Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-08-10, n. 201104772

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-08-10, n. 201104772
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201104772
Data del deposito : 10 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00569/2011 REG.RIC.

N. 04772/2011REG.PROV.COLL.

N. 00569/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2011, proposto da:
Societa' Consorcasa Regione Lazio Coop. a r.l., Fiore di Verbena s. r.l., Pao.Mar s. r.l., Immobiliare Tuscolana 1976 s r.l., Edilizia Residenziale Nomentana s. r.l., Emma Natili, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Pallottino, Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in RO, via Oslavia N.12;



contro

RO PI, rappresentata e difesa dall'Andrea Magnanelli, domiciliata per legge in RO, via Tempio di Giove 21;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 33208/2010, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE GIUDICATO SENTENZA 33208/2010 TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE II - PAGAMENTO SOMMA A TITOLO INDENNITA' DI ESPROPRIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di RO PI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Pallottino, Alessandra Sandulli, nonché l'avv. Luigi D'Ottavi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’appello in esame, la società cooperativa Consorcasa Regione Lazio e gli altri soggetti indicati in epigrafe impugnano la sentenza 5 novembre 2010 n. 33208, con la quale il TAR Lazio, sez. II, ha accolto”nei limiti e nei termini di cui in motivazione” il loro ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 10 novembre 2008 n. 4565 della Corte di Appello di RO.

Tale sentenza ha determinato l’indennità di esproprio loro spettante nella misura di Euro 20.747.187,18, oltre interessi legali, dalla data del 30 aprile 1996 alla sentenza.

Le somme dovute sono state successivamente determinate dagli attuali appellanti, con atto di diffida ad eseguire e messa in mora, ex art. 90 R.D. n. 642/1907, in Euro 20.747.187,18, a titolo di indennità di esproprio; Euro 9.087.948,22, quali interessi legali dalla data del 30 aprile 1996 alla sentenza; Euro 120.852,00 a titolo di spese legali,liquidate in sentenza, accessori di legge e spese di CTU.

La sentenza appellata ha affermato:

- a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 78 d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, e del relativo DPCM di attuazione 4 luglio 2008, per tutte le obbligazioni contratte dal Comune di RO anteriormente all’istituzione della Gestione Commissariale (28 aprile 2008), nonchè per tutte quelle contratte alla data di emanazione del citato DPCM, trovano applicazione l’art. 248, commi 2,3,4 e 255, comma 12, d. lgs. n. 267/2000, di modo che è impedita “categoricamente la coltivazione di azioni esecutive nei confronti dell’Ente, per debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”, precisandosi (ai sensi dell’art. 4, comma 8-bis, d.l. n. 2/2010, conv. in l. n. 42/2010), che “la gestione commissariale del Comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008 anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”;

- atteso la natura “determinativa” della sentenza della quale si chiede l’ottemperanza, “è all’epoca del fatto o atto che occorre avere riguardo per verificare l’assoggettamento dell’obbligazione dallo stesso derivante al regime della gestione commissariale, nella specie sicuramente posto in essere in epoca anteriore al 28 aprile 2008”;

