Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308191

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-09-06, n. 202308191
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308191
Data del deposito : 6 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2023

N. 08191/2023REG.PROV.COLL.

N. 08435/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8435 del 2013, proposto dal Comune di Spoleto, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

la Italmatch Chemicals s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F B e F S, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via

XXIV

Maggio, n. 43 (studio legale Chiomenti);

nei confronti

della Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
della Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria n. 151/2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Italmatch Chemicals s.p.a.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023, il consigliere F F;

viste le conclusioni scritte dell’avvocato A B per il Comune di Spoleto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 151 del 6 marzo 2013 il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha parzialmente accolto, con compensazione delle spese processuali, il ricorso n. 119 del 2009 proposto dalla Italmatch Chemicals s.p.a. contro la delibera del Comune di Spoleto n. 105 del 17 ottobre e per la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni.

1.1. In particolare il T.a.r. ha sintetizzato i fatti di causa come segue: « 1. Italmatch Chemical è proprietaria di terreni situati nel comune di Spoleto via S. Tommaso n. 13 e individuati alle particelle 131, 1123, 140,141, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 351. 352, 353, 354, 355del fg. 135 e particella 56 del fg. 25, per una superficie di 134.000 mq.. 1.1. Nell’area viene svolta la produzione di derivati dal fosforo e di prodotti chimici per circa 30.000 mq. mentre l’altra parte viene destinata ad uso agricolo.

1.2. Nello stabilimento sono impiegati circa cento operai su tre turni giornalieri. Il terreno su cui insiste l'impianto, inserito in un contesto ambientale di tipo prevalentemente urbano, è stato sottoposto a un intervento di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale ex DM n. 471/99 perché lo stabilimento rientra fra le attività a rischio d’incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n.334/1999. 2. Nel previgente piano regolatore generale, l’area dello stabilimento era classificata “D industriale” per un totale di circa mq. 49.000, di cui mq. 30.000 occupati dall’impianto di produzione e 19.000 classificati come area edificabile ad uso industriale. L’area adiacente di mq. 85.000 era classificata “F a verde agricolo”.

2.1. Nel nuovo PRG di Spoleto, Parte strutturale, l’area occupata dallo stabilimento Italmatch Chemical è classificata come “zona per attività produttiva” analogamente a quanto previsto nel previgente P.R.G. mentre nella cartografia relativa allo stato di progetto l’area è classificata come “MCP macrozona di consolidamento (prevalentemente produttiva)”. Le aree circostanti lo stabilimento di proprietà della ricorrente sono classificate “MTRP macrozone della trasformazione assoggettate a processi di perequazione (prevalentemente residenziale)”.

3. Della nuova destinazione delle aree su cui insiste il suo stabilimento impressa dal PRG di Spoleto parte operativa, la società Italmatch eccepisce l’illegittimità della delocalizzazione aziendale, della destinazione a parco urbano delle aree adiacenti e dell’apposizione di un vincolo preordinato per una strada classificata “fascia di rispetto”. Oppone i seguenti motivi:

3.1. violazione degli artt. 3 e 4 l.r. Umbria n. 11/2005 e dell’art. 3, l. n. 241/1990;
violazione del PUT e del PTCP: il PRG operativo ha previsto una vera e propria trasformazione della macroarea su cui insiste lo stabilimento Italmatch Chemical imponendo una diversa destinazione rispetto al PRG strutturale;
l’unica area individuata per l’attività a rischio di incidente rilevante è quella occupata dallo stabilimento Italmatch senza che sia stata individuata un’area alternativa;
non è stata motivata la necessità di delocalizzare l’impianto;

3.2. violazione dell’art. 14, D.Lgs. n. 334/1999 e del D.M. 9 maggio 2001: l’amministrazione ha previsto di realizzare una nuova struttura e un parco urbano a ridosso di un'area ove insiste un’attività a rischio di incidente rilevante senza avvalersi dell’apporto dei soggetti coinvolti.

3.3. violazione dell’art. 23, D.Lgs. n. 334/1999 e difetto d’istruttoria: il Comune non ha consultato la popolazione interessata e il gestore dell’opera prima di delocalizzare l’impianto;

3.4. violazione dell’art. 41, cost.: il comune ha di fatto vietato l’attività d’impresa sul suo territorio.

