Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-18, n. 201602000

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-05-18, n. 201602000
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602000
Data del deposito : 18 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08747/2014 REG.RIC.

N. 02000/2016REG.PROV.COLL.

N. 08747/2014 REG.RIC.

N. 07713/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2014, proposto da:
Comune di Ala, rappresentato e difeso dall'avv. F D, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Maria Tripodi in Roma, viale delle Milizie, 4;

contro

N B, G B, rappresentati e difesi dagli avv. B L, S C, R Z, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Giuseppe Mazzini N. 73;



sul ricorso numero di registro generale 7713 del 2015, proposto da:
Comune di Ala, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Battista Martelli, F D, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, viale delle Milizie 4;

contro

N B, B Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv. B L, S C, R Z, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, viale Giuseppe Mazzini N. 73;

per la riforma

quanto al ricorso n. 7713 del 2015:

della sentenza del T.r.g.a. - della Provincia di Trento n. 00190/2015, resa tra le parti, concernente accertamento responsabilita' per inadempimento della convenzione urbanistica e risoluzione della stessa - risarcimento del danno

quanto al ricorso n. 8747 del 2014:

della sentenza del TRGA della Provincia Di Trento n. 00238/2014, resa tra le parti, concernente accertamento responsabilita' per inadempimento della convenzione urbanistica e risoluzione della stessa - risarcimento del danno


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di N B e di G B e di N B e di B Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Dalbosco, Lorenzi e Cavallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In relazione ad un Piano di lottizzazione di iniziativa privata approvato dal Comune di Ala con deliberazioni n.41/2002 e 12/2013 riguardante un’area sita in frazione Chizzola per l’edificazione di aree di loro proprietà, i sigg.ri B Nadia e B Giuseppe stipulavano con l’anzidetto Comune in data 25/3/2003 una convenzione urbanistica ai sensi dell’art.54 della legge provinciale n.22/1991, con la previsione di obblighi reciprocamente fissati in tale atto.

Più specificatamente, a fronte delle previsioni del PRG del Comune di Ala che individuava nella frazione Chizzola due aree residenziali di espansione da realizzarsi a mezzo di piano attuativo, denominate PL1 A e PL1 B, i predetti sigg.ri B , quali proprietari rispettivamente delle particelle 186/3 e 186/1 presentavano un piano di lottizzazione parziale nell’ambito del comparto PL1A , per lo sviluppo edificatorio di un’area di complessivi 2.008 mq con la prevista realizzazione di due edifici residenziali ( poi realizzati )

All’avvenuta autorizzazione di detto piano di lottizzazione di iniziativa privata faceva seguito la convenzione urbanistica di cui all’art. 54 della legge provinciale n.22 del 5/9/1991 stipulata a mezzo di atto del segretario comunale in data 25/3/2003 rep. n. 2255 che disciplinava gli oneri dei “contraenti” reciprocamente assunti in ordine alla concreta attuazione delle opere di attuazione del piano.

Successivamente, dopo varie vicende, i sigg.ri B , sul rilievo della avvenuta difficoltosa realizzazione dei due edifici per asserito mancato adempimento da parte del Comune degli obblighi derivanti dalla convenzione accessiva alla lottizzazione sopra indicata, proponevano ricorso ( n.304/2013) innanzi al TRGA di Trento per ottenere la condanna del Comune di Ala all’adempimento delle obbligazioni assunte ( quelle, in particolare, relative alla realizzazione della strada di accesso e delle opere infrastrutturali ) eventualmente la risoluzione della convenzione per inadempimento ed infine la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patiti.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 238/2014 parzialmente pronunciando sul ricorso così sttauiva :

accoglieva nei sensi di cui in motivazione con condanna del Comune di Ala alla restituzione e al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nelle somme quantificate e nei termini indicati in motivazione;

Disponeva relativamente alla determinazione della voce di danno costituita dall’invocato deprezzamento dei due immobili in relazione al fatto di essere serviti da una stradina interpoderale e non dalla strada di accesso concordata tra le parti, consulenza tecnica d’ufficio.

