Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-09-27, n. 202401247
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Numero 01247/2024 e data 27/09/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 24 settembre 2024
NUMERO AFFARE 00579/2024
OGGETTO:
Ministero della difesa - ufficio legislativo.
Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia a delle finanze, recante regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell’articolo 1475, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
LA SEZIONE
Vista la nota protocollo n. M_D A3DFB29REG20240045805 in data 13 settembre 2024, con la quale il Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, in esito al parere interlocutorio n. 605 del 10/05/2024 reso da questa Sezione, ha trasmesso un nuovo schema del decreto del Ministro della difesa in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere D Cabras;
Premesso:
1.Con nota protocollo n. M_D A3DFB29REG20240045805 in data 13 settembre 2024, il Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, in esito al parere interlocutorio n. 605 del 10/05/2024 reso da questa Sezione, ha trasmesso un nuovo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia a delle finanze, recante regolamento di attuazione delle norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di, cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell’articolo 1475, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In merito al predetto schema di decreto la Sezione, su richiesta dell’Amministrazione, pervenuta con nota protocollo n. M_D A3DFB29 REG2024 0020114 in data 16 aprile 2024, a firma, d’ordine del Ministro, del Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, si era già espressa con il parere interlocutorio n.00605/2024 del 10/05/2024.
Il Ministero della difesa ha allegato alla suindicata nota del 13 settembre 2024 un nuovo testo dello schema di decreto che tiene conto, nei termini che verranno di seguito evidenziati, del predetto parere interlocutorio.
Alla richiesta di parere da ultimo pervenuta sono allegati: a) concerto del Ministero dell’economia e delle finanze sul nuovo testo del provvedimento ;b) relazioni illustrativa e tecnica riferite al nuovo testo del provvedimento, entrambe bollinate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;c) l’avviso del Dipartimento della funzione pubblica, espresso dal Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, in merito all’articolo 17 dell’originario schema di decreto, richiesto dall’Amministrazione della difesa in ottemperanza al richiamato parere interlocutorio. In allegato al precedente schema di decreto erano state inoltre trasmesse: a) Relazione al Ministro della difesa sullo schema di decreto in oggetto;b) Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), verificata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;c) Analisi tecnico-normativa (ATN).
2. Lo schema del provvedimento che si sottopone al parere di questo Consiglio è volto a dare attuazione all’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare (d’ora in avanti COM), il quale prevede che i militari possono costituire associazioni sindacali a carattere militare (d’ora in avanti APCSM) per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo II del titolo IX del libro quarto del medesimo COM, e dal relativo regolamento di attuazione, da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le richiamate disposizioni del COM sono state riassettate nello stesso COM ad opera del decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, mentre erano originariamente contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, recante la disciplina dell’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, introdotta in seguito alla sentenza n. 120 del 2018 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del testo previgente dell’articolo 1475, comma 2, del COM, “in quanto prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali” invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge;non possono aderire ad altre associazioni sindacali””.
Il COM reca pertanto, agli articoli dal 1475 al 1482 -bis , un complesso di disposizioni volte a disciplinare l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: con il regolamento in esame l’Amministrazione è chiamata dunque a dare attuazione alla disciplina di livello primario.
A riguardo occorre da subito rilevare come l’Amministrazione, conformandosi a quanto richiesto da questa Sezione nel parere interlocutorio, in ossequio all’articolo 1, comma 2, del COM, a norma del quale “Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d’ora innanzi denominato “regolamento”, emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 5;il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice”, ha configurato il provvedimento regolamentare in esame a guisa di novella al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, (d’ora in avanti TUCOM) mediante il quale è stata data attuazione all’articolo 1, comma 2, del COM.
Come suggerito dalla Sezione, la disciplina in esame è ora ricompresa in un apposito Capo – il Capo I -bis del Libro IV, Titolo IX del TUOM - e l’Amministrazione ha provveduto a coordinare il testo con le disposizioni già presenti nel D.P.R., collocando inoltre le disposizioni transitorie e finali nel Libro IX, Titolo II.