Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-24, n. 202005587

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-24, n. 202005587
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005587
Data del deposito : 24 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2020

N. 05587/2020REG.PROV.COLL.

N. 08595/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 8595 del 2010, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 57

contro

il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente appello l’interessato, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe che ne ha respinto il ricorso avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in data 16 agosto 2000, con cui il Ministero della difesa aveva disposto la sua cessazione dal servizio.

L’appellante, nel precisare che il ricorso di primo grado era diretto ad impugnare anche il parere reso dalla Commissione Valutazione e Avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, gli ulteriori pareri presupposti, le valutazioni periodiche negative e la sanzione di 15 giorni di consegna di rigore “ presupposta al procedimento ed irrogata in data -OMISSIS- ” deduce i seguenti motivi di appello:

a ) “ erroneità manifesta, omessa valutazione dei motivi di ricorso-difetto di motivazione ”;
sotto tale profilo l’appellante rileva che il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “ sanzione di 15 giorni di consegna di rigore datata -OMISSIS-, e la sanzione datata -OMISSIS-di 5 giorni di consegna di rigore tempestivamente contestate, confutate nel ricorso e chiaramente travolte dal giudicato penale che aveva chiarito la assoluta innocenza dell’appellante ”;
anzi, il primo giudice avrebbe “ affermato testualmente che il ricorrente non aveva MAI contestato le sanzioni che gli erano state comminate ”;
considerata la banalità delle altre sanzioni in passato irrogate nei suoi confronti, le suddette sanzioni di consegna di rigore per frequentazione di soggetti pregiudicati avrebbero costituito un pretesto ai fini della disposizione della cessazione dal servizio;

b ) “ illegittimità del procedimento impugnato ”: gli atti avversati sarebbero stati adottati in un “ ridottissimo ” arco temporale, nel presupposto, errato, che il ricorrente stesse commettendo reati con pregiudicati;
l’addebito della frequentazione di pregiudicati, contestato in data -OMISSIS-, oltre ad essere generico, faceva seguito ad altro analogo addebito che aveva portato all’irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore;
senza effettuare la debita istruttoria, l’udienza disciplinare era stata fissata per il -OMISSIS-OMISSIS- e il relativo procedimento si sarebbe concluso con l’irrogazione di un’illegittima sanzione recante la data del -OMISSIS-, predisposta, quindi, già prima della conclusione dello stesso procedimento disciplinare;
nello stesso torno di tempo, il ricorrente avrebbe dovuto difendersi anche dalla contestazione di aver subito una procedura esecutiva per il mancato pagamento di un debito contratto a sostegno dei familiari;
in definitiva, l’Amministrazione avrebbe posto “ in essere una sequenza di atti finalizzati in maniera ineluttabile a formare presupposto per la cessazione dal servizio ”, sulla base dell’erroneo assunto della frequentazione di pregiudicati al fine di commettere reati;

c ) “ violazione di legge. Illegittimità del procedimento impugnato ”: erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato adottato nel rispetto delle disposizioni di legge;
invece, il ricorrente era stato ammonito in data -OMISSIS-a cambiare comportamento con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbe stato avviato nei suoi confronti il procedimento per la cessazione dal servizio;
ma, solo dieci giorni dopo, sarebbe stato comunque avviato nei suoi confronti il procedimento per la cessazione dal servizio;
ciò, pur in mancanza di nuovi fatti, in quanto l’unico accadimento che si sarebbe verificato in tale lasso di tempo sarebbe stato costituito dall’irrogazione della sanzione “ in data -OMISSIS-OMISSIS- ”, riferita a fatti avvenuti tra il mese di marzo -OMISSIS-;
la circolare del Ministero della difesa in data 22 maggio 2000 prevedeva, anche per i sottoufficiali dell’Arma dei Carabinieri, che qualora un sottufficiale “ riporti successivamente la qualifica insufficiente, riferita ad un periodo di servizio di almeno un anno, il Comando di appartenenza dovrà giudicare se esistono obiettivi margini di recupero dell’interessato e rinnovare per iscritto l’ammonimento attendendo quindi l’esito di una nuova valutazione , ovvero l’avvio del procedimento disciplinare ”;
in base a tale disposizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto concedere al ricorrente un periodo di tempo non inferiore ad un anno per migliorare il proprio comportamento, invece di avviare il procedimento di cessazione dal servizio dopo dieci giorni, rendendo una mera finzione l’ammonimento;
dagli atti posti in essere dall’Amministrazione emergerebbe un’immagine del ricorrente, che non aveva mai riportato alcuna condanna penale, non corrispondente alla realtà e, la maggior parte delle sanzioni riportate in passato avrebbero riguardato minime mancanze.

