Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-31, n. 202104181

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-31, n. 202104181
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104181
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 04181/2021REG.PROV.COLL.

N. 00700/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 700 del 2021, proposto da G C G, A B, F S, L E, G S, A F, O S, P C G, rappresentati e difesi dagli avvocati P C G, S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S L in Roma, via Laura Mantegazza 16;

contro

Comune di Tronzano Vercellese, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

L S, M Aione, Francesco Massocca, Ilaria Copelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Traviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00843/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto di proclamazione degli eletti alle elezioni comunali del Comune di Tronzano Vercellese (VC) del 20-21 settembre 2020 da parte dell'adunanza dei Presidenti di seggio del 22.09.2020;
della delibera n. 28 del Consiglio Comunale di Tronzano Vercellese (VC) riunitosi in prima seduta in data 02.10.2020, ove vengono convalidati i candidati proclamati eletti con esclusione della candidata ineleggibile Sig.ra L S di cui ne vengono però accettate le dimissioni dalla carica di consigliera comunale nonché della delibera n. 29 del Consiglio Comunale di Tronzano Vercellese (VC) riunitosi in prima seduta in data 02.10.2020, ove viene convalidata l'elezione a consigliere comunale del Sig. A M in via di surroga del consigliere dimissionario Sig.ra L S.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tronzano Vercellese e di L S, M Aione, Francesco Massocca e Ilaria Copelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso e uditi l’Avv. M B per il Comune di Tronzano Vercellese e l’Avv. Carlo Piero Gallo per G C G ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe C G G, Berlucchi Angelo, Sigaudi Franca, Ellena Liliana, Suella Giuseppe, Ferro Alberto, Spagna Ornella hanno chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, n. 843/2020 del 16.12.2020 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli odierni appellanti avverso l’atto di proclamazione degli eletti alle elezioni comunali del Comune di Tronzano Vercellese (VC) del 20-21 settembre 2021 nonché avverso le delibere del consiglio comunale n. 28 e 29 del 2.10.2020.

2.In data 20 e 21 settembre 2020 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Tronzano Vercellese, ente avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

2.1 All’esito della competizione elettorale, risultava eletto sindaco il candidato P M, la cui lista n. 3 otteneva il 56% dei voti (1.126) e 8 seggi in consiglio comunale. La lista n. 1, con candidato sindaco S L, otteneva 660 voti e 3 seggi, mentre la lista n 2, con candidato sindaco C G G, otteneva 203 voti ed un seggio.

2.2 Conseguentemente, nell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del 22/09/2020 veniva proclamato sindaco P M, mentre S L risultava eletta alla carica di consigliere comunale.

2.3 In data 23/9/2020 S L depositava presso il Comune di Tronzano Vercellese un atto di rinuncia e di dimissione dalla carica di consigliere comunale, in quanto già in carica come consigliere comunale presso Comune di Cavaglià.

2.4 II Consiglio comunale, riunito il giorno 2/10/2020 in adunanza straordinaria di prima convocazione, convalidava, con la delibera n. 28, i candidati proclamati eletti, con esclusione della sig.ra S, rinunciante alla carica, e, con la successiva delibera n. 29, disponeva di surrogare la rinunciante con il consigliere A M, convalidandone I’elezione.

2.5 Con ricorso al TAR gli odierni appellanti impugnavano l’atto di proclamazione degli eletti del 22/9/2020 e le delibere del Consiglio comunale di Tronzano Vercellese nn. 28 e 29 del 2/10/2020.

2.6 Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che, da un lato, non era stato impugnato l’atto di ammissione alla competizione elettorale della lista n. 1 collegata al candidato sindaco Lucia S e che, dall’altro lato, anche se fosse stata dichiarata la decadenza della candidata S, tale evento non avrebbe potuto determinare lo scioglimento del consiglio comunale con l’indizione di nuove elezioni né il travaso dei voti dalla lista n. 1 alla lista n. 2.

3. Avverso la predetta sentenza i ricorrenti hanno proposto appello sulla base dei seguenti motivi:

1) Erroneità ed illogicità della sentenza impugnata nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 134 comma 1 lett b) c.p.a. Il giudice prime cure ha dichiarato nel dispositivo l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo, tuttavia, nella parte motiva è entrato nel merito, dichiarandolo infondato.

