Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-10-16, n. 200906352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-10-16, n. 200906352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 200906352
Data del deposito : 16 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03183/2009 REG.RIC.

N. 06352/2009 REG.DEC.

N. 03183/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2009, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Sig.ra L T M, nella qualità di vedova ed erede di M P L, rappresentata e difesa dall'avv. F C, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

per la riforma

della sentenza del TAR Puglia - Lecce - Sezione Terza - n. 00131/2009, resa tra le parti, concernente diniego di concessione di equo indennizzo.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della appellata sig.ra Maria Teresa Liuzza;

Viste le memorie difensive prodotte dalla parte appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2009 il dott. Guido Romano e uditi per l’appellante Amministrazione l’avvocato dello Stato Federica Varrone e per l’appellata sig.ra Liuzza l'avv. F C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Maria Teresa Liuzza, nella qualità di vedova ed erede del maresciallo di prima classe dell’Aereonautica Militare Lucio Piero Manca, impugnava innanzi al TAR della Puglia, sezione distaccata di Lecce, il decreto del Ministero della Difesa del 30 ottobre 2006 con il quale era stato respinta la domanda del proprio defunto coniuge di concessione dell’equo indennizzo, nonché i presupposti pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (di seguito: CVCS) n. 254 del 30 settembre 2005 e n. 36 del 10 maggio 2006.

Con la sentenza appellata il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso anzidetto affermando che l’Amministrazione ha errato nel respingere la domanda del ricorrente perché:

quanto alla prima delle due patologie per le quali è stata proposta la domanda di equo indennizzo, non ha tenuto conto, da un lato, delle modalità del servizio svolto e degli ambienti in cui è stato espletato, nonché delle condizioni nelle quali il dipendente è stato costretto a vivere, per cui “…in base ad un dato di comune esperienza risulta abbastanza difficoltoso negare l’esistenza del nesso di causalità fra la claustrofobia (ossia la prima delle infermità per le quali la sig.ra Liuzza rivendica la concessione dell’equo indennizzo) ed il particolarissimo ambiente di lavoro in cui il Maresciallo Manca ha operato per circa venti anni…”;
dall’altro, della relazione peritale di parte che, “…condivisibilmente…” ha messo in rilievo come “…l’ambiente di lavoro ha indubbiamente scatenato (o contribuito a scatenare) gli attacchi di panico e la claustrofobia, visto che il Maresciallo Manca era costretto a permanere per lunghi periodi di tempo in un bunker sotterraneo…”;

quanto alla seconda patologia (carcinosi peritoneale da adenocarcinoma del colon traverso), parimenti non ha tenuto conto delle altrettanto condivisibili affermazioni del consulente di parte secondo le quali, “…nel caso di specie, le condizioni lavorative in cui ha operato il Maresciallo Manca (microclima dei bunker, presenza di apparecchiature radar, orari di servizio stressanti, disordine alimentare) hanno provocato, attraverso una serie di alterazioni successive del fisico del defunto sottufficiale, la patologia che ha determinato in seguito il decesso dell’interessato…”, nonché “…dell’indubbia rilevanza concausale…” che “…ha esercitato anche l’altra patologia per cui è causa, visto che gli attacchi di panico hanno sicuramente indebolito ulteriormente il fisico del maresciallo Manca…” e del fatto, ritenuto rilevante dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, che “…quando la patologia per cui si chiede l’equo indennizzo ha natura neoplastica o tumorale, è sufficiente, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, l’accertamento della presenza (ovviamente in misura significativa, come è nella specie) dei fattori di rischio di cui si è detto in precedenza…”.

Per la riforma di detta sentenza l’Amministrazione della Difesa ha proposto l’appello indicato in epigrafe deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1)- inammissibilità del ricorso di primo grado “…in quanto diretto sostanzialmente a censurare il merito di un atto dell’Amministrazione (il parere del CVCS) che si pone come espressione di discrezionalità tecnica, comportando lo stesso un potere di valutazione dei fatti, alla stregua di conoscenze scientifiche, che è sottratto in via generale al sindacato di legittimità…”, per cui i relativi provvedimenti adottati sarebbero “…censurabili per eccesso di potere solo quando sia mancata la motivazione, ovvero la valutazione dei fatti risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale…”, circostanze tutte da escludere nella specie avendo il Comitato valutato tutti gli atti sanitari e di servizio, nonché la perizia di parte;

2)- erroneità della decisione assunta nel merito perché, premesso che il parere del CVCS è “…obbligatorio e vincolante…” e che l’Amministrazione non è tenuta a “…spiegare le ragioni per le quali aderisce al parere del Comitato…”, il giudice di prime cure avrebbe “…apoditticamente…” ritenuto sufficiente il riferimento “…ad un dato di comune esperienza…” per capovolgere l’esito di un procedimento fondato su di una valutazione squisitamente tecnica, “…anziché accertare l’esistenza di un eventuale eccesso di potere da parte dell’Amministrazione o la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato…”;
lo stesso giudice, in breve, avrebbe sostituito la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria nuova valutazione basata esclusivamente sull’anzidetto “…dato di comune esperienza…”.