2. Tanto premesso, il Collegio passa all’esame dell’appello.

Le censure dell’appellante devono essere affrontate nel loro complesso, in quanto incentrate sul provvedimento di cessazione dal servizio e sulla strumentalità, rispetto ad esso, delle sanzioni di consegna di rigore irrogate nel periodo immediatamente precedente all’adozione del medesimo provvedimento.

Va osservato che tale provvedimento è stato adottato ai sensi della l. n. 1168/1961, vigente all’epoca dei fatti, di cui l’art. 12, primo comma, lett. c), prevede che possa essere disposta la cessazione dal servizio del militare dell’Arma dei Carabinieri per “ scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore ” e l’art. 17, primo comma, dispone che “ il militare di truppa dell’Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo ”. Le due condizioni previste dall’art.12, comma 2, lett. c), della l. n. 1168/1961 ai fini della disposizione della cessazione dal servizio sono del tutto autonome, non dovendo ricorrere contemporaneamente lo “ scarso rendimento ” e le “ reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore ”, in quanto il provvedimento è giustificato dal ricorso di almeno una di tali condizioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3561).

Nella fattispecie, il tenore del provvedimento evidenzia che la cessazione dal servizio è stata disposta in ragione dello scarso rendimento del ricorrente. Di tale ragione si trova riscontro nella documentazione in atti. In particolare, lo “ Specchio valutativo ” n. -OMISSIS-, redatto dal Comandante della Stazione di appartenenza del ricorrente e sottoscritto dal revisore Comandante della Compagnia, qualifica il rendimento dell’interessato “ insufficiente ”, dopo aver evidenziato “ l’ulteriore decadimento ” del comportamento del militare rispetto al passato. Tale documento reca la data del -OMISSIS-.

Ebbene, la valutazione dello scarso rendimento dell’appellante riguarda periodi ben precedenti a quello dell’irrogazione delle contestate sanzioni di consegna di rigore, anche considerando i giudizi negativi risultanti dal foglio caratteristico e matricolare: pertanto, tale circostanza destituisce di fondamento la tesi del ricorrente in merito alla pretestuosità delle suddette sanzioni ai fini della disposizione della dispensa dal servizio. Solo in questi limiti le sanzioni in questione risultano impugnate in primo grado e ad esse si riferisce la sentenza impugnata, laddove si afferma che “ le argomentazioni attoree volte ad inquadrare il provvedimento ‘de quo’ in un contesto di arbitrii di carattere persecutorio (di cui il ricorrente sarebbe stato vittima) sono, a dir poco, generiche e non documentate ”.

Sono altresì infondate: la censura di illegittimità della sanzione recante la data del -OMISSIS-, essendo evidente che tale data costituiva un errore materiale, tanto che lo stesso ricorrente aveva sottoscritto il relativo atto senza nulla eccepire (nella nota -OMISSIS- in data 1-OMISSIS-, indirizzata al ricorrente, l’Ufficio Segreteria e Personale della Regione Carabinieri Umbria aveva precisato che “ il foglio nr. -OMISSIS-reca erroneamente la data del -OMISSIS- ed in calce a tale foglio la S.V., per notifica, ha apposto sotto a stessa data del -OMISSIS- alle ore 14,00 la propria firma ” precisando che “ il palese errore di battitura non rilevato neppure dalla S.V. che, in calce, vi ha apposto la propria firma, non inficia assolutamente gli effetti del provvedimento il quale comunque, decorre dal -OMISSIS-OMISSIS-, ovvero da quando le è stata inflitta la sanzione disciplinare di rigore ”);
nonché la censura secondo la quale la medesima sanzione avrebbe costituito un pretesto per disporre la cessazione dal servizio del ricorrente dopo solo dieci giorni dall’ammonimento, in quanto risulta in atti che l’interessato fosse stato in precedenza diffidato ben tre volte a cambiare comportamento, circostanza rimasta del tutto incontestata.

Giova ricordare la giurisprudenza di questo Consiglio per cui “ in ambito militare la dispensa dal servizio per incapacità o insufficiente rendimento è correlata ad un percorso di formazione ed un tipo di valutazione analogo ai giudizi annuali sullo svolgimento della carriera dell'impiegato pubblico, anch’essi rivolti a valutare l'attività svolta nel periodo considerato e connotati come una tipica procedura di salvaguardia del buon andamento dell'azione amministrativa, rivolti non tanto a sanzionare singoli episodi, bensì a scandire ed a garantire il regolare funzionamento e/o la compatibilità con il servizio dovuto, dell’attività prestata, attraverso un apprezzamento del complesso dei profili personali, professionali ed operativi che connotano la sua condotta ” (Cons. Stato, sez. II, 15 giugno 2020, n. 3848).

Dunque, i motivi di appello riportati sub 1 devono essere rigettati in quanto infondati.

3. Per quanto sopra esposto l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

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