Il Comune di Ala con ricorso n. 8747/2014 ha impugnato la suddetta sentenza, ritenendola errata.

In particolare, a sostegno del proposto gravame, dopo una preliminare esposizione sulla natura e portata delle convenzione urbanistica stipulata, sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione e/o erronea applicazione degli arrtt.113.1 e 115 del codice di procedura civile;
violazione e/o erronea applicazione dell’art.112 cpc;
violazione e/o erronea applicazione dell’art.2907 codice civile e dell’art.99 cpc;
violazione e7o erronea applicazione dell’art. 2697;
violazione e/o erronea applicazione inoltre dei principia civilistici in tema di inadempimento e di risarcimento del danno ex contractu;
violazione ed erronea applicazione dei principia civilistici in tema di obbligazioni contrattuali e della loro interpretazione ;
violazione e /o erronea applicazione delle norme civilistiche sulla condizione sospensiva dei contratti e della loro interpretazione e sulla prescrizione;
violazione e7o erronea applicazione delle norme civilistiche in tema di contratto preliminare , nonché del correlato disposto dell’art.2932 cod.civ. ;
omessa pronuncia in ordine alle eccezioni sollevate dal Comune di Ala e alle difese dispiegate in giudizio;
difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso , carenza , erroneità, ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata anche in ordine all’iter logico –giuridico della stessa;
contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta;
manifesta incertezza e perplessità del decidere, omesso e/o erroneo apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove documentali ;difetto di istruttoria, difetto di istruttoria in relazione al principio dispositivo ( art.2907 cod. civ. e art.99 cpc.) ;

Violazione e/o erronea applicazione della disciplina degli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento recati dall’art.11 della legge n.241790;

Violazione e/o erronea applicazione di legge ( artt.44,45, 52 legge provinciale n.1/2008stante l’insussistenza di obbligo alcuno in capo alla p:a: alla predisposizione di un piano di assetto relativo alla parte di opere di urbanizzazione non ancora eseguite;

Violazione e/o erronea applicazione di legge ( art.1453 codice civile e ss.) in rapporto alla ritenuta inadempienza della convenzione da parte del Comune di Ala a fronte di un’asserita ma tuttavia non comprovata in atti adempienza dei privati lottizzanti ( inadimplenti non est adimplendum);

Violazione e7o erronea applicazione di legge , inoltre , in rapporto alla ritenuta inadempienza della convenzione da parte del Comune di Ala a fronte di una supposta adempienza dei privati lottizzanti , essendo già cessata la relativa obbligazione pattizia per impossibilità sopravvenuta ( artt. 1463- 1464 codice civile) e7o eccessiva onerosità sopravvenuta ( art.1467 codice civile9 per via di cause oggettive non imputabili all’Ente ( artt. 1256- 12589 codice civile 9 , stante la non prevedibilità di tali sopravvenienze all’atto della stipulazione della convenzione di lottizzazione de qua;
violazione e/o erronea applicazione ( att. 1256, 1258,1463, 1464, 14679 riguardo ad accadute sopravvenienze oggettive ed incolpevoli di fatti impedienti il verificarsi dell’inadempimento contrattuale;

Violazione e/o erronea applicazione dei principia civilistici sulle obbligazioni ed i contratti e dei principia civilistici che presiedono all’ermeneutica contrattuale , in riferimento alla costruzione giuridica del terzo alinea del primo comma dell’art. 5 della convenzione de qua inteso quale semplice rinvio alla normativa urbanistico- edilizia ed al relativo ius variandi , anziché come pattuizione adeguativa alla situazione fattuale in essere;

Violazione e/o erronea applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso, erroneità , contraddittorietà, ed insufficienza della stessa;

Violazione e/o erronea applicazione di legge per difetto assoluto di mo0tivazione ed , in ogni caso, carenza , erroneità in fatto e in diritto , illogicità, perplessità, insufficienza ed ingiustizia della motivazione anche in ordine all’iter logico- giuridico seguito dal giudice di prima istanza , particolarmente in ordine al rilevato difetto di istruttoria e di omessa valutazione delle prove documentali e alla violazione del riparto dell’onere probatoria ( art. 2697 codice civile ).

