Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-24, n. 201905240

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-24, n. 201905240
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905240
Data del deposito : 24 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2019

N. 05240/2019REG.PROV.COLL.

N. 03008/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3008 del 2018, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

- i signori Abbinente Nicola, Abriola Laura Patrizia, Accardi Giusi, Accogli Salvatore, Accoto Giuseppe, Acri Roberto, Aglioti Giovanni, Ajello Stefania, Alfarone Adriano, Aloisio Domenico, Ammattatelli Maria Laura, Ancona Beatrice Isabella, Andreotti Marzia, Angelici Michele, Antenucci Carmine, Antignani Claudia, Apollonio Nicola, Apollonio Marta, Aprile Giuseppe, Archinà Giuseppe, Arena Giuseppe, Arena Pietro, Arfò Debora, Argentino Yuri, Argento Giuseppe, Assetta Pietro, Assetta Simone, Babsia Antonio, Balafas Cristian Efthimio, Ballerino Giuseppe, Balzelli Ludovico Paola, Bamonte Velia, Bancone Alessandro, Barbagallo Alessandro, Barbera Francesco Massimiliano, Barone Rosamaria Elisa, Barriera Lucio, Bartolo Bruno, Baudo Angelo, Benenati Giovanni, Bernardone Davide, Bianco Pierpaolo, Biasiucci Stefano, Bigazzi Andrea, Blasetti Ilaria, Bombace Francesco, Bonacasa Giuseppe, Bonazzoli Giacomo, Bordin Andrea, Bosco Diego, Bozza Antonio, Brancati Massimo, Bretto Maria Chiara, Brizzi Ruggero, Brucculeri Onofrio, Brugnano Gisella, Bruno Maurizio, Bruno Nicola, Bruno Mariangela, Bufalo Antonina, Buonaccordo Andrea, Buono Maria Rosalba, Butera Fulvio, Caccamo Concetta, Caiazzo Giovanni, Calderaro Mauro, Calderaro Giambattista, Calogiuri Giovanni, Calonico Enrico, Caltagirone Sebastian, Caminiti Emanuele, Candelieri Jlenia, Candito Paolo, Cangemi Alessio, Cantone Mariantonia, Caputo Antonietta, Caracciolo Flavio Antonino, Carandente Francesco, Cardone Stefano, Carfagna Rosangela, Carlotta Antonio, Carnevale Giuseppe Antonio, Carnovale Marco, Caronia Annarita, Caronia Giuseppe, Carotenuto Stefania, Carotenuto Raffaele, Carrozzo Daniela, Carulli Adolfo, Carunchio Andrea, Caruso Claudia, Casella Silvestro, Casile Andrea, Castriota Benedetto, Castrovilli Patrizia, Catalfamo Andrea, Cattaneo Andrea, Cavaleri Carmine, Cavallaro Claudia, Cavallaro Cristina, Cavalletti Anna Andrea, Cazzuoli Mirko, Celso Maria, Centamore Stefano, Cernera Pierpaolo, Cesaro Antonio, Cherchi Antonello, Chiarelli Antonio, Chierchiello Maria Rosaria, Chierici Filippo, Cibella Giovanni, Cibelli Giuseppe, Cilia Corrado, Cinnirella Pasqualina, Ciriolo Luigi Mattia, Ciucci Maria Elisa, Ciurca Maria, Coco Gabriele Francesco, Cogli Adriana Angela, Colalongo Marco, Colletti Fabiana, Colucci Cristina, Condello Giuseppe, Condorelli Grazia, Confuorti Vincenzo, Contaldi Elio, Corigliano Cosma Antonio, Corigliano Katiuscia, Corsaro Marco, Cosentino Andrea, Cottone Nicola, Cozzolino Marco Salvatore, Crea Daniele Antonio, Crea Federico, Crema Riccardo, Crisafulli Lorena, Crotti Francesco, Cutrino Valeria, D'Aiuto Giuseppe, D'Amato Luisa, D'Angelo Gaetano, D'Angelo Roberto, D'Anna Stefania, D'Errico Davide, D'Ignazio Sonia, D'Innocenzio Daniele, De Carolis Carla, De Feo Roberta, De Finis Alessandro, De Pasquale Leonardo Gian