Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202303952

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202303952
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303952
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 03952/2023REG.PROV.COLL.

N. 09093/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2020, proposto da
Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G e A Pliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Olimpias Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Zaccheo in Roma, viale di Villa Grazioli n. 29;

nei confronti

Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego di accesso, per l’anno 2018, al regime di sostegno di cui al D.M.

5.9.11 per l'impianto di cogenerazione denominato “-OMISSIS-”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Olimpias Group S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87 comma 4 bis c.p.a;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 aprile 2023 il Cons. Carmelina Addesso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (d’ora innanzi, GSE) ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- dell’11 agosto 2020, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, ha accolto il ricorso proposto dalla società Olimpias Group S.r.l. (d’ora innanzi, Olimpias) per l’annullamento del provvedimento di diniego di accesso, per l’anno 2018, al regime di sostegno di cui al D.M.

5.9.11 per l’impianto di cogenerazione denominato “-OMISSIS-”.

1.1 Nel 2009 Olimpias, società operante nel settore tessile con stabilimenti dislocati in varie province d’Italia, commissionava alla società

AB

Energy s.p.a. la realizzazione di un impianto di cogenerazione (“Ecomax 10 ngs”) con potenza elettrica nominale di 1063 kw, potenza termica cogenerata di 1173 kw e potenza termica indotta di 2671 kw. La struttura era realizzata su una sorta di container , in modo da poter essere trasportata da un luogo all’altro.

1.2 L’impianto veniva installato in data 31 luglio 2009 presso lo stabilimento di -OMISSIS- ed entrava in esercizio in data 14 agosto 2009. Circa un anno dopo, Olimpias cessava l’attività nello stabilimento sopra indicato e riallocava le risorse nello stabilimento di -OMISSIS-, dove trasferiva anche l’impianto di cogenerazione (avente lo stesso numero di matricola e componenti), che era rimesso in funzione nel giugno 2011.

1.3 In data 27 marzo 2013, raggiunti i parametri di risparmio energetico per accedere ai benefici previsti dal D.M. 5 settembre 2011 per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (“CAR”), la società presentava al GSE la domanda di riconoscimento come CAR e di accesso al regime di sostegno relativamente alla produzione di energia effettuata nel 2012. Nella domanda la società indicava erroneamente come “data di entrata in esercizio” dell’impianto il 7 giugno 2011 (data di installazione da parte dell’Enel del misuratore di scambio presso lo stabilimento di -OMISSIS-) senza far riferimento alla prima messa in esercizio in data 14 agosto 2009 presso lo stabilimento di -OMISSIS-. Il GSE con provvedimento 29 luglio 2013 accoglieva la domanda di Olimpias e riconosceva, per l’anno 2012, sia la qualifica di CAR sia l’accesso agli incentivi, attribuendo alla società 543 certificati bianchi pari a circa 47.500,00 euro. La medesima istanza era riproposta per l’anno 2013 ed era accolta dal GSE, che riconosceva, anche per l’anno 2013, la qualifica di CAR, attribuendo alla società 274 certificati bianchi pari a circa 28.800,00 euro.

1.4 Identica istanza era riproposta anche per l’anno 2014, ma- a seguito della richiesta di integrazione istruttoria che la società riscontrava, chiarendo che l’impianto, alla data di installazione presso lo stabilimento di Ponzano, presentava già un monte ore di attività pari a 2400 ore, riferibili all’originaria installazione in -OMISSIS-- il GSE, con comunicazione 13 luglio 2015, preannunciava il rigetto dell’istanza per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. 5 settembre 2011, in quanto “ l’intervento non è stato effettuato utilizzando componenti nuovi ”. Al preavviso di diniego seguiva il provvedimento definitivo di rigetto della domanda di accesso agli incentivi poiché “ l’intervento non rispetta i requisiti previsti dalla lettera c), comma 1, art. 2 del

DM

5 settembre 2011 per il riconoscimento di “nuova unità di cogenerazione
”, in quanto “ il motore, il generatore, il trasformatore, gli impianti ausiliari, i contatori elettrici, i contatori del gas naturale, il sistema di supervisione, sono stati eserciti presso un altro impianto di cogenerazione …quindi è stata realizzata un’unità, utilizzando componenti non nuovi ”.

1.5 La società impugnava il diniego dinanzi al

TAR

Lazio, chiedendone l’annullamento.

1.6 Nelle more della definizione del giudizio, la ricorrente presentava domanda di accesso agli incentivi di cui al D.M.

5.9.11 anche per gli anni successivi. In particolare, per l’anno 2018, la domanda veniva nuovamente respinta con il provvedimento del 20.6.2019, perché “… l’intervento non rispetta i requisiti previsti dalla lettera c), comma 1, art. 2 del

DM

5 settembre 2011 per il riconoscimento di “nuova unità di cogenerazione” perché realizzato con componenti non nuovi
”.

1.7 Avverso il provvedimento di diniego degli incentivi per l’ano 2018 Olimpias presentava un nuovo ricorso al

TAR

Lazio che con sentenza -OMISSIS- lo accoglieva, rilevando, in sintesi, che nel caso di specie, “ non si verte nell’ipotesi di unità di cogenerazione entrata in esercizio con componenti usate e/o riassemblate, ma di unità di cogenerazione entrata in esercizio per la prima volta (presso lo stabilimento di -OMISSIS-) con componenti nuove e poi trasferita in blocco e riattivata presso altro stabilimento ”.