2) Erroneità, illogicità ed omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che dichiara il ricorso introduttivo inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di ammissione della lista n.1 oltre che per difetto di interesse, senza tenere in considerazione che il Comune di Tronzano Vercellese, anziché accettare le dimissioni dalla carica di consigliere della sig.ra S L e surrogarla con il sig. A M, avrebbe dovuto dichiararla decaduta unitamente alla lista n. 1 ad essa collegata ed attribuire alla lista n. 2 anche i 3 seggi di minoranza assegnati ex art 71 TUEL alla lista n.

1. Quanto alla mancata impugnazione dell’atto di ammissione della lista n. 1, l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti implica anche l’automatica caducazione del citato provvedimento di ammissione.

3) Erroneità, illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione in relazione al capo della sentenza che ritiene infondata la domanda principale e subordinata, asserendo che nessuna norma prevede o comunque supporta la tesi che la decadenza per ineleggibilità di un candidato sindaco non eletto alla carica travolga anche l’intera lista a lui collegata.

4.Si sono costituiti nel giudizio di appello i signori S L, A M, M F e C I, nonché il Comune di Tronzano Vercellese, instando per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di primo grado.

4.1 Il Comune di Tronzano Vercellese ha depositato l’ordinanza del 18.01.2021 con cui il Tribunale di Vercelli si è pronunciato sul ricorso ex art. 70 TUEL e art. 22 D.Lgs. 150/2011 proposto dalla signora C G G per l’accertamento della dichiarazione di ineleggibilità alla carica di sindaco della signora L S ed il conseguente scioglimento del consiglio comunale, rigettando la domanda.

5. Le parti hanno depositato documenti e scambiato memorie, istando per la discussione della causa da remoto.

6. All’udienza del 18 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7.In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità della produzione documentale di parte appellante proposta, ai sensi dell’art 104 comma 2 c.p.a., dal Comune con memoria del 29 aprile 2021.

7.1 L’eccezione è fondata.

7.2 Sul punto, ci si limita a richiamare quanto costantemente statuito dalla giurisprudenza amministrativa: “ Al processo amministrativo si applica, infatti, l’art. 345 c.p.c. (Cons. St., sez. V, 28 aprile 2011, n. 2539) che, al comma 3, dispone che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile….”. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., dunque, anche nel processo amministrativo in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti (Cons. St., sez. III, 21 maggio 2013, n. 2750;
id. 15 aprile 2013, n. 2032;
id., sez. V, 28 febbraio 2013, n. 1204;
id., sez. III, 3 gennaio 2013, n. 3), salvo che il Collegio giudicante li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4114;
id., sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6200;
id., sez. III, 15 gennaio 2014, n. 124) ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
” (Consiglio di Stato, sezione III, n. 4335 del 17/07/2018).

7.3 Il Collegio, pertanto, non terrà conto dei documenti nuovi, che peraltro non sono indispensabili per la decisione.

8. Prima di procedere all’esame dei motivi di appello è opportuna una precisazione.

Il Collegio non prenderà in considerazione, ai fini del decidere, l’ordinanza del 18.01.2021 con cui il Tribunale di Vercelli ha rigettato il ricorso proposto da parte appellante per l’accertamento della dichiarazione di ineleggibilità alla carica di sindaco della signora L S e per il conseguente scioglimento del consiglio comunale. Nella memoria di replica depositata il 6 maggio 2021 parte appellante riferisce di aver proceduto all’impugnazione della decisione presso la Corte d’Appello di Torino, con prima udienza fissata in data 15.06.2021, sicché la questione risulta ancora sottoposta al vaglio del giudice ordinario.

9.Nel merito, l’appello è infondato.

10.Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erroneità, l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dichiara, nel dispositivo, l’inammissibilità del ricorso, mentre, nella parte motiva, entra nel merito, ritenendo infondate le domande.

10.1 Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.

Non comprende il Collegio quale utilità che potrebbe trarre l’appellante dalla sostituzione di un dispositivo di inammissibilità con uno di infondatezza nel merito, atteso che entrambi sono preclusivi del bene della vita a cui aspira. In ogni caso, è esclusa qualunque contraddittorietà della sentenza impugnata, essendo il dispositivo perfettamente coerente con la motivazione. La decisione, infatti, si limita a qualificare come prive di fondamento le domande volte al rinnovo delle operazioni di voto ed alla ridistribuzione dei seggi al fine di rilevare che l’evidente impraticabilità del risultato finale a cui aspira il ricorrente (nuove elezioni o ridistribuzione dei seggi) rende logicamente inammissibile l’azione volta ad ottenerlo (annullamento delle delibere consiliari n. 28 e 29), in quanto nessun vantaggio potrebbe derivare da una pronuncia di annullamento delle delibere impugnate. Ciò che l’appellante non pare aver colto è che la giuridica impossibilità di conseguire il petitum mediato (e, quindi, l’infondatezza del medesimo) si traduce nell’inammissibilità dell’azione con riferimento al petitum immediato.