Motivi di impugnazione e censure avverso il risarcimento dei danni disposto nella sentenza appellata .

Intanto il TRGA nel definire parte della domanda di risarcimento danni e precisamente la quantificazione della voce di danno da essi subito per il deprezzamento dei due immobili realizzati negli anni 2004 e 2006 , con sentenza n. 190/2015 dopo aver acquisito le risultanze delle operazioni peritali eseguite dal CTU all’uopo nominato , definitivamente pronunziando sul ricorso n. 304/20213 condanna va il comune di Ala al risarcimento del danni per il predetto titolo a favore dei ricorrenti nelle somme indicate in motivazione.

Il Comune di Ala con il ricorso in appello n. 7713 /2015 ha impugnato la suindicata sentenza, denunciandone la erroneità.

In particolare ,a sostegno di tale secondo gravame dopo diffuse disquisizioni in ordine alla natura della convenzione di lottizzazione, alla irrisolubilità per inadempimento della predetta convenzione e alla consequenziale irrisarcibilità del danno da asserito inadempimento contrattuale, sono stati dedotti i seguenti motivi:

Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 11 della legge n.241/90;
violazione e/o erronea applicazione degli artt.1321, 1322, 1323, 21325, 1343;
violazione e/o erronea applicazione delle diposizioni del codice civile sulla risoluzione per inadempimento contrattuale ( art.1453 codice civile);
consequenziale difetto assoluto di motivazione ed , in ogni caso, carenza , erroneità, ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata anche in ordine all’iter logico- giuridico della stessa;
contraddittorietà , illogicità ed ingiustizia manifesta;
manifesta incertezza e perplessità del decidere;
omesso ed erroneo apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove documentali ;
difetto di istruttoria anche in relazione al principio dispositivo ( art. 2907 cod. civ. ed art. 99 cpc);

Violazione e/o erronea applicazione, comunque , degli articoli del codice civile sulla condizione ( art.1353 e ss ) e sull’interpretazione ( art. 1362 e ss );
consequenziale difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso, carenza, erroneità, ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata anche in ordine all’iter logico- giuridico della stessa sul punto;
contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta;
manifesta incertezza e perplessità del decidere;
omesso ed erroneo apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove documentali;
difetto di istruttoria anche in relazione al principio dispositivo ( art.2907 codice civile e art. 99 cpc. );

Violazione e/o erronea applicazione, comunque, degli articoli del codice civile sull’ inadempimento delle obbligazioni ( artt.1218 e ss codice civile;
art. 1453 ess codice civile);
consequenziale difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso, carenza , erroneità, ed insufficienza della sentenza appellata anche in ordine all’iter logico- giuridico della stessa sul punto;
contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta ;
manifesta incertezza e perplessità del decidere;
omesso ed erroneo apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove documentali difetto di istruttoria ,anche in relazione al principio dispositivo ( art. 2907 codice civile;
art. 99 codice civile 9);

Violazione e/o erronea applicazione dehgli artt. 113.1 e 115 del codice di procedura civile;
violazione e/o erronea applicazione dell’art.112 cpc;
violazione e/o erronea applicazione dell’art.2907 codice civile e dell’art. 99 cpc.;
violazione e/o erronea aplicazione dell’art.2697 codice civile;
violazione e/o erronea applicazione inoltre dei principia civilistici in tema di inadempimento e di risarcimento del danno ex contractu ;
violazione e/o erronea applicazione dei principia civilistici in tema di obbligazioni contrattuali e delle loro interpretazione, violazione e/o erronea applicazione delle norme civilistiche sulla condizione sospensiva dei contratti e della loro interpretazione e sulla prescrizione;
violazione e/o erronea applicazione delle norme civilistiche sul contratto preliminare nonché del correlato disposto dell’art.2932 codice civile;
omessa pronunzia sulle eccezioni sollevate dal comune di Ala ed alle difese da esso spiegate in giudizio;
difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso, carenza , erroneità, ed insufficienza della motivazione della sentenza appellata anche in ordine all’iter logico- giuridico della stessa;
contraddittorietà, illogicità, ed ingiustizia manifesta ;
manifesta incertezza e perplessità del decidere;
omesso e/o erroneo apprezzamento e valutazione dei fatti e delle prove documentali;
difetto di istruttoria anche in relazione al principio dispositivo;

