Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-03, n. 202303398
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Pubblicato il 03/04/2023
N. 03398/2023REG.PROV.COLL.
N. 05645/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5645 del 2017, proposto da Società S.D.N. S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A T, V P, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato T T, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, 29;
Commissario
ad acta
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1028/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1028 del 2017 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di accreditamento della struttura S.D.N., in qualità di IRCCS privato, per la disciplina “diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”;e per l’accertamento del diritto della ricorrente, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico privato (IRCCS), a conseguire l’accreditamento istituzionale definitivo per la disciplina “diagnostica per immagini e di laboratorio integrata” e alla consequenziale stipula degli atti negoziali di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quater, del d.lgs. n.502/1992.
La ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania ed il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario per la Regione Campania.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2023.
2. Si controverte della legittimità del provvedimento di diniego di accreditamento per la branca di "diagnostica per immagini: medicina nucleare".
Il punto centrale della questione è se sia legittimo il diniego di accreditamento istituzionale, in qualità di Istituto di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, per una delle branche in cui la ricorrente esplica la sua attività (“Diagnostica per immagini e di laboratorio integrata”).
Invero, come meglio si dirà, la struttura ricorrente, nel corso della procedura di accreditamento, ha ottenuto la qualifica di Istituto di ricerca, ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, e su tale base ha preteso di essere accreditata in tale qualità.
In altre parole, la pretesa dell’appellata – come esplicitata nel ricorso in appello - è quella di accedere all’ accreditamento istituzionale definitivo previsto per gli IRCCS, con conseguente determinazione dei “ volumi di spesa da destinare a quest’ultima in maniera separata rispetto all’ordinario comparto degli erogatori privati ”.
3. Secondo il T.A.R., il combinato disposto degli artt.