Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2024-05-16, n. 202404379
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2024
N. 04379/2024REG.PROV.COLL.
N. 03298/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avv. Ezio Maria Zuppardi e l'avvocato dello Stato Isabella Corsini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierna appellante- vice questore della Polizia di Stato, in servizio nel luglio 2001 a Genova, presso la Caserma "-OMISSIS-" di Bolzaneto durante i fatti del G8-impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Contenzioso e Affari Legali, con cui le è stata chiesta la restituzione della somma di euro 27.540,00, accordata nell’anno 2009, all’esito del primo grado di giudizio penale (poi concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione), a titolo di anticipo per le spese legali sostenute per la propria difesa.
2. A sostegno del gravame deduce: I) il TAR ha errato nel ritenere che la Corte di Appello di Genova, pronunciandosi sull’appello proposto dall’interessata avverso la sentenza di condanna per il reato di cui al capo 7) e del Procuratore della Repubblica e delle parti civili per l’assoluzione di cui al capo 6), non abbia lasciato inalterata la sua (parziale) assoluzione. Per contro, l’assoluzione non è venuta meno per via della dichiarazione di prescrizione emessa in relazione agli altri reati, sicché resta fermo il diritto alla percezione delle somme ad essa erogate a titolo di anticipo sulle spese legali limitatamente alla parte della sentenza che dichiarava l’assoluzione della stessa e, quindi, l’assenza di responsabilità. Il giudice non ha nemmeno considerato la censura proposta sotto il profilo del difetto d’istruttoria, essendo stato censurato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come nell’incipit del provvedimento di avvio del procedimento di recupero si facesse riferimento al parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 22 febbraio 2022 riferito ad altri dipendenti che