Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-15, n. 202402564

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-15, n. 202402564
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402564
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 02564/2024REG.PROV.COLL.

N. 06576/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6576 del 2021, proposto da
Radio Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bettona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Telit S.r.l., Ora Sbt S.r.l., non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 627 del 22 dicembre 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bettona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024, il Cons. Roberto Caponigro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Bettona (PG), con ordinanza n. 33 dell’8 giugno 2016, ha ordinato a Radio Amica s.r.l. “Radio Sole” la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 della L.R. n. 1 del 2015, delle opere eseguite in assenza di permesso di titolo abilitativo consistenti in antenna per diffusione radiofonica, annesso e recinzione realizzati in Loc. Centro S. Antonio, su terreno censito al foglio n. 35 part. 60, entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il Tar per l’Umbria. con la sentenza 627 del 22 dicembre 2020, ha respinto il ricorso proposto da Radio Amica s.r.l. avverso tale atto.

Di talché, la Società soccombente ha interposto il presente appello, articolato nei motivi così sintetizzati:

Errores in iudicando: eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di interesse, palese irragionevolezza, motivazione inadeguata e insufficiente.

Non sussisterebbe un interesse concreto del Comune di Bettona alla demolizione dell’impianto della ricorrente.

L’impianto in questione è situato in loco da oltre 35 anni e nessun provvedimento repressivo sarebbe stato adottato dal Comune di Bettona sino all’ordinanza di demolizione impugnata, per cui il Tar non avrebbe contemperato la rilevanza del legittimo affidamento in ragione del notevole arco temporale trascorso tra la commissione dell’abuso e l’ordine demolitorio.

Errores in iudicando: eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità, palese irragionevolezza, sviamento, motivazione inadeguata.

L’ordinanza di demolizione impugnata conterrebbe, in modo illegittimo ed erroneo, un richiamo all’art. 143 L.R. Umbria n. 1 del 2015.

La norma regionale in questione si riferisce ad opere eseguite in assenza di permesso di costruire, mentre, nella fattispecie, vi sarebbe un’opera priva dell’autorizzazione ambientale di cui all’art. 159 del d.lgs. n. 4 del 2004.

L’ordinanza demolitoria non conterrebbe l’indicazione dell’area che viene acquisita di diritto. Il Comune di Bettona avrebbe agito nella più completa libertà di forme e di termini.

Errores in iudicando: eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e inadeguata; violazione art. 4 legge n. 223 del 1990.

L’ordine di demolizione sarebbe viziato in via derivata dall’illegittimità del precedente provvedimento di diniego della concessione in sanatoria.

Il giudice di prime cure avrebbe omesso ogni valutazione circa la censura mossa dalla ricorrente sui vizi dell’antecedente provvedimento di diniego della sanatoria che andrebbero ad

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