettata in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ad alcuni profili di cui era prevista la valutazione.
2. Il provvedimento negativo che ha concluso il procedimento, ritenendo che le osservazioni prodotte in riscontro al preavviso di rigetto non fossero idonee a giustificare una diversa determinazione del soggetto preposto all’esame dell’istanza, sarebbe, secondo W, illegittimo per le ragioni di diritto, che qui si seguito brevemente si rammentano, ragioni proposte con il ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale).
2.1. In primo luogo, come dedotto nel primo motivo di ricorso, Invitalia sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dall’art. 1, comma 1, della l. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché nella violazione dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 264 del 24 settembre 2014 del 13 novembre 2014 e dell’art. 8 punto 1 della Circolare approvata con decreto n. 439196 del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2019.
2.1.1. Ciò in ragione della non corretta valutazione della composizione societaria della richiedente, che garantirebbe, di fatto, la disponibilità in esclusiva del brevetto alla base dello sviluppo della start-up , della mancata comprensione delle potenzialità sul mercato dell’innovazione proposta connessa alla costosa e pericolosa gestione del prodotto di scarto della lavorazione dell’acciaio, suscettibile di essere trasformato da residuo inquinante in nuova materia prima da reimmettere nel ciclo produttivo e, quindi, della sottovalutazione della sostenibilità dei tassi di crescita dei ricavi e della copertura del fabbisogno finanziario.
2.1.2. Il censurato esito dell’istruttoria sarebbe, inoltre, dovuto anche a una non corretta comprensione dell’inesistenza di altri competitors sul mercato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in prime cure, W ha dedotto violazione di legge e eccesso di potere, in quanto il provvedimento sarebbe carente di motivazione e frutto di un’istruttoria lacunosa e sommaria.
2.3. Si è costituita nel primo grado del giudizio Invitalia – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a. (di qui in avanti anche solo l’Agenzia o Invitalia), eccependo in primo luogo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che gli argomenti posti a motivazione del provvedimento amministrativo censurato atterrebbero a profili caratterizzati da discrezionalità tecnica che, in quanto tali, sfuggirebbero al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non laddove si appalesassero manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli, arbitrari ovvero fondati su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti: ciò che non sarebbe stato dimostrato nella fattispecie.
2.4. Anche il Ministero ha parimenti eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è volto a censurare l’attività discrezionale posta in essere da Invitalia nel valutare il piano proposto e assegnare i relativi punteggi.
2.5. Nel merito anche la difesa del Ministero, come già quella di Invitalia, ha chiarito i motivi per i quali i giudizi espressi sul piano proposto dovrebbero essere ritenuti immuni dai vizi dedotti e supportati da adeguata motivazione.
2.6. Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2022, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione dal primo giudice.
3. Con la sentenza n. 227 del 4 febbraio 2022, infine, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la valutazione di inammissibilità con riferimento a soli due parametri, decisivi per escludere l’ammissione a finanziamento.
4. Ad avviso del primo giudice, infatti, all’esame del parametro B1, l’attribuzione di soli 3 punti sui 10 disponibili è stata motivata con riferimento alla mancata dimostrazione della disponibilità del brevetto, che appartiene ad altra società.
4.1. È pur vero che, come sostenuto da parte ricorrente, la società titolare e quella cui è stato concesso il brevetto e, cioè, W, hanno lo stesso amministratore delegato e la prima di esse possiede il 50 % delle azioni della seconda, ma rimane incontestato il fatto che il contratto per la concessione del brevetto subordina l’esclusiva al raggiungimento di determinati obiettivi di mercato.
4.2. A prescindere dal fatto che il raggiungimento degli stessi sia più o meno possibile, la presenza di tale condizione ha ragionevolmente indotto Invitalia all’assegnazione di un punteggio ridotto nonostante l’innovatività della proposta.
4.3. Del resto, ha notato il primo giudice, la ricorrente ha attestato, con la nota del 21 maggio 2021, che « l’iniziativa è stata presentata presso tre acciaierie, sta per essere contrattualizzata in altre otto ed in almeno due di queste è in procinto di essere a breve tradotta in pratica, attraverso l’installazione dell’impianto di trattamento ».
4.4. Nessun aggiornamento rispetto a tale situazione in itinere è stato fornito nella successiva memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, con la conseguenza che non può ritenersi provato che la condizione posta sia stata raggiunta o sia inequivocabilmente raggiungibile.
4.5. Né a tal fine può risultare utile la documentazione prodotta dalla parte ricorrente il 21 gennaio 2022, non solo perché tardivamente depositata, ma anche perché inidonea a comprovare l’avverarsi della condizione cui il contratto di concessione del brevetto subordinava l’esclusiva secondo quanto dalla stessa ricorrente attestato.
4.6. Ma ciò che, ad avviso del primo giudice, sarebbe determinante è il fatto che, a monte, nonostante Invitalia avesse contestato fin dalla comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 la mancata produzione di copia del contratto riguardante la concessione del brevetto, l’esatto contenuto dello stesso, che non è stato prodotto in allegato alle osservazioni, non risulta appurabile nemmeno a seguito della proposizione del ricorso, in quanto esso non è mai stato depositato.
4.7. Ne deriva che l’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo richiesto deve essere ritenuta immune dai vizi dedotti, non risultando né illogica, né irrazionale e legittima, di per sé, la mancata ammissione al beneficio richiesto in ragione di quanto sopra detto in ordine alla necessità del raggiungimento del punteggio di 6 con riferimento a ciascun elemento di valutazione.
4.8. Parimenti, quanto al parametro C4, “ Grado di concentrazione dei competitors nel mercato di riferimento ”, al piano è stato attribuito il punteggio di 4 in quanto la proponente si sarebbe limita a ribadire di non avere competitors , senza indicare le fonti di tale informazione.
4.9. Invero apparirebbe ragionevole ritenere che il dato richiesto fosse quello relativo alle dimensioni del mercato di riferimento (e, cioè, quello dello smaltimento delle scorie bianche attraverso le metodologie tradizionali) per comprendere le potenzialità di sviluppo in tale ambito della start-up , dati che, invece, sembrerebbero non essere stati forniti dall’odierna ricorrente.
5. Complessivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso sia infondato e non possa ritenersi superato il giudizio di inammissibilità in merito ai due parametri, ora ricordati, e che pertanto, nonostante le alcune illogicità e irrazionalità in cui la pubblica amministrazione è incorsa nella valutazione del punteggio da assegnare alla ricorrente, il provvedimento di non ammissione ai benefici di legge oggetto di impugnazione appare legittimo in ragione del mancato raggiungimento del livello minimo previsto per l’ammissibilità rispetto a ben due dei parametri valutati.
6. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha appunto ritenuto legittima la valutazione di Invitalia con riferimento ai due parametri ricordati, W ha proposto appello e, nel dedurne l’erroneità con due motivi di censura per le ragioni che di seguito saranno esaminate, ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento avversato in prime cure.
6.1. Si sono costituiti il Ministero e Invitalia, amministrazioni appellate, per chiedere la reiezione del gravame.
6.2. Con l’ordinanza n. 5474 del 18 novembre 2022 il Collegio, ritenendo che l’interesse cautelare fatto valere dall’appellante potesse essere adeguatamente soddisfatto mediante la celere fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito dell’appello, individuata nella data del 7 febbraio 2023, senza sospensione dell’efficacia della sentenza e dei provvedimenti impugnati in primo grado, ha rinviato la causa a tale udienza.
6.3. Infine, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo di censura (pp.