Davide, De Pasquale Marianna, De Pasquale Giuseppe Emanuele, De Vivo Francesco, Defina Francesco, Dell'acqua Dario, Dell'aglio Agostino Gabriele, Di Bartolomeo Luigi, Di Bello Vito, Di Carlantonio Gianni, Di Cecco Simone, Di Dio Giuseppe, Di Gaudio Francesco, Di Gialleonardo Nicola, Di Giorgio Maurizio, Di Girolamo Giuseppe, Di Girolamo Pietro, Di Lello Silvia, Di Loreto Antonella, Di Marco Giacomo, Di Meo Daniela, Di Santo Filippo, Di Santolo Walter, Di Tommaso Ovidio Giovanni, Di Vito Federico, Dimola Palma, Donato Giovanni, Elefante Rosario, Eleonori Guglielmo, Emendato Nicola, Emmolo Fiorenza, Fabbrini Riccardo, Fabiano Francesco, Faiello Giovanni, Falletta Ivana, Fallica Salvatore, Faraci Fabrizio, Farruggio Diego, Fasulo Simone Manlio, Favara Luigi, Fazio Debora, Fazzari Valentina, Fazzari Giuseppe, Ferlito Antonella, Ferro Ilaria, Ferrò Domenico, Filastro Domenico, Finocchiaro Andrea, Finocchiaro Fabio, Fiordalisi Nicola, Fiorenza Daniele, Florio Angela, Foschini Andrea, Foti Aurelien Antonino Emmanuel, Francipelli Mario Agatino, Franconeri Marilena, Franconeri Antonella, Frasca Leonardo Giovanni, Furnari Roberta, Fusco Lucia, Futia Gabriele, Gaglione Andrea, Gaglione Francesco, Gaglioti Katia, Galante Pasqua, Galantini Cinzia, Gallo Maria Antonietta Saveria, Gallo Genoveffa, Galluzzo Silvia, Gandolfo Vito, Gargiulo Brunella, Gerasolo Giuliano, Giacalone Vito, Giacalone Laura, Giacalone Ornella, Giacalone Giulia, Giame Giuseppe, Giannace Ilenia Anna, Gianni' Alessandro, Giardina Daniela, Giberna Francesca, Gioffre' Alessandro, Giordanella Antonella, Giordano Marco, Giorgio Concetta, Giorgio Cristina Maria, Giorgio Vincenzo, Giovannelli Stefano, Girolamini Nadia, Giudice Maria Rosaria, Giuffrida Lucrezia, Giurato Domenico, Giurato Irene, Gligora Annalisa, Gorrasi Danilo, Grano Marco, Graziato Ottavia, Guacci Francesco Elia, Guarnaccia Paolo, Gueli Venera Rita, Guglielmo Luigi, Guidace Mario, Ianni Carmela, Ianni Angela, Ianni Ersilia Sivia Ivana, Ielasi Marzia, Igrandi Alfredo, Imperiale Emanuela, Imperiale Enrico, Incandela Michele, Inghese Cristina, Ingraffia Nunzio, Iodice Mario, Irritano Francesco, Isabella Pasqualino, Isgrò Lorenzo, Izzo Alessandra Anna Maria, Lacaria Cosimo Damiano, Lafratta Fernando, Lamorte Carmine, Lampone Corrado, Lano Luca, Lanza Fabio, Lattuca Stefano, Laurenza Fabio, Lenzini Alberto, Leonforte Gaetana, Leserri Luca, Liburdi Claudio, Lioce Alfonso, Liotta Andrea, Lo Bianco Alda, Lombardi Davide, Longo Francesca, Longo Franco Ernesto, Loprete Marco, Lorello Cinzia, Lorusso Maria, Lucarelli Marco, Lucivero Antonella, Luddeni Angelo, Lupoli Antonio, Maddonni Elisa, Mafrica Mario, Mafrica Francesco, Maggi Andrea, Maggio Marco, Maggio Angelo, Maimone Gioacchino, Maina Mariangela, Malandrino Michele, Malvuccio Andrea Salvatore, Malvuccio Angelo, Mancini Rosa, Mangia Carmen Tiziana, Manzetti Alessandro, Marfone Luigi, Mariani Danilo, Marinaro Gerardo, Marinelli Manuela, Marino Vitalba Tiziana, Marrone Antonio, Marsala Fanara Carlo, Marte Bruno, Mastellone Gaetano, Mastrascusa Luciano, Matera Maria, Maturo Katia, Mauro Alessandro Diego, Mauro Francesco, Mauro Sergio, Mauro Alessandro, Meduri Giuseppe, Meleca Antonio, Mendolia Calella Giuseppe, Merlino Elisa, Messina Giuseppina, Metallo