Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-09-24, n. 202005587
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2020
N. 05587/2020REG.PROV.COLL.
N. 08595/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 8595 del 2010, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n. 57
contro
il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello l’interessato, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe che ne ha respinto il ricorso avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in data 16 agosto 2000, con cui il Ministero della difesa aveva disposto la sua cessazione dal servizio.
L’appellante, nel precisare che il ricorso di primo grado era diretto ad impugnare anche il parere reso dalla Commissione Valutazione e Avanzamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, gli ulteriori pareri presupposti, le valutazioni periodiche negative e la sanzione di 15 giorni di consegna di rigore “ presupposta al procedimento ed irrogata in data -OMISSIS- ” deduce i seguenti motivi di appello:
a ) “ erroneità manifesta, omessa valutazione dei motivi di ricorso-difetto di motivazione ”; sotto tale profilo l’appellante rileva che il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “ sanzione di 15 giorni di consegna di rigore datata -OMISSIS-, e la sanzione datata -OMISSIS-di 5 giorni di consegna di rigore tempestivamente contestate, confutate nel ricorso e chiaramente travolte dal giudicato penale che aveva chiarito la assoluta innocenza dell’appellante ”; anzi, il primo giudice avrebbe “ affermato testualmente che il ricorrente non aveva MAI contestato le sanzioni che gli erano state comminate ”; considerata la banalità delle altre sanzioni in passato irrogate nei suoi confronti, le suddette sanzioni di consegna di rigore per frequentazione di soggetti pregiudicati avrebbero costituito un pretesto ai fini della disposizione della cessazione dal servizio;
b ) “ illegittimità del procedimento impugnato ”: gli atti avversati sarebbero stati adottati in un “ ridottissimo ” arco temporale, nel presupposto, errato, che il ricorrente stesse commettendo reati con pregiudicati; l’addebito della frequentazione di pregiudicati, contestato in data -OMISSIS-, oltre ad essere generico, faceva seguito ad altro analogo addebito che aveva portato all’irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore; senza effettuare la debita istruttoria, l’udienza disciplinare era stata fissata per il -OMISSIS-OMISSIS- e il relativo procedimento si sarebbe concluso con l’irrogazione di un’illegittima sanzione recante la data del -OMISSIS-, predisposta, quindi, già prima della conclusione dello stesso procedimento disciplinare; nello stesso torno di tempo, il ricorrente avrebbe dovuto difendersi anche dalla