Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-08-04, n. 201703898

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-08-04, n. 201703898
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703898
Data del deposito : 4 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2017

N. 03898/2017REG.PROV.COLL.

N. 00125/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2012, proposto da:
Antonio D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato S S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Clelia Garofolini, n. 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 441/2011, resa tra le parti, concernente diniego del diritto alla corresponsione indennità di trasferimento.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati S. Rapisarda;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Sardegna l’odierno appellante invocava l’annullamento del provvedimento del 3.2.2004 di diniego del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento, con recupero di quanto già in precedenza corrisposto indebitamente.

2. Il primo giudice respingeva il ricorso, rilevando che non fosse applicabile al suo caso, come previsto dall’atto impugnato, il dettato dell’art. 1 della L. n. 86 del 29 marzo 2001.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, lamentando che: a) la motivazione del TAR sarebbe corretta se il ricorrente avesse invocato il trattamento economico previsto dall’art. 1, l. n. 100/1987, ma la fattispecie in questione ricadrebbe sotto l’ombrello dell’art. 1, l. 86/2001, che si applicherebbe all’appellante, dal momento che egli in quanto vincitore di concorso per la quota di riserva fruirebbe di una continuità della prestazione di servizio. Circostanza quest’ultima che gli consentirebbe di beneficiare dell’indennità prevista dal citato art. 1, che porrebbe quale unica condizione che il trasferimento di autorità sia presso un’altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Tanto a prescindere dalla posizione giuridica del militare, in conformità a quanto avrebbero sancito alcuni pareri resi da questo Consiglio in sede consultiva;
b) il TAR avrebbe omesso di motivare sul denunciato eccesso di potere, anche per disparità di trattamento, discendente dal fatto che con parere della Direzione Generale per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 e con circolare della Direzione territoriale di amministrazione del Comando III Regione Aerea dell’Aereonautica Militare avesse affermato un principio opposto a quello contenuto nell’atto impugnato.

4. In data 7 dicembre 2012 si costituisce in giudizio l’amministrazione appellata.

5. Nelle successive difese l’appellante insiste nelle proprie conclusioni.

6. L’appello è infondato e non può essere accolto.

6.1. È bene ribadire come già precisato dalla pronuncia impugnata che l’odierno appallante: I) è stato nominato “ufficiale di complemento” il 14.9.1999 (ferma biennale con decorrenza 14.11.2000 presso il 21° Gr. R.A.M. di Grosseto);
II) è stato nominato sottotenente con decorrenza 10.10.2001 (vincitore di concorso in S.P.E.);
III) è stato inviato alla frequenza del corso SPE presso la Scuola di Guerra Aerea di Firenze (dal 21.1 al 7.5.2002);
IV) è stato assegnato (quale prima sede di servizio permanente) a Cagliari -5° Gruppo Manutenzione TLC.

Tanto premesso occorre rammentare che secondo l’art 1, comma 1, l. 86/2001, nel testo vigente all’epoca di adozione dell’atto impugnato: “ Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi ”.

È evidente che l’ambito soggettivo di applicazione della norma è tale da estendersi al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente. Nella fattispecie, come correttamente, individuato dal primo giudice l’odierno appellante non rientra in nessuna delle descritte categorie, dal momento che quest’ultimo al tempo in cui è stato destinato alla prima sede di servizio aveva la qualifica di ufficiale di complemento, quindi, non era in servizio permanente. Tanto è vero che il trasferimento è avvenuto tra la sede in cui ha svolto il corso SPE e la prima sede di servizio.

Pertanto, risulta destituita di fondamento la prospettazione dell’appellante secondo la quale sarebbe del tutto indifferente la posizione giuridica del militare. Ovvero la diversa considerazione che dovrebbe apprezzarsi la continuità di servizio nei confronti della stessa amministrazione.

La giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, (cfr. ex plurimis , Cons. St., n. 3163/2012) ha chiarito a più riprese che il trattamento economico di favore di cui all'art. 1 della legge n. 86 del 2001 è riconosciuto in relazione ad un trasferimento del militare disposto d'ufficio in una sede diversa da quella di appartenenza e tanto al dichiarato scopo di alleviare i disagi propri di uno spostamento d'autorità.

Nella fattispecie, invece, l’appellante in questione al termine del corso di SPE ha ottenuto dall’amministrazione l’indicazione della prima sede di servizio. Pertanto, non ha subito un trasferimento d’autorità, ma ha goduto dell’indicazione fisiologica della prima sede di servizio.

6.2. Non merita condivisione neanche la censura inerente il denunciato eccesso di potere a fronte del diverso avviso contenuto nel parere della Direzione Generale per il Personale Militare del 2 gennaio 2003 e nella circolare della Direzione territoriale di amministrazione del Comando III Regione Aerea dell’Aereonautica Militare.

L’interpretazione offerta con gli atti in questione, infatti, non risulta essere legittima, sicché non può imputarsi all’atto impugnato la presenza di un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o per disparità di trattamento, dal momento che quest’ultimo ha sposato un’esegesi conforme alla disciplina legislativa. Sicché non si può chiedere all’amministrazione di continuare a serbare un’interpretazione contra legem , invocando il principio di non contraddizione o quello di parità di trattamento.

7. L’appello in esame merita, quindi, di essere respinto. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell’odierno grado di giudizio.

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