Donatella, Miano Francesca, Mili Orazio, Mina Piero, Minuto Adriana Serena, Minutoli Thea, Mirabile Carmelo, Mirabile Alessandro, Mirabile Antonio Fabrizio, Mirlocca Domenico, Modaffari Anna Maria, Monaco Mario, Mongillo Diego, Morabito Domenica, Morabito Santoro, Morello Francesca, Morini Alessandro, Moro Alessandra, Morri Andrea, Mulla Vasfie, Murdaca Roberta, Muscogiuri Marco, Musolino Giuseppina, Musumeci Davide Salvatore, Nanni Camillo, Napolitano Leonardo, Napolitano Antonio, Napolitano Sergio, Nicolosi Sebastiano, Nobile Rosario, Nocera Mario, Nonnis Francesca, Norella Sebastianella, Novelli Gennaro, Nunziata Mario, Occhipinti Giovanni, Ognissanti Monica, Orecchia Caterina, Orlando Nadia, Paciello Elisa, Padalino Valentina, Pahor Nathalie, Palamara Pascal, Palmieri Maurizio, Papaianni Pasquale, Papaianni Giuseppe, Papapietro Marco, Papini Elisa, Pappalardo Gaetano, Pasquariello Nicola, Patti Saverio, Pellegatti Enrico, Pelli Rita, Pelliccia Francesca, Pentasuglia Vito, Perez Concetta Maria, Pergola Roberto, Perricelli Filippo Maria, Perrone Donata, Perrotta Franco, Perrotta Pasquale Vittorio, Pesce Maria Grazia, Piazza Tommaso, Picciolo Tiziana, Piccione Maria Angela, Piccolo Antonio, Piccolo Salvatore, Pierini Luigi, Pirillo Ivano, Piro Massimo, Pisana Rachele, Pizzacalla Domenico, Pizzella Ramona, Placanica Dionigi Francesco, Plateroti Lucia, Plateroti Simona, Plutino Giuseppe, Politi Luciana, Potenza Anna Lisa, Primerano Giovanna, Principato Alessandro, Privitera Enza, Pugliese Donato, Racciatti Pino, Rada Luard, Rais Irene, Rasà Marco Mario, Raso Francesco, Reina Clorinda, Resce Emma, Resciniti Riccardo, Resciniti Valerio, Ricciardi Ilaria, Ricciardi Umberto, Rinaldi Mirian, Rinaldis Vincenzo, Rizzello Giuseppe, Rizzo Nicola, Rocca Antonio, Rocca Enza Patrizia Maria, Roccaro Calogero Alessandro, Roccaro Daniele Giovanni, Romano Maria Pia, Romano Michele, Romeo Antonino, Rosselli Monica, Rossi Pietro, Rossini Ivana, Ruiz Salmeron Cristina, Russello Patrizia, Russo Silvana, Russo Alfio, Russo Pietro, Sabatini Silvana, Sagliano Francesco, Saja Salvatore, Saladino Tiziana, Salvo Debora, Salvo Tiziana, Santangelo Melania, Santangelo Maria Rita, Sarta Donatella, Sasso Raffaele, Savoia Danilo, Scafuro Marina, Scandaglia Alessandro, Scandurra Valentina, Scardino Anna Maria, Schifano Angelo, Scilipoti Gianfelice, Scordo Vittorio, Sergi Paola, Severini Fabio, Siclari Fabio, Signati Sebastiano, Sigona Luciano, Sivo Michele, Sorbara Fabio, Sorbara Adele, Sottile Carolina, Spadaro Vincenzo Luca, Spartivento Marco, Speciale Giuseppe, Spinola Barbara, Sposaro Giuseppina, Squitieri Fabio, Stoduto Antonio Leonardo, Stracuzzi Vincenzo Enrico, Summa Rosa Angela, Tafuro Raffaele, Tagarelli Tiziana, Tancredi Maria, Tancredi Augusto, Tavoletta Emanuele, Tempera Stefano, Terracciano Mario, Terramagra Dario, Timpano Cosmo, Tomassoni Federico, Tonni Carlo, Tricase Roberto, Trimboli Francesco, Tripodi Valentina, Trotta Antonio, Turco Giovanni, Turnaturi Nikol Emanuele, Umbriano Gianna, Urso Gianluca, Vaccari Virginia, Vaccaro Mario Alberto, Valente Nicola, Valerio Labia Antonino, Varrese Antonio, Varrese Rosaria, Venerito Daniele, Ventimiglia Valentina, Ventura Marco, Vergari Daniela, Verrico Gino, Verrocchi Stefania, Vessio Rosa, Vicinanza Alberto Maria, Villacidro Simona, Vinci Corrado, Violi Gioacchino, Viscardi Vincenzo, Vultaggio Angela, Zangla Daniele, Zappalà Claudia Vincenza, Zappia Annunziata, Zicari Mirella Zicari, Zino Andrea e Zito Domenico, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli e S G ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, via Germanico, n. 172;
