Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-03, n. 202303398

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-03, n. 202303398
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303398
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 03398/2023REG.PROV.COLL.

N. 05645/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2017, proposto da Società S.D.N. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A T, V P, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T T, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1028/2017, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 1028 del 2017 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento della struttura S.D.N., in qualità di IRCCS privato, per la disciplina “diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico privato (IRCCS), a conseguire l’accreditamento istituzionale definitivo per la disciplina “diagnostica per immagini e di laboratorio integrata” e alla consequenziale stipula degli atti negoziali di cui all’art.

8-quinquies, comma 2-quater, del d.lgs. n.502/1992.

La ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023.

2. Si controverte della legittimità del provvedimento di diniego di accreditamento per la branca di "diagnostica per immagini: medicina nucleare".

Il punto centrale della questione è se sia legittimo il diniego di accreditamento istituzionale, in qualità di Istituto di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, per una delle branche in cui la ricorrente esplica la sua attività (“Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”).

Invero, come meglio si dirà, la struttura ricorrente, nel corso della procedura di accreditamento, ha ottenuto la qualifica di Istituto di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, e su tale base ha preteso di essere accreditata in tale qualità.

In altre parole, la pretesa dell’appellata – come esplicitata nel ricorso in appello - è quella di accedere all’ accreditamento istituzionale definitivo previsto per gli IRCCS, con conseguente determinazione dei “ volumi di spesa da destinare a quest’ultima in maniera separata rispetto all’ordinario comparto degli erogatori privati ”.

3. Secondo il T.A.R., il combinato disposto degli artt.

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