10.2 Per le ragioni sopra esposte, il motivo deve essere respinto.

11.Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti per la mancata impugnazione dell’atto di ammissione della lista n. 1 collegata al candidato sindaco S L. Sostengono gli appellanti che l’impugnazione del solo atto di proclamazione degli eletti è pienamente sufficiente ed esaustiva, in quanto l’annullamento dello stesso implicherebbe l’automatica caducazione anche del provvedimento di ammissione della lista n. 1 collegata al candidato sindaco ineleggibile.

11.1 Il motivo è infondato.

11.2 Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la parte appellante censura l’atto di proclamazione degli eletti per un vizio che non è proprio del provvedimento, ma che discende da un atto antecedente e presupposto costituito dall’amissione della lista concorrente.

Per tale ragione, era onere dell’appellante impugnare il suddetto atto, unitamente a quello di proclamazione degli eletti.

11.3 Nel senso sopra indicato depone il dettato normativo.

L’art 129 c.p.a., infatti, dispone l’immediata impugnazione solo dei provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali provinciali e regionali, mentre per gli atti diversi da quelli lesivi del diritto di partecipazione, quali gli atti di ammissione ed esclusione di liste diverse, l’impugnazione deve essere proposta all’esito delle elezioni, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti (Cons. Stato Sez. V, n. 1640 del 22/03/2010;
Cons. Stato, sez. V, n. 7788 del 12/12/2009;
Cons. Stato, sez. III, n. 2210 del 24/05/2016).

Peraltro, questo Consiglio di Stato ha osservato, in altra occasione, che l’ineleggibilità, di regola “ non è di ostacolo all’ammissione della lista;
neppure quando essa colpisce il candidato sindaco;
e neppure quando vi sia una stretta integrazione tra lista e candidato sindaco, trattandosi di elezioni in Comuni aventi meno di 15.000 abitanti
” (Consiglio di Stato sez. V, 15 giugno 2000 n. 3338), sicché l’eventuale vizio discendente dalla partecipazione alle elezioni del candidato ineleggibile deve essere fatto valere all’esito delle elezioni, impugnando l’atto di ammissione insieme all’atto di proclamazione degli eletti, secondo il disposto dell’art. 129 comma 2 c.p.a.

11.4 L’appellante sostiene che l’annullamento dell’atto di proclamazione si ripercuote, con effetto invalidante, sull’ammissione della lista la quale, essendo una fase del procedimento elettorale, non può sopravvivere e resta caducata dagli atti successivi, citando, a conferma di quanto dedotto, la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione V n. 636/1998.

11.5 Il Collegio non condivide l’assunto difensivo.

La tesi sostenuta, secondo cui l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti si ripercuoterebbe, con effetto caducante, su tutti gli atti antecedenti del procedimento elettorale, priverebbe di qualunque significato la previsione dell’impugnazione congiunta contenuta nel già citato art 129, comma 2, c.p.a.

11.6 Non appare conferente il precedente della quinta sezione di questo Consiglio n. 636/1998, citato da parte appellante.

In quella occasione, il Consiglio di Stato si limitava a statuire che, in caso di annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, perdono efficacia gli atti antecedenti, ivi compresi quello di ammissione delle liste, per la necessità di consentire la presentazione di nuove candidature che rispecchino la composizione dell’elettorato passivo al momento dello svolgimento delle nuove elezioni. A sostegno di quanto osservato, la pronuncia rilevava: “ l’impossibilità di presentare nuove candidature all’atto della rinnovazione delle elezioni, se si guarda più a fondo, non limita il solo elettorato passivo, ma finisce per condizionare lo stesso diritto di elettorato attivo. Quest’ultimo, invero, non si riduce alla possibilità di esprimere un voto, ma postula, perché il suo esercizio sia pieno ed effettivo, anche la possibilità di scelta fra candidati e liste - tutte quelle che le forze politiche riescano ad esprimere - capaci di formulare programmi aderenti alle esigenze del momento in cui la votazione ha luogo ”.