- i signori Flaminia S A, B M A, M A, G A, R E A V, A A, D A, F C A, L A, E B, G B, C B, O B, M B, M B, M B, R B, R B, A B, C B, A B, E B, R C, F C, G L C, A C, M C, G C, D C, F A C, G C, G C, R C, M C, L C, D C, M C, G C, M C, F M C, C C, G C, G C, N C, A C, G C, M A C, M C, G C, A C, G C, E C, V C, Francesco D’Alberti, Cristina Agata Rita D’Andrea, G D D, S D G, C A D L L, A D M, L G D D P, O D F, C D L, O D M, V D, N D E, F E, G E, A F, P F, A F, C F, M R F, L M F, F F, E F, E F, V F, A V E F, M F, G F, A F, L F, D F, V W G, M G, G G C G, M V G, B G, G D G, L G, S D G, L G, F N G, L G, P G G, F G, A G, Michele Guerrieri, Giuseppe Antonio Ielasi, Pasquale Iiriti, Cosimo Italiano, Morena Izzo, Giovanni Lagreca, Angelo Lamonea, Matteo Lauricella, Vincenzo Lauricella, Sergio Leonardi, Giacomo Liberti, Salvatore Librizzi, Lucia Gloria Licari, Rosaria Lo Castro, Vincenzo Lo Bue, Daniele Lomonaco Mariangela Longo, Eleonora Lorenzini, Michele Maiorino, Michela Malagnini, Michele Malandrino, Andrea Salvatore Malvuccio, Antonio Manca, Fernando Manca, Antonella Mancini, Tania Mandiello, Carmen Tiziana Mangia, Annarita Maniscalco, Fabiano Manni, Valerio Marando, Mariastella Grazia Marchì, Salvatore Marciano, Gabriele Mariani, Matia Martinelli, Luca Luigi Marzo, Silvia Masi, Graziana Messina, Stefana Micalizzi, Valeria Maria Midollo, Piergiorgio Milazzo, Matrona Mingione, Emanuele Minuto, Simone Miranda, Andrea Morabito, Marco Moschetto, Antonino Muratore, Roberta Murdaca, Paola Murgia, Tomajoli Ilario Francesco Muscari, Maria Margherita Musso, Danilo Gabriele Nachira, Andrea Nonnato, Vitale Nuzzo, Antonino Oliva, Contin Valentina Ottino, Lorenzo Paffumi, Marco Paolini, Stefano Parrilla, Nicola Pascale, Gianluca Patella, Giuseppe Antonio Paternò, Mario Pelle, Cosimo Pellegrini, Serghei Peri, Rosalia Petrella, Gianluca Petrillo, Fabrizio Pezzella, Sara Pezzella, Michele Piccirilli, Nadia Piccirilli, Sara Pintavalli, Riccardo Pistillo, Luana Pistocchi, Antonio Pistorio, Francesco Primerano, Francesco Purromedi, Luca Quarti, Elisabetta Raganato, Mattia Rebaudo, Giuseppe Recupero, Vincenzo Ribaudo, Consuelo Rizza, Gilda Debora Russo, Letizia Russo, Emanuele Sabatino, Daniele Saccà, Federico Salvia, Mirco Santilli, Michele Santomauro, Giovanni Dario Santorelli, Maristella Saponaro, Andrea Sarchioto, Rita Scalzi, Giuseppe Scarpato, Vincenzo Schirripa, Sergio Michele Sconcia, Carmen Scruci, Fabio Sgaramella, Antonio Siciliano, Carlo Alberto Simi, Antonio Sola, Fernanda Solazzo, Valentina Sorce, Bruno Spaccia, Sandro Spampinato, Roberto Spataro, Simona Spicola, Miriam Spista, Tiziana Stornanti, Angela Striano, Enrico Tarantino, Maria Telesca, Samuele Torchia, Maria Rosaria Troso, Leonardo Trovato, Eliana Tumbarello, Luigi Tummino, Vincenzo Turco, Alessandro Urso, Giacomo Urso,
Liliya Yankovska, Nicolas Zarone e Gaetano Zinna, non costituiti nel presente giudizio di appello;

