Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-06-06, n. 201903833
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Pubblicato il 06/06/2019
N. 03833/2019REG.PROV.COLL.
N. 00222/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 222 del 2019, proposto da
Properzi &A S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Enrico Tonelli in Roma, piazza Barberini, n.12;
contro
Valle Umbra Servizi S.p.a, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, via G. P. da Palestrina, n.19;
nei confronti
O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P. &C., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima, n. 679 del 2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valle Umbra Servizi S.p.a. e di O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P. &C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati G C, Tomasetti in dichiarata delega dell'avvocato M P, Marco Mariani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Valle Umbra Servizi S.p.a. indiceva una gara d’appalto relativa al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parco automezzi, per un periodo di 24 mesi ed un importo complessivo di € 3.440.000,00, suddiviso in otto lotti funzionali, da aggiudicarsi attraverso il criterio del minor prezzo.
Properzi &A s.r.l. partecipava alla gara per il lotto n. 1, relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del settore igiene custoditi presso la sede operativa di Foligno, via Bianca - mezzi pesanti, di importo pari ad € 1.900.000,00;per il medesimo lotto concorreva, altresì, la società O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P. &C., che veniva dichiarata aggiudicataria con provvedimento del 5 luglio 2018.
Avverso la determinazione di aggiudicazione della gara alla controinteressata Properzi &A s.r.l. proponeva ricorso innanzi al Tar Umbria, che con la sentenza indicata in epigrafe lo respingeva, ritenendo infondate le doglianze circa l’incompetenza del presidente della VUS, la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e l’asserita illegittimità dell’offerta economica dell’aggiudicataria per aver proposto un prezzo pari a €. zero in ordine alla voce “prezzo a corpo” per le prove di prerevisione (prova a freni e giochi).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Properzi &A s.r.l., deducendo i seguenti motivi:
1) erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di eccepita carenza di potere e/o incompetenza del presidente della stazione appaltante ad adottare il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto;erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di eccepita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 del disciplinare di gara;erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del Codice contratti pubblici;eccesso di potere, ingiustizia manifesta;
2) erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 15.1 e 17 del disciplinare di gara;erroneità e/o illegittimità della sentenza in punto di eccepita violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 97 del Codice contratti pubblici;irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste;eccesso di potere, disparità di trattamento;violazione del principio di proporzionalità.
Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello Valle Umbra Servizi S.p.a. e O.M. S.n.c. di Prato A. Marani P. &C.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 18 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con la prima censura si deduce l’erroneità della sentenza per aver respinto il motivo concernente l’assunta incompetenza del presidente della VUS e la mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016.
L’appellante sostiene che dall’esame della documentazione versata in atti si evincerebbe che il presidente della VUS aveva solo il potere di sottoscrizione del provvedimento di aggiudicazione, ma non di approvazione degli atti presupposti, che, invece, spettava al Consiglio di Amministrazione, quale organo investito di tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e di tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, o al dirigente dell’ufficio appalti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice degli appalti.
Sul punto la sentenza ha statuito che: “ per quanto riguarda l’asserita incompetenza del presidente della stazione appaltante a provvedere in ordine all’aggiudicazione del servizio oggetto di gara, è sufficiente rilevare che tale affermazione risulta smentita in atti dalla delibera del C.d.A. della Valle Umbra s.p.a. n. 27 del 17 aprile 2018, recante, al punto 7, l’autorizzazione del “Presidente alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione, dei relativi contratti di appalto e, ricorrendone le condizioni, degli eventuali sub appalti per i lotti n. 1, n. 2 e n. 7, dando atto che per i restanti lotti detti provvedimenti e contratti rientrano nei poteri attribuiti al Direttore W R ”.
A parere dell’appellante, la mera delega alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione conferita dalla delibera del C.d.A. della Valle Umbra S.p.a. n. 27 del 17 aprile 2018 non potrebbe equivalere al conferimento di poteri in ordine all’esame, approvazione ed adozione della proposta e dell’atto di aggiudicazione;da quel documento non si evincerebbe, infatti, in alcun modo, che l’autorizzazione a sottoscrivere contemplasse anche l’approvazione degli atti di gara e l’attribuzione di poteri corrispondenti a quelli riconosciuti in capo al dirigente o al CdA.
La censura non coglie nel segno.
Merita conferma infatti, quanto affermato dal Tar in relazione all’espresso conferimento al presidente della VUS dei poteri relativi alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione e di stipulazione del contratto del lotto 1 della gara derivanti dalla delibera del C.d.A. della Valle Umbra S.p.a. n. 27 del 17 aprile 2018, che testualmente dispone: “ Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, con atto n. 27 adottato nella seduta del 17 aprile 2018, delibera …
7. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei provvedimenti di aggiudicazione, dei relativi contratti di appalto e, ricorrendone le condizioni, degli eventuali subappalti per i lotti n. 1, n. 2 e n. 7;dando atto che per i restanti lotti detti provvedimenti e contratti rientrano nei poteri attribuiti al Direttore W R ”.
Dall’inequivoco tenore letterale si evince che tutti i poteri relativi ai provvedimenti di aggiudicazione, ai relativi contratti di appalto e, ricorrendone le condizioni, agli eventuali subappalti, oltre che la sottoscrizione degli stessi, rientrano nella competenza del presidente della VUS per i lotti nn. 1, 2 e 7, mentre rientrano in quella del Direttore W R i restanti lotti;sarebbe del resto irragionevole delegare al presidente della VUS un semplice potere di firma, che già possiede, peraltro, nella sua qualità di legale rappresentante della Società, se a ciò non corrispondesse il sostanziale potere di approvazione degli atti della gara secondo la procedura di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 50 del 2016.
La deliberazione succitata chiarisce invero che il potere delegato è complessivo e che la distinzione tra la delega al presidente della VUS e quella al direttore dell’ufficio contratti rinviene la sua unica ragione nel valore dei lotti di gara.
Riguardo, invece, al secondo profilo di doglianza, che concerne l’assunta violazione degli artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la mancata effettuazione delle verifiche sul possesso dei necessari requisiti di qualificazione, la stessa è stata respinta dal tribunale così motivando: “ A medesime conclusioni deve giungersi in ordine alla mancata effettuazione delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, trattandosi anch’essa di affermazione smentita in atti dalla comunicazione all’aggiudicataria da parte del direttore generale del servizio appalti della stazione appaltante, nella quale si rappresenta che “ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventerà efficace appena sarà terminata la verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione;l’efficacia dell’aggiudicazione Vi verrà comunicata”.