Con due memorie l’appellata sig.ra Liuzza ha controdedotto ai motivi di appello sostenendo che sarebbe corretta la motivazione della sentenza del primo giudice e che, in ogni caso, il provvedimento impugnato ed entrambi i pareri ad esso presupposti sarebbero viziati da eccesso di potere per omessa valutazione di atti e difetto di motivazione non emergendo, in alcun modo, dalla motivazione, invero stereotipa, contenuta in entrambi i pareri del CVCS che si sia tenuto conto della documentazione di servizio depositata in primo grado, ed in particolare della relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare di Otranto, nella quale sarebbe contenuto, tra l’altro, anche un parere medico-legale, espresso a seguito di apposita richiesta del citato Comandante, che porrebbe in risalto come il servizio prestato dal Maresciallo Manca “...per la sua natura e durata possa avere svolto quantomeno un ruolo concausale efficiente e determinante nella comparsa della patologia in esame…” (attacchi di panico e claustrofobia con ansia anticipatoria).

All’udienza pubblica del 22 settembre 2009 il ricorso in epigrafe è stato introitato per la decisione.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il dispositivo dell’appellata sentenza possa essere confermato, anche se con diversa motivazione, per le seguenti considerazioni.

La giurisprudenza di questo Consiglio è costante nel ritenere che il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell’equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall’atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l’inattendibilità metologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. tra le più recenti, Sezione 4^, 8 giugno 2009, n. 3500).

Orbene, poiché nella specie non v’è motivo per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado proposta dall’appellante in quanto il gravame proposto dalla sig.ra L, se è vero che per alcuni versi introduce inammissibili valutazioni di merito che, come tali, non sono sovrapponibili al giudizio emesso dal CVCS, come meglio si chiarirà più innanzi, è però altrettanto vero che contiene anche deduzioni relative alla sussistenza di vizi di eccesso di potere inficianti il provvedimento impugnato che comportano l’esercizio di un sindacato estrinseco conforme all’orientamento della citata giurisprudenza.

Diversa valutazione, invece, può essere operata con riguardo al secondo motivo di appello concernente la critica al giudice di prima istanza di avere sostanzialmente sostituito la valutazione del CVCS con una propria valutazione di merito.

Infatti, sul punto è agevole condividere la tesi dell’appellante che il giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all’Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato.

Tanto, invece, è stato effettuato dal T laddove, per accogliere il ricorso, in parte, si è fondato su non meglio precisati “…dati di comune esperienza…”, alla stregua dei quali ha ritenuto di poter direttamente riconoscere la dipendenza da causa di servizio della prima delle due patologie portate all’esame del CVCS, ed in parte ha sommato altre proprie valutazioni di merito a quelle contenute in una consulenza di parte per riconoscere direttamente, anche in questo, la dipendenza da causa di servizio della seconda di dette patologie.

Sotto tale profilo la sentenza appellata merita di essere riformata con la conseguenza che si rende rilevante l’esame delle censure di eccesso di potere formulate in primo grado dalla sig.ra Liuzza, siccome riproposte in questa sede con le memorie depositate, che il giudice di prime cure ha, invece, sostanzialmente assorbite nella pronunzia di merito resa.

In particolare, vengono in evidenza le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione che l’appellata sig.ra Liuzza ha dedotto con il proprio ricorso di primo grado e poi messo in risalto più volte nelle memorie depositate in quella sede, attraverso l’indicazione di fatti di servizio ritenuti particolarmente rilevanti, di specifica documentazione dell’Amministrazione relativa a tali fatti servizio e della sequenza di accertamenti sanitari concernenti l’idoneità del dipendente a permanere nell’ambito della sede (stazione radar) di assegnazione.

Al riguardo, ritiene il Collegio che sono sussistenti entrambi detti vizi avute presenti le formule motivazionali utilizzate da detto Comitato per entrambi i pareri e la specifica documentazione indicata dalla sig.ra Liuzza..

Emerge, infatti, soltanto l’uso di formule generiche e, per alcuni versi, stereotipe per dare atto di adempimenti istruttori e valutazioni che, non essendo concretamente individuati, impediscono di verificare se effettivamente sia stata tenuta in conto tutta la documentazione di ufficio ed, in particolare, la relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare di Otranto (nella quale risulta contenuto anche un parere medico legale riportato negli scritti difensivi della sig.ra Liuzza in entrambi i gradi di giudizio e mai contestato da controparte) che, sia per la sua provenienza (Amministrazione), sia per il suo contenuto (riconoscimento, quanto meno, di un rapporto concausale determinante ed efficiente tra il particolare servizio prestato dal dipendente e l’insorgenza della prima delle due patologie denunziate), certamente meritava di essere specificamente preso in esame dal CVCS ed espressamente valutato attraverso una motivazione puntuale che desse conto, sostanzialmente, del percorso logico seguito dal predetto Comitato e delle considerazioni tecniche per le quali non potesse avere alcuna incidenza favorevole ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per almeno la prima delle due patologie indicate dal dipendente.

Ciò perché, in presenza di fatti di servizio documentati da atti della stessa Amministrazione e di valutazioni specifiche operate già da altri organi di quest’ultima, costituisce obbligo del CVCS dare contezza specifica di averli esaminati, attraverso una loro puntuale indicazione, ed esternare, in caso di contrasto di pareri, la specifica motivazione per la quale pur tuttavia si perviene all’espressione di un avviso non favorevole per l’interessato.

Dunque, soltanto un obbligo metodologico che, ovviamente, lascia libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione che certamente non è utilmente contestabile nel merito, trattandosi di valutazioni scientifiche di carattere medico-legale, in relazione alle quali il sindacato del giudice amministrativo deve arrestarsi, qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti indizi di manifesta irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (cfr. C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

In conclusione, l’appellata sentenza va confermata nel suo dispositivo, ma con diversa motivazione, alla stregua di tutte le considerazioni sin qui svolte.

Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene equo il Collegio disporne l’integrale compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi per non porle a carico della soccombente Amministrazione.

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