e con l'intervento di

ad opponendum:
del signor Massimo N, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III- bis , 30 ottobre 2017 n. 10809.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio di alcuni degli appellati come meglio identificati in epigrafe e l’intervento del signor N;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. S T e uditi per le parti l’avvocato S G e l’avvocato dello Stato L F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La questione attiene alla impugnazione in sede di appello, proposta dall’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei confronti della sentenza 30 ottobre 2017 n. 10809, resa in forma semplificata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III- bis , con la quale il predetto Tribunale ha annullato le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4- bis del D.M. 1 giugno 2017 n. 374 nella parte in cui escludono dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti “ITP”, stabilendo che il Ministero dovrà valutare caso per caso l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’All. C al D.M. 39/1998.

2. – Va premesso che i ricorrenti oggi parte appellata, come è incontestato in causa, sono insegnanti tecnico pratici (d’ora in poi, ITP), figura professionale creata dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 (Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica) la quale richiede per l’accesso all’attività di insegnamento il semplice diploma di scuola secondaria superiore, in materia attinente, con la precisazione che negli istituti tecnici e professionali si occupa in prevalenza delle attività didattiche che vengono svolte nei laboratori. Giova ulteriormente precisare che, in tale loro qualità, gli ITP sono impiegati a titolo precario nelle supplenze presso le scuole statali, supplenze alle quali si accede attraverso le consuete graduatorie ovvero per il tramite degli elenchi di insegnanti dai quali i dirigenti scolastici attingono per individuare, in base al maggior punteggio attribuito, i soggetti con i quali concludere i corrispondenti contratti di lavoro.