2. Con ricorso in appello il GSE lamenta la “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, comma 11, Legge n. 99 del 2009, dell’articolo 6 D.lgs. n. 20 del 2007, dell’articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), D.M. 5 settembre 2011, della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, nonché del paragrafo 3.2 della “Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR”. Errata valutazione dei presupposti di fatto e motivazione illogica, irragionevole, contraddittoria e perplessa ”.

3. Si è costituita in giudizio la società appellata che, con successiva memoria del 8 marzo 2023, ha insistito per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo ai sensi dell’art. 101 c.p.a. le censure dichiarate assorbite dal TAR.

4. In vista dell’udienza di trattazione, il GSE, con memoria depositata il 10 marzo 2023, ha insistito per l’accoglimento dell’appello, eccependo la mancata riproposizione entro i termini previsti per la costituzione in giudizio dei motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal TAR (in specie, motivi nn. 2, 3 e 4).

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica, insistendo nelle rispettive difese.

6. All’udienza di smaltimento del 12 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L’appello è infondato.

8. Con un unico motivo di gravame il G.S.E. deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, in caso di diversa localizzazione dell’unità di cogenerazione, l’unità cambia in quanto: i ) l’unità CAR è “ parte di un impianto di cogenerazione ” e, come tale, non può essere valutata indipendentemente rispetto all’impianto cui accede; ii ) ciò che rileva, ai fini dell’incentivazione, non è l’unità CAR ex se , bensì l’impianto complessivamente inteso, come comprovato dall’art. 30, comma 11, legge 99 del 2009 (nel quale si precisa che il regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria “ anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione ”, assegnando rilevanza specifica al sito produttivo presso cui l’unità CAR lavora), dalle premesse del D.M. 5 settembre 2011 (ove si sancisce che è “ necessario attribuire gli incentivi sulla base dell’effettivo rendimento degli impianti ” e non delle unità), dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 124/10, che ha istituito il Sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di Produzione e delle relative Unità (cd. “GAUDÌ”), nell’ambito del quale ciascun impianto viene identificato per mezzo di un nome, di un Comune, di un indirizzo, e, perfino, di un codice univoco: il CENSIMP. Per tale ragione, ad avviso dell’appellante, nel momento stesso in cui l’unità cogenerativa dell’impianto di -OMISSIS- è stata trasportata e installata presso l’impianto di -OMISSIS-, essa è divenuta parte - già esercita - di un altro impianto di cogenerazione, identificato nel sistema GAUDÌ per mezzo di un nome diverso, di un Comune diverso, di un indirizzo diverso, di un codice CENSIMP diverso.

8.1 Il motivo è infondato.

8.2 Giova precisare che- come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. produzioni di primo grado della società Olimpias) e come ribadito da parte appellata in memoria di costituzione- l’unità produttiva per cui è causa è un impianto di cogenerazione monosezione, costituito da un’unica unità CAR, sicché il trasferimento dal sito produttivo di -OMISSIS- al sito produttivo -OMISSIS- ha riguardato non una unità CAR quale parte, sia pure funzionalmente autonoma, di un impianto, bensì l’intero impianto, che è stato “spento e riacceso”.

8.3 Il G.S.E., nell’incentrare le proprie censure precipuamente sulla nozione di unità di cogenerazione e non su quella di impianto, non contesta l’identità sul piano materiale dell’impianto trasferito (in quanto pacificamente contrassegnato dal medesimo numero di matricola, oltre che dalle medesime componenti), ma ritiene che, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, non si possa prescindere dalla sua localizzazione, in quanto per “nuova unità” ai sensi dell’art. 2 lett. c) d.m. 5 settembre 2011 deve intendersi solo l’unità che operi sul sito di prima installazione e di entrata in esercizio con la conseguenza che “ nell’ipotesi di una diversa localizzazione dell’unità, l’unità cambia atteso che ciò che muta è un elemento oggettivo fondamentale all’individuazione dell’impianto ” (pag. 13 dell’appello). Evidenzia, inoltre, che il rilievo essenziale della localizzazione costituisce una conseguenza del generale dal divieto di trasferimento degli impianti incentivati, quale divieto immanente all’intero settore dei regimi di sostegno.

8.4 La tesi sostenuta dall’appellante non trova riscontro nel dato positivo che non contempla tra i requisiti essenziali ai fini dell’identificazione dell’unità CAR o dell’impianto anche la localizzazione sul sito di prima installazione e di entrata in esercizio, con conseguente decadenza dall’incentivo in caso di spostamento da uno stabilimento all’altro.

8.5 Il quadro normativo, infatti, assegna rilievo unicamente alla nuova costruzione dell’unità (oltre che al rifacimento, non rilevante in questa sede), riconoscendo l’incentivo alle unità CAR che siano entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 20/2007 [art. 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 1 lett. a) e art. 2 lett. c) del D.M. 5 settembre 2011].

8.6 Questa Sezione ha chiarito che “ Nuova costruzione di un’unità di cogenerazione, di per sé solo, non significa altro che realizzazione di un’unità produttiva, nel senso anzidetto, che prima non esisteva: il concetto di nuova unità di cogenerazione è contrapposto a quello di unità esistente (cfr. art. 1, lett. a) e nella sua dimensione funzionale, che è scolpita nella definizione normativa, attiene all’impianto e non alla relativa componentistica, considerata in maniera parcellizzata .” (Cons. Stato sez.

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