11.7 Del tutto diversa è la questione oggi all’esame del Collegio, che afferisce alla richiesta di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti per un vizio proprio di un atto antecedente, l’ammissione alla competizione elettorale di una lista con un candidato sindaco ineleggibile. Ne discende la piena applicazione della regola dell’impugnazione congiunta sancita dal più volte richiamato art. 129 comma 2 c.p.a

11.8 Priva di pregio è, inoltre, l’osservazione afferente all’avvenuta impugnazione, con il ricorso introduttivo, di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, trattandosi di un richiamo eccessivamente generico che non è sufficiente a radicare l’impugnazione in mancanza di una precisa individuazione. I provvedimenti oggetto di impugnazione, infatti, devono essere specificatamente indicati e ad essi devono collegarsi precise censure in modo da consentire alla controparte l’effettivo esercizio del diritto di difesa (cfr. Consiglio di Stato, sez V, n. 6311 del 19/10/2020).

11.9 Quanto alle considerazioni in merito alla “sospetta” sostituzione del segretario comunale, asseritamente a conoscenza della causa di ineleggibilità della S, proprio il giorno dell’accettazione delle candidature nonché alle diffuse “voci” riportate dalla stampa locale sui presunti tentativi di capire la buona fede degli elettori, si tratta di osservazioni assolutamente irrilevanti ed estranee al thema decidendum .

11.10 Per le ragioni sopra richiamate il motivo è infondato e deve essere respinto.

12. Con il terzo motivo di appello la difesa si limita a riproporre la tesi sostenuta nel ricorso di primo grado secondo cui, stante lo stretto collegamento fra la lista ed il candidato sindaco, la decadenza per ineleggibilità della candidata sindaco S L, eletta consigliere comunale, avrebbe dovuto determinare lo scioglimento del consiglio comunale o, in alternativa, l’attribuzione dei seggi della lista 1 alla lista n. 2 di parte appellante.

12.1 Anche tale motivo è infondato.

12.2 L’appellante non chiarisce in che modo la stretta correlazione, indubbiamente esistente, tra lista e candidato sindaco nei comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti ex art. 71 TUEL possa assurgere a causa di decadenza dell’organo consiliare o legittimare la correzione del risultato elettorale in assenza di qualunque fondamento nel diritto positivo. Non può condurre a questo risultato nemmeno l’assunto per cui i ricorrenti agiscono a tutela dell’interesse pubblicistico alla regolarità delle elezioni, in quanto cittadini elettori del Comune.

12.3 A dire dell’appellante, la tesi troverebbe un aggancio interpretativo nella pronuncia della Corte di Cassazione, sez. I, del 29/07/2020, n. 16223.

12.4 Il Collegio non condivide l’acritica trasposizione al caso di specie dei principi espressi dall’arresto della Suprema Corte, in quanto relativo ad una fattispecie del tutto diversa.

12.5 La Cassazione, nella sentenza citata, si è occupata del caso di un candidato eletto sindaco e sostituito, in quanto ineleggibile, nella carica da altro candidato, primo in ordine di voti espressi, in virtù della statuizione del giudice d’appello pronunciata ai sensi dell’art 22 comma 12 d lgs 150/2011.

Il giudice di legittimità ha escluso che, nel caso di specie, si potesse applicare la regola della surrogazione, sulla base di un ragionamento che si compone di due premesse (punti 1 e 2) e di una conclusione (punto 3):

1) il sistema elettorale delineato per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti all'art. 71 TUEL prevede l'elezione dei consiglieri comunali secondo il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del sindaco;
in tale sistema, plurimi sono i nessi di stretto raccordo tra la lista dei candidati, che andranno a comporre il consiglio comunale, ed il sindaco;

2) in perfetta coerenza con quanto sopra, l'art. 53, comma 1, TUEL dispone, quindi, che, in caso di decadenza del sindaco, " la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio ", i quali rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco;

3) la complessiva razionalità del sistema, in una con la lettera della legge, conduce ad escludere la conclusione della sostituzione con il primo sindaco non eletto ed affermare la necessità di nuove elezioni.

12.6 Parte appellante afferma: “ in virtù del pacifico legame tra candidato sindaco e lista ad esso collegata evidenziato dalla predetta normativa e dalla sopra menzionata giurisprudenza (cfr. altresì Cass. civile, sentenza n. 16223/2020 (….) è evidente che il Consiglio comunale di Tronzano Vercellese riunitosi in prima seduta in data 02.10.2020 ex artt. 41,60 e 69 TUEL avrebbe dovuto esaminare la condizione degli eletti e dichiarare pertanto l’ineleggibilità e la contestuale decadenza della Sig.ra S L e di conseguenza della lista n. 1 ad essa collegata, con l’evidente necessità di indire nuove elezioni proprio alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 16223/2020 ”.