Specificato quanto sopra, l’oggetto del contenzioso in entrambi i gradi di giudizio, interessa in questa sede le graduatorie cd di istituto, che sono utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente e come è notorio sono ordinate in tre fasce. Nella prima fascia, che non rileva direttamente ai fini di causa, sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE, ovvero nelle distinte graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato, e per le supplenze quando posti a tempo indeterminato da assegnare non ve ne siano. Nella seconda fascia, sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE. Nella terza fascia sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Gli iscritti nelle GAE possono conseguire come si è detto un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ai fini delle supplenze poi le graduatorie di istituto si utilizzano a preferenza della superiore sull’inferiore, sì che all’inserimento nella seconda fascia piuttosto che nella terza corrisponde una probabilità maggiore di vedersi assegnare una supplenza, dato che l’iscritto in seconda fascia prevale su tutti gli iscritti alla terza.

3. – Premesso quanto sopra va ora specificato, ai fini della decisione del presente contenzioso, che i ricorrenti appellati hanno impugnato il complesso di atti i quali, nel dare le disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale docente, hanno loro consentito di iscriversi solamente nella terza fascia, ritenendo che il loro titolo di studio valido per l’accesso a tali graduatorie, ovvero il diploma di scuola superiore di cui si è detto, non avesse valore abilitante, cosa ch’essi hanno invece sostenuto ai fini di una iscrizione in II fascia;

Nello specifico, secondo quanto si legge puntualmente nella sentenza fatta oggetto dell’appello qui in decisione, parte ricorrente in primo grado ha contestato la legittimità dell’art. 2 del D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l’iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello -D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale” (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Ciò che contesta parte ricorrente in primo grado è che il suindicato decreto ministeriale impugnato, nelle disposizioni specificamente fatte oggetto di richiesta di annullamento, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, proprio come la parte ricorrente, si trovavano nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

4. – Il Tribunale amministrativo regionale, dopo avere ulteriormente specificato che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto - fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle graduatorie ad esaurimento, ha accolto il ricorso merita accoglimento in quanto “ chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell’All. C del D.M. n.39/98 consentivano l’insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998 ” (così, testualmente, a pag. 12 della sentenza fatta qui oggetto di appello).

5. – Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica, non condividendo l’interpretazione fatta propria dal Tribunale amministrativo regionale, ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza del giudice di prime cure e la reiezione del ricorso di primo grado sostenendo in particolare che “ ai fini dell’idoneità all’insegnamento, la disciplina regolamentare in tema di classi di concorso, recata prima dal D.M. n. 39/98 ed oggi dal D.P.R. n. 19/2016, risulta sì richiamabile con riferimento all’insegnamento non di ruolo, ma laddove correttamente riferito ad una disciplina transitoria espressamente rivolta a quei docenti da tempo utilizzati per le supplenze, al solo ed unico scopo che potessero partecipare alle procedure concorsuali, nel frattempo non più abilitanti. Ed infatti, la riconosciuta idoneità di cui ai regolamenti ricordati, conseguita con il diploma di scuola secondaria tecnico-professionale, non configura una presunta “abilitazione” all’insegnamento nei termini correnti, ma costituisce un pre-requisito, al pari della laurea per le altre classi di concorso, per l’accesso a veri e propri percorsi abilitanti, come avvenuto per i P.A.S. istituiti nell’a.a. 2013/2014 ”;
sicché “ essendo mutato il quadro ordinamentale, con la previsione dell’abilitazione come requisito istituzionalmente necessario per l’esercizio della “professione docente” anche con riferimento agli incarichi di docenza temporanei (l. 341/90 e s.m.i. con la contestuale previsione della laurea quale titolo basico per l’accesso ai percorsi abilitanti), il ricorso a docenti non abilitati (od impossibilitati ad abilitarsi con il possesso del solo diploma di scuola secondaria) per le supplenze risultava circoscritto ad ipotesi residuali e giustificato da particolari contingenze (si pensi, giustappunto, alla fisiologica impossibilità pratica di avviare percorsi abilitanti ogni anno per i soggetti che avessero conseguito i titoli di studio/accesso per le rispettive classi di concorso), tale che risulterebbe del tutto incoerente una disposizione che riconoscesse valenza abilitante a titoli quale quello in argomento ” (così, testualmente, alle pagg. 8 e 9 dell’atto di appello).

