Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103577

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-07, n. 202103577
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103577
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 03577/2021REG.PROV.COLL.

N. 02227/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2020, proposto da Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Università degli studi “Roma Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

della società Ama S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Maria Cocconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società Servizi Ambientali Gruppo Ama S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Calamoneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per l’annullamento ovvero la riforma

previa sospensione

della sentenza T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I quater , 18 dicembre 2019 n. 8267, che ha respinto i ricorsi riuniti n. 8132/2016 e 11265/2018 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti della Regione Lazio, relativi al contributo concesso a favore di Roma Capitale per il progetto biomasse 2010/2011:

(ricorso n.8132/2016)

a) della determinazione dirigenziale 30 ottobre 2015 n. G13192, notificata il giorno 10 dicembre 2015, con la quale il Direttore regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative - IAPA ha disposto la revoca parziale del contributo predetto;

b) dei disimpegni degli impegni di spesa n. 2015/12697 di 3.600.000,00 e n. 2015/12699 di 400.000,00 sul capitolo E 12 512 Missione 17 Programma 01 — DE n. G02880/2014 e DE n. G04138/2014;

c) della nota 16 ottobre 2015 prot. n. 556181 della Direzione regionale predetta;

d) della nota 22 settembre 2015 prot. n. 50324 della Regione Lazio;

e) della circolare congiunta 20 gennaio 2015 prot. n. 147/sp dell'Assessorato alle Politiche del bilancio, demanio e patrimonio e dell'Assessorato alle Infrastrutture, politiche abitative e ambiente, avente ad oggetto "art. 2 commi da 10 a 18 della legge regionale n. 17 del 30.12.2014 (legge di stabilità regionale 2015) — definanziamento delle opere pubbliche”;

(ricorso n.11265/2018)

a) della determinazione dirigenziale 23 maggio 2018 n. G06529, notificata via pec il giorno 21 giugno 2018, avente ad oggetto l’estensione degli effetti della revoca parziale di cui alla d.d. n. G13192/2015 di cui sopra all'intero finanziamento, e il conseguente accertamento in entrata nell'esercizio finanziario 2018 dell'importo di € 7.200.000,00 sul capitolo 331525 per il recupero delle somme già erogate;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. F G S e dato atto che per le parti nessuno è presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Si controverte dei finanziamenti corrisposti dalla Regione Lazio a Roma Capitale nell’ambito del cd progetto biomasse, nominalmente inteso a incentivare l’utilizzo delle biomasse provenienti dalle potature arboree delle aree verdi di proprietà di Roma Capitale stessa, ovvero in parole semplici delle ramaglie e della legna che si ricavano dalla potatura delle piante. A titolo indicativo (cfr. doc. 4.1 in I grado Regione in proc. n. 8132/2016), si tratta di circa 320.000 alberi di alto fusto e di aree da gestire con un ciclo decennale. La vicenda si è svolta nel corso di alcuni anni ed ha coinvolto a vario titolo le parti di questo processo, ovvero la Regione, il Comune, l’azienda comunale che materialmente esegue le potature e l’Università di Tor Vergata, il tutto nei termini che seguono, sostanzialmente non contestati come fatti storici e riassunti dalla sentenza di I grado.

2. La vicenda stessa ha inizio il giorno 21 dicembre 2006, con la stipula di un primo accordo fra la Regione, quale finanziatrice, il Comune e l’azienda comunale, con il quale il Comune si impegna ad affidare all’azienda “l'utilizzazione a fini energetici della frazione verde proveniente dalla manutenzione del verde arboreo comunale” e la Regione “si impegna a finanziare con 1.000.000,00 per il triennio 2006/2008 il progetto biomasse, valutando insieme al Comune … il piano degli interventi, le tecnologie utilizzate, i costi di realizzazione e l'attuazione del progetto” (doc. 1 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016).

3. Successivamente, il giorno 23 ottobre 2007 viene stipulato un secondo accordo. Alle parti del precedente, ovvero Regione, Comune e azienda comunale, si aggiunge l’Università Tor Vergata, nei termini che seguono. Il Comune si impegna a “trasferire all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" le risorse per l'elaborazione dello studio di fattibilità e di impatto ambientale dell'impianto a biomasse di potenza 2-3 MW e per l'attivazione delle procedure di project financing” e l’università si impegna a “realizzare lo studio di fattibilità e di impatto ambientale dell'impianto a biomasse di potenza 2-3 MW e ad supervisionare l'attivazione delle procedure di project financing”; di conseguenza, la Regione rimodula il finanziamento, destinando 100.000 euro annui, sul milione già stanziato, all’Università per il progetto in questione. In sintesi e in parole semplici, si intende che l’Università con il finanziamento concesso realizzi un inceneritore per le ramaglie in questione, dal quale ricavare energia di un qualche valore economico (doc. 3 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016)

4. Con atto 29 ottobre 2007 prot. n. B4534, la Regione ha quindi impegnato a tale titolo l’importo di 2.000.000 di euro per il biennio 2007/2008 a favore del Comune, che consta averli a sua volta impegnati in entrata e affidati all’azienda (doc. 13 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016 atto regionale, per l’impegno da parte del Comune v. sentenza di I grado p. 5 decimo rigo, il fatto in sé è incontestato).

5. Il 9 marzo 2010, viene stipulata una terza convenzione, fra tutte le parti della seconda convenzione, ovvero Regione, Comune, azienda comunale e università, a valere per il periodo successivo, ovvero per il biennio 2010/2011. In questa convenzione, sempre in sintesi, il Comune si impegna, all’art. 1, a “destinare alla valorizzazione energetica la biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione

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