3.5. La Italmatch Chemical ha poi chiesto il risarcimento del danno subito consistente nella riduzione del valore aziendale.

4. Il comune si è costituito in giudizio e ha dedotto che l’impianto è situato in una zona estremamente popolosa, caratterizzata dall’esistenza nelle adiacenze di una scuola di polizia, di una scuola elementare e di una scuola materna oltre che di un centro sportivo e di un albergo. La delocalizzazione tiene conto dell’attività produttiva dello stabilimento definita a rischio di incidente rilevante.

4.1. La ricorrente ha replicato con memoria.

5. Con ordinanza n. 263 del 10 luglio 2012, il Collegio ha richiesto ulteriori adempimenti istruttori, ai quali il comune ha dato seguito con nota e documenti con deposito del 10 ottobre 2012
».

1.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « 1. E’ impugnata la delibera consiliare n. 105 del 17 ottobre 2008 di approvazione del piano regolatore generale di Spoleto parte operativa laddove dispone: (i) la delocalizzazione dello stabilimento Italmatch;
(ii) la riduzione dagli originari 49.000 mq. a 30.000 mq. (per un totale di 19.000 mq.) dell’area industriale;
(iii) la destinazione a parco urbano delle aree adiacenti allo stabilimento;
(iv) la realizzazione di una strada nelle vicinanze dello stabilimento con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

1.1. Precedono, nella disamina del ricorso, il primo e il quarto motivo da trattare nel loro insieme, nei quali rispettivamente si deduce la violazione degli artt. 3 e 4 L.R. n. 11/2005 in quanto il PRG operativo non si sarebbe limitato a disciplinare il consolidamento della macroarea dove insiste lo stabilimento Italmatch ma avrebbe previsto una diversa destinazione della stessa rispetto a quella contenuta nel PRG strutturale e lo sviamento dagli obiettivi posti dagli artt. 41 e 42 cost. di agevolare la produzione nel suo insieme.

1.2. I motivi sono suscettibili di esito favorevole, anche se nei limiti che si dirà.

2. Nel piano regolatore generale previgente l’area dello stabilimento ricorrente era classificata “D industriale” per un totale di circa mq. 49.000, di cui mq. 30.000 occupati dall’impianto di produzione e 19.000 classificati come area edificabile ad uso industriale. L’area adiacente di mq. 85.000 era classificata “F a verde agricolo”. Lo stabilimento Italmatch rientra fra le attività a rischio rilevante ai sensi del D.Lgs. n.334/1999 ed è stato sottoposto a un intervento di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale ex DM n. 471/99. 2.1. Coerentemente, perciò, l’area occupata dallo stabilimento Italmatch, nelle planimetrie del nuovo PRG di Spoleto parte strutturale, è classificata come zona per “attività produttive” (come era previsto nel previgente P.R.G.) e nella cartografia relativa allo stato di progetto l’area è classificata come “MCP macrozona di consolidamento (prevalentemente produttiva)”. Sempre nella stessa parte strutturale, le aree circostanti lo stabilimento sono classificate in parte “SdS Servizi e attrezzatture di quartiere di pertinenza di nuove zone residenziali” e in parte “MTRP macrozone della trasformazione assoggettate a processi di perequazione (prevalentemente residenziali)”.

2.2. Ai sensi dell’art. 2, co. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG strutturale, le macrozone del consolidamento, dove è inserita l’area dello stabilimento, Sono definite “zone con tessuti esistenti di formazione recente prevalentemente residenziali per servizio e/o prevalentemente produttive soggetti a consolidamento e trasformazione”. Ai sensi dell’art. 54 delle NTA al PRG strutturale, le macrozone del consolidamento si articolano (tra le altre) in “MCP parti del territorio prevalentemente produttivi sostanzialmente compiuti e/o da consolidare” e “MCP° ambiti prevalentemente produttivi da consolidare e/o trasformare”.

2.3. Secondo l’art. 57 co. 1 delle stesse NTA al PRG strutturale (disciplina generale delle macrozone del consolidamento), le macrozone del consolidamento produttivo sono assimilate alle zone omogenee “D” del DM 1444/68 e sono distinte in [MCP] Macrozone del Consolidamento Produttivo e [MCP°] Macrozone prevalentemente produttive da consolidare o da trasformare.

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