Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 2022-05-04, n. 202201977
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Pubblicato il 04/05/2022
N. 01977/2022 REG.PROV.CAU.
N. 02920/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2920 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E N e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell'Arma dei Carabinieri, Centro Carabinieri Cinofili, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. 177/2022, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati V B e l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Considerato che, pur al sommario esame della fase cautelare, non sussistono sufficienti elementi di fumus boni iuris , in relazione alla particolarità della situazione di fatto che ha comportato il trasferimento per incompatibilità ambientale e al ruolo rivestito dall’appellante, per il quale l’Amministrazione risulta avere adeguatamente valutato le sedi di destinazione disponibili;
Considerato, altresì, che, nel bilanciamento degli interessi, appare comunque prevalente l’interesse dell’Amministrazione a tenere ferma l’esecuzione del provvedimento di trasferimento fino alla decisione del merito del giudizio;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare;
Ritenuto che le spese della presenta fase cautelare, liquidate in complessive euro 1000,00 (mille,00), oltre accessori di legge, seguano la soccombenza e vengano, quindi, poste a carico della parte appellante;