Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-29, n. 201402229
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N. 02229/2014REG.PROV.COLL.
N. 02692/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2692 del 2013, proposto da:
Oleificio Cooperativo di Venafro Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. R G, E M, con domicilio eletto presso E M in Roma, via Ippolito Nievo, 61;
contro
Anas S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso N M in Roma, via Garigliano, 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00367/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione accesso al km 22+700 della s.s. venafrana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’avvocato Giammaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’oleificio Cooperativo di Venafro Soc. Coop a.r.l. ha ottenuto nel 1972 il Decreto di licenza n. 5403 con cui l’Anas autorizzava l’accesso dalla strada all’oleificio stesso dietro versamento di un canone una tantum. Detta concessione era espressamente stipulata per un periodo di durata indeterminato.
In data 8.6.2005, l’Anas, rispondendo ad una richiesta da parte della società appellante, con nota prot. n. 11797 comunicava che la ditta manteneva un accesso senza regolare autorizzazione, poiché la relativa licenza del 1972 era giunta a scadenza, in quanto la durata della medesima era di ventinove anni e occorreva, pertanto, una richiesta di rinnovo della medesima.
La società impugnava la comunicazione dell’Anas di fronte al TAR Molise, chiedendone l’annullamento, perché illegittima nella parte in cui disconosce“la validità e l’efficacia, ovvero, esplicitamente e/o implicitamente annulla d’ufficio il decreto di licenza n. 5403 del 26.5.1972”
Con sentenza n. 367/2012 il TAR Molise rigettava il ricorso ritenendolo infondato in quanto le sopravvenute norme del Codice della Strada all’art. 27 prevedono una durata massima delle concessioni e autorizzazioni relative all’accesso da proprietà privata sulla pubblica strada di ventinove anni. Tale disposizione, riteneva il TAR, deve considerarsi come eterointegrante la concessione precedentemente ottenuta dalla società ricorrente.
Con ricorso in appello la società impugna la succitata sentenza chiedendone l’annullamento al fine di veder accolte le richieste avanzate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l’Anas s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso in appello.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2013 la richiesta di sospensiva è stata riunita al merito.
Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2014 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
L’appello non merita accoglimento.
Come correttamente statuito dal giudice di prime cure le sopravvenute norme del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) devono trovare applicazione. L’art. 27, co. 5, del codice cit. prevede, infatti, che la durata delle concessioni relative all’accesso da proprietà privata sulla pubblica strada non può comunque superare i ventinove anni, salvo il rinnovo.
Tale disciplina, di carattere inderogabile, deve trovare applicazione anche per le concessioni anteriormente rilasciate ai sensi dell’ormai abrogato regio decreto n. 1740/1933.
La disposizione, presente all’interno della concessione rilasciata nel 1972, che prevedeva la durata indeterminata della stessa deve ritenersi incompatibile con la previsione inderogabile contenuta al citato art. 27 co. 5 del Codice della Strada.
Pertanto, nel caso di specie la concessione di cui beneficiava la società appellante deve ritenersi scaduta.
La società ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto presentare richiesta di rinnovo e non può dolersi della comunicazione dell’Anas, che ha natura meramente ricognitiva della avvenuta scadenza della concessione così come ex lege prevista.
Non sono pertanto meritevoli di accoglimento le censure di parte appellante relative al difetto di motivazione e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Anas, in quanto l’atto impugnato, come si è detto, è stato adottato in doverosa applicazione di una norma avente carattere cogente ed inderogabile.
Le spese del giudizio possono integralmente compensarsi, sussistendone giustificati motivi.