12.7 Dalla stessa lettura del motivo di appello appare evidente l’errore logico che inficia il ragionamento di parte appellante la quale, considerando solo la prima premessa del ragionamento della Corte (punto 1: stretto raccordo tra la lista dei candidati, che andranno a comporre il consiglio comunale, ed il sindaco) e la conclusione (punto 3: impossibilità di surrogazione e necessità di nuove elezioni), omette totalmente di considerare che il passaggio dalla premessa alla conclusione è reso possibile da quanto osservato al punto 2, ossia l’esistenza di una norma di legge, l’art 53 TUEL, che, proprio in virtù della stretta correlazione tra sindaco e lista, consente di addivenire allo scioglimento del consiglio comunale e all’indizione di nuove elezioni.

12.8 E’ solo la presenza di una espressa norma di legge, l’art 53 TUEL, che consente di collegare all’ineleggibilità del candidato eletto sindaco una soluzione così radicale quale lo scioglimento del consiglio comunale. La mera correlazione tra lista e candidato non è di per sé sufficiente, in assenza di una espressa previsione di legge.

12.9 Tale previsione, nel caso di candidato sindaco ineleggibile eletto alla carica di consigliere comunale, manca del tutto e non può essere desunta in via interpretativa dall’art 71 TUEL, poiché le cause di scioglimento del consiglio comunale sono soggette ai principi di tipicità e tassatività.

12.10 Per tali ragioni, la sentenza TAR è immune da censure laddove ha osservato che “ lo scioglimento del consiglio comunale in connessione con le vicende del singolo eletto è previsto solo con riferimento al sindaco, in caso di sue dimissioni (cfr. art 53 comma 3 e 141 comma 1 lett a) n. 2) del TUEL). L’effetto travolgente nei confronti dell’intero consiglio è dunque limitato, per quanto qui interessa, alla decadenza del solo sindaco ”.

12.11 Nessuna disposizione, si ribadisce, supporta la tesi che la decadenza per ineleggibilità di un candidato sindaco non eletto alla carica travolga anche l’intera lista a lui collegata. Tale conclusione non discende nemmeno dal combinato disposto degli artt. 41 e 69 TUEL, più volte richiamati da parte appellante, che si limitano a sancire l’obbligo del Consiglio comunale di esaminare, nella prima seduta, la condizione degli eletti e di dichiarare le ineleggibilità, ove ne ricorrano le cause.

12.12 L’appellante sostiene che, seguendo l’interpretazione fatta propria dal TAR, ne discenderebbe l’aberrante conseguenza per la quale “ una lista collegata ad un candidato sindaco cosciente della propria ineleggibilità e quindi anche della sua ineleggibilità alla carica di consigliere in caso di perdita delle elezioni (…) si vedrebbe attribuire ex art. 71 T.U.E.L., a prescindere dalla declaratoria di decadenza per ineleggibilità del candidato sindaco, seggi di minoranza in Consiglio che in realtà non gli sarebbero spettati proprio perché trattasi di lista collegata ad un candidato sindaco che non aveva diritto a candidarsi e dunque ad essere eletto in quanto ineleggibile ex art. 60 T.U.E.L. e che ha pertanto illuso i cittadini elettori falsando la competizione elettorale ”.

12.13 L’argomento non è persuasivo.

12.14 L’eventuale intento fraudolento di un candidato che partecipa alle elezioni, conscio della propria ineleggibilità, rimane una circostanza di fatto che non consente né di creare ipotesi di decadenza dell’organo collegiale atipiche né di attribuire alle previsioni tipiche una ratio che è ad essere estranea.

La ratio dell’art 53 TUEL, infatti, non è quella di reprimere comportamenti fraudolenti dei candidati, ma quella di assicurare la stabilità di governo dell’ente locale che verrebbe meno nel caso di decadenza del sindaco ineleggibile, proprio in ragione della stretta correlazione tra candidato e lista e, quindi, tra sindaco eletto e maggioranza consiliare.

12.15 Per le medesime ragioni non è possibile, come pretenderebbe l’appellante, un travaso dei voti dalla lista numero 1 (candidata sindaco S) alla lista n. 2 (candidata sindaco Gallo) con una inammissibile alterazione del risultato elettorale.

13 In conclusione, l’appello va rigettato.

14 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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