Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-07-15, n. 201904973
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Pubblicato il 15/07/2019
N. 04973/2019REG.PROV.COLL.
N. 02539/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2019, proposto da
INFIN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
A O, B A, G F, P C, non costituiti in giudizio;
M B, D C, N C, G P C, S C, C D D, C D G, I D, A F, F G, O L, S P M, L M, G Mo, Andrea Miraglia, Lucia Morganti, Savino Antonio Palermo, Luca Porcelli, Gonzalo Rodriguez Fernandez, Enrico Serra, Vladimir Shpakov, Alessandro Tarasio, Domenico Torresi, Salvatore Viola, Barbara Demin, Giovanni Gallucci, Oleksandr Starodubtsev, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 2240/2019, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
- dei provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del d.lgs n. 75/2017 per mancanza del requisito di cui alla lett. c) nella parte in cui il triennio di anzianità dei ricorrenti risulta formato sia da contratti a tempo determinato e da altri contratti flessibili.
nonché
- della delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l'INFN ha disposto di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, nella parte in cui esclude il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili;
- della medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione delle domande di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione esclusivamente per il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell'INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato ed
altri contratti flessibili e che, in base alle circolari ministeriali devono rientrare (come il personale in possesso dei soli contratti a tempo determinato), nell'ambito della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, co. 1 del D.Lgs n. 75/2017;
- dell'avviso di procedura allegato alla suddetta delibera nella parte in cui limita la presentazione delle domande al solo personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio con contratti di lavoro a tempo determinato escludendo il personale in possesso sia di contratti a tempo determinato sia di altri contratti flessibili;
- del modello di domanda nella parte in cui si impone al candidato di dichiarare di essere in possesso soltanto di contratti di lavoro a tempo determinato;
- nonché di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti.
e per l'adozione di misura cautelare volta a:
- ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso alla procedura di stabilizzazione di cui alla delibera impugnata anche al personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio in quanto destinatario sia di contratti di lavoro a tempo determinato sia di altri contratti flessibili, in adempimento alle circolari ministeriali n. 3 del 23.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018, richiamate tra i visto
ed i considerato dalla medesima delibera impugnata;ordinare altresì all'Amministrazione resistente di considerare validamente presentate le domande di partecipazione alla procedura.
nonché per l'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata:
- del diritto di parte ricorrente a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa con conseguente obbligo di adozione dei relativi provvedimenti di ammissione alla stessa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di M B e di D C e di N C e di G P C e di Corradetti Stefano e di C D D e di C D G e di I D e di A F e di F G e di O L e di S P M e di L M e di G Mo e di Andrea Miraglia e di Lucia Morganti e di Savino Antonio Palermo e di Luca Porcelli e di Gonzalo Rodriguez Fernandez e di Enrico Serra e di Vladimir Shpakov e di Alessandro Tarasio e di Domenico Torresi e di Salvatore Viola e di Barbara Demin e di Giovanni Gallucci e di Oleksandr Starodubtsev;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, l’avvocato Francesco Americo e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio, gli odierni appellati impugnavano i provvedimenti di esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 del d.lgs n. 75/2017 per mancanza del requisito di cui alla lett. c) nella parte in cui il triennio di anzianità dei ricorrenti risulta formato sia da contratti a tempo determinato e da altri contratti flessibili, nonché la delibera n. 11696 del 16.05.2018 nella parte in cui l'INFN ha disposto di avviare la procedura per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, co. 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso l'INFN alla data del 22 giugno 2017 e inquadrato nei profili di ricercatore e tecnologo, nella parte in cui esclude il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti flessibili, la medesima delibera nella parte in cui, limitando la possibilità di presentazione delle domande di cui alla suddetta procedura di stabilizzazione esclusivamente per il personale che soddisfa il requisito del triennio di anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato, di fatto esclude il personale dell'INFN che soddisfa il suddetto requisito con contratti di lavoro a tempo determinato ed altri contratti flessibili, l'avviso di procedura, il modello di domanda nonché ogni altro presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per i ricorrenti.
I ricorrenti, con il ricorso introduttivo, hanno rappresentato di essere tutti dipendenti dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con diversi anni di precariato superiori a 36 mesi avendo intrattenuto rapporti di lavoro con il suddetto Ente formalizzati sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altre forme di contratto flessibili.
Quindi assumevano di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, co. 1 del d.lgs. n. 75/2017 nonché dalle circolari ministeriali n. 3/2017 e n. 1/2018 e, pertanto, vantavano il legittimo interesse a partecipare alla procedura di stabilizzazione indetta dall’INFN.
Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo che “il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la Circolare 23 novembre 2017 n. 3/17...” avesse “dettato gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” , precisando che “Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale” (punto 3.2., lett. c)” e che “nel paragrafo dedicato agli enti di ricerca, sia pure con specifico riguardo alle prestazioni svolte in base a contratti di assegno di ricerca, la Circolare in disamina specifica che “l’ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile, di cui all’articolo 20, comma 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca” (Circolare n. 3/2017, punto 3.2.7.)” .
Sulla base di tali considerazioni, concludeva affermando che “gli atti impugnati confliggono con le ricordate disposizioni della Circolare n. 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione” .
Il Collegio aggiungeva, inoltre, che “le disposizioni in parola appaiano consonanti con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oggi denominato contratto a progetto, ovvero di un assegno di ricerca, rapporti tutti che in realtà, in disparte il nomen iuris, configurano comunque una prestazione d’opera contrassegnata da elementi di subordinazione, dalla continuità ed esclusività delle prestazioni e dall’impiego di mezzi ed attrezzature nella disponibilità del datore di lavoro nonché nella natura fissa della retribuzione, corrisposta oltretutto a cadenza determinate, solitamente mensili, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo di questi. Indici tutti che la giurisprudenza ha sempre richiesto onde qualificare un rapporto asseritamente autonomo o di collaborazione, come invece celante una sostanziale subordinazione (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav., 10 luglio 2015 n. 14434;Tribunale Milano, Sez. Lav., 31 maggio 2018 n. 1452)” .
Avverso la sentenza ha interposto gravame l’INFIN, articolando tre motivi d’appello.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati, per resistere al gravame.
All’udienza del 27 giugno 2019, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, l’appellante si duole dell’omessa pronuncia del primo giudice circa la formulata eccezione di inammissibilità del giudizio.
L’Amministrazione, in via preliminare, costituendosi in giudizio in primo grado, aveva eccepito che con l’atto introduttivo del giudizio di cui al NRG 12123/2018 i ricorrenti avevano impugnato i medesimi atti e formulato le medesime domande già proposte con precedente giudizio incardinato sempre dinanzi al TAR Lazio – Roma, individuato al NRG 7233/2018 che il TAR, con sentenza n. 9372 del 12.9.2018 aveva dichiarato “inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, c.p.a.” .
L’instaurazione del nuovo giudizio comporterebbe l’elusione della prima sentenza.
2. L’eccezione di inammissibilità è infondata.
Con il primo ricorso (definito con la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione), sono state impugnate le delibere e gli atti di indizione della procedura di stabilizzazione mentre, con il ricorso avente