Da qui la richiesta di riforma della sentenza del giudice di primo grado.

6. – Alcuni dei ricorrenti in primo grado si sono costituiti in grado di appello (mentre altri hanno preferito non costituirsi nel presente grado) ed hanno ribadito la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale amministrativo regionale, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza qui oggetto di gravame.

Ha spiegato intervento il signor Massimo N in quanto, nella qualità di insegnante ITP, è interessato ad una sollecita definizione del contenzioso.

7. - L’appello, secondo un orientamento ormai definito nell’ambito della Sezione con riferimento alla vicenda contenziosa qui in esame, deve essere accolto (come, peraltro, già ribadito in un più recente precedente della Sezione 28 marzo 2019 n. 2041).

Il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto affermato nella propria precedente sentenza 23 luglio 2018 n. 4507, in cui ha escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. Come affermato anche nella sentenza citata, l’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 comma 2 della l. 19 novembre 1990 n. 341.

La norma, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza ad una scuola di specializzazione biennale, denominata appunto Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario – SSIS, e con il superamento del relativo esame finale. Secondo il testo della norma stessa, infatti, “ Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie ”.

La l. 341/1990 ha però introdotto, per implicito ma inequivocabilmente, un’innovazione ulteriore nel sistema: nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha infatti escluso che gli insegnanti ITP, i quali per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione stessa e quindi accedere al concorso.

La suddetta disposizione innovativa, quindi ed in buona sostanza, ha per il futuro escluso i diplomati dall’accesso all’insegnamento.

In proposito va ulteriormente rammentato che, con l’art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, si è stabilito che “ Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore
”.

Tale ultima ipotesi è proprio quella alla quale appartengono gli ITP.

8. - Il principio per cui il semplice diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al recente d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in base al quale, secondo l’art. 5, per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd laurea breve.

Una deroga al principio così introdotto, tale da consentire direttamente l’accesso all’insegnamento (che con l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie è immediato) all’ITP che non sia abilitato si potrebbe allora ritenere esistente solo nel caso detta deroga fosse espressamente disposta da una specifica norma, ma tale circostanza non risulta essersi verificata nell’ordinamento di settore, in quanto una siffatta norma non si rinviene né nei numerosi testi legislativi e di prassi amministrativa che la stessa parte ricorrente appellata ha cita, né altrove.

9. – Va poi aggiunto, sempre in linea con quanto già affermato dalla sentenza della Sezione 4587/2018 (più sopra citata), tale esito non si potrebbe nemmeno ritenere contrario alla Costituzione, nell’ordine di idee sostenuto dalla parte ricorrente appellata in I grado, ovvero sul rilievo per cui i percorsi abilitanti previsti dalla l. 341/1990 e dalle norme successive non sarebbero stati in concreto attivati. Ciò può giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione semplicemente per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale;
la mancanza dell’abilitazione però non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia, che come si è detto consente direttamente l’insegnamento;

Si deve quindi confermare, anche in questo caso, la conclusione contenuta nella sentenza 4507/2018, escludendo il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP.

10. – In considerazione delle suesposte osservazioni l’appello va, dunque, accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado. L’atto di intervento va dichiarato inammissibile non recando profili contestativi propri né con riferimento alla sentenza fatta oggetto di appello né nei confronti del gravame proposto dal MIUR.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

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