- “l’inadempienza dell’amministrazione, tenuto conto della portata che assume nella vicenda de qua la dichiarazione di dissesto finanziario relativamente al Comune di RO nonché delle disposizioni contenute nei DPCM 4 luglio 2008 e 5 dicembre 2008 comporta l’accoglimento del ricorso proposto dalla parte ricorrente nei seguenti termini (e limiti) per cui va ordinato al Comune di RO di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Apppello di RO n. 4565/08 . . . provvedendo alla ricognizione nel bilancio dell’ente della presenza di somme disponibili per il pagamento anche di spese legali e/o di crediti e, conseguentemente, ordinandosi il pagamento di quanto dovuto; in caso di esito negativo della suindicata indagine, provvedendo all’inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto all’odierna parte ricorrente a titolo di capitale, accessori e spese”.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) violazione del giudicato; violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nonché conseguente violazione art. 43 Cost. e dell’art. 37 DPR n. 327/2001, in merito al diritto dei proprietari espropriati ad ottenere un equo indennizzo per l’ablazione subita; ciò in quanto “la pronuncia del giudice di I grado, di fatto, ha inibito ai ricorrenti di ottenere il conseguimento reale, e non soltanto di principio, dell’utilità riconosciutagli dalla sentenza della Corte d’Appello di RO”; invece, “il TAR ha, di fatto, accolto il ricorso ma, nella sostanza, ha negato alle odierne appellanti effettiva soddisfazione in quanto ha stabilito che “la dichiarazione di dissesto finanziario (del Comune) non può essere ignorata e ciò a prescindere dalla natura della sentenza che costituisce il giudicato”. In definitiva, il TAR avrebbe dovuto disporre realmente l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla pronuncia della Corte d’Appello di RO, ordinando al Comune di RO di pagare quanto indicato in detta pronuncia o mediante il bilancio ordinario o, al limite, anche mediante il bilancio straordinario, ma in entrambi i casi e non solo nel primo, entro un lasso di tempo ben determinato e disponendo, sempre per entrambi i casi, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza”;

b) violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito allo svincolo delle indennità provvisorie; violazione del giudicato; poiché “la novella legislativa del 2010 non avrebbe potuto in ogni caso essere applicata almeno con riferimento a quella parte di somme a suo tempo determinata e certamente depositata dal Comune di RO come indennità provvisoria attualmente giacente presso il MEF” (precisamente Euro 657,905,00, “i quali essendo già da tempo usciti dalle casse del Comune costituiscono un debito già assolto (anche se antecedente al 28 aprile 2008). Al contrario il TAR “non ha posto alcuna differenza tra le somme già versate dal Comune e quelle ancora da versare a seguito della determinazione giudiziale dell’indennità”, ordinando per entrambe la ricognizione nel bilancio ordinario e, in caso di esito negativo, ha ordinato l’inserimento nella massa passiva”;

c) ulteriore violazione art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in merito al pagamento delle spese legali indicate nella sentenza della Corte d’Appello n. 4565/2008; violazione del giudicato; ciò in quanto il TAR ha omesso di pronunciarsi, laddove, stante la condanna al pagamento delle spese di giudizio, “il diritto riconosciuto dall’art. 91 c.p.c. sorge incontestabilmente con la sentenza e non prima, per cui nel caso di specie trattasi di un’obbligazione che certamente non deriva da atti o fatti posti in essere prima dell’aprile 2008”.

Dopo aver, dunque, richiesto che questo Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, disponga concretamente per l’ottemperanza del Comune di RO alla sentenza della Corte di Appello n. 4565/2008, imponendo al Comune di pagare entro un termine prefissato e provvedendo da subito alla nomina di un Commissario ad acta, per il caso di perdurante inadempimento, gli appellanti, per l’ipotesi i cui si ritenesse applicabile al caso di specie l’art. 78 d.l. n. 112/2008, come modificato e integrato dall’art. 4, co. 8-bis, l. n. 42/2010, chiedono che di tali norme venga valutata “l’esatta portata in una chiave di lettura costituzionalmente orientata e, in ulteriore subordine, di sollevare questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 Cost.” (pagg. 20 – 47 appello).

Si è costituito in giudizio RO PI (già Comune di RO), che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’appello “considerato il venir meno della titolarità di una posizione debitoria di RO PI con riferimento al credito per cui si procede” e atteso che “la Gestione Commissariale è un autonomo organo governativo subentrato alla ordinaria amministrazione finanziaria del Comune di RO”; viene, in ogni caso, conclusivamente richiesto il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza in Camera di Consiglio, la causa è stata riservata in decisione.



DIRITTO

2. Il Collegio ritiene opportuno, al fine del migliore inquadramento delle questioni giuridiche proprie del presente giudizio procedere, innanzi tutto, ad una ricognizione della normativa applicabile nel caso di specie.

L’art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008 n. 133, recante “disposizioni urgenti per RO PI”, prevede tra l’altro:

“1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di RO PI ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di RO, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate

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