Violazione e/o erronea applicazione della disciplina degli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento ex art.11 legge n.24!/90;

Violazione e/o erronea applicazione di legge ( artt. 44, 45 e 52 legge provinciale n.1/08, stante l’insussistenza di obbligo alcuno in capo alla p.a. alla predisposizione di un piano di assetto relativo alla parte di opere di urbanizzazione non ancora eseguite;

Violazione ed erronea applicazione di legge ( art. 1453 codice civile e ss. In rapporto alla ritenuta inadempienza della convenzione da parte del Comune di Ala a fronte di acclarate inadempienze dei privati lottizzanti ( inadimplenti non est adimplendum );

8) Violazione e/o erronea applicazione di legge;
ritenuta inadempienza della convenzione da parte del Comune di Ala a fronte di una supposta adempienza dei privati lottizzanti , essendo già cessata la relativa obbligazione pattizia per impossibilità sopravvenuta ( artt. 1463- 1464 codice civile) e/o eccessiva onerosità sopravvenuta ( art.1467 codice civile ) per via di cause oggettive non imputabili all’amministrazione( artt. 1256- 1258codice civile ) stante la non prevedibilità di tale sopravvenienze all’atto della stipulazione della convenzione di lottizzazione de qua;
inoltre violazione e/o erronea applicazione di legge ( artt. 1256, 1258,1463,1464, 1467 codice civile 9 relativamente a medio tempore verificatesi sopravvenienze oggettive ed incolpevoli di fatti impedienti il verificarsi del supposto impedimento contrattuale ( censure articolate su tre subparagrafi );

9)– erroneamente rubricato come 10°- violazione ed erronea applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione;
erroneità , contraddittorietà ed insufficienza della stessa

10)– erroneamente indicato come 11° - Violazione e/o erronea applicazione di legge per difetto assoluto di motivazione ed in ogni caso, carenza, erroneità in fatto e in diritto;
illogicità, perplessità, insufficienza e ingiustizia della motivazione anche in ordine alla all’iter logico- giuridico seguito dal giudice di prima istanza , particolarmente in ordine al rilevato difetto di istruttoria e di omessa valutazione delle prove documentali ed alla violazione del riparto dell’onere probatorio;

11) erroneamente indicato come 12° - Motivi di impugnazione e censure avverso il risarcimento dei danni per asserito inadempimento contrattuale della convenzione di lottizzazione de qua disposto nella sentenza appellata

I sigg.ri B si sono costituiti in giudizio per entrambi gli appelli proposti : degli stessi hanno contestato la fondatezza con richiesta di reiezione dei due proposti gravami Le parti hanno poi proposto ad ulteriore sviluppo delle loro tesi apposite memorie difensive anche di replica.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 i due appelli sono stati introitati per la decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve disporre siccome dispone la riunione dei due appelli in epigrafe per ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva intercorrente tra i due gravami, attinenti entrambi alla medesima vicenda sostanziale.

Passando all’esame del primo dei suindicati appelli appare utile precisare, in sintesi, la portata e i limiti dell’oggetto del giudizio qui in discussione.

Dunque con la sentenza parziale qui gravata , la n. 238/2014, il TRGA di Trento ha sancito, in senso favorevole agli attuali appellati, in accoglimento delle relative domande all’epoca avanzate con il relativo ricorso di prime cure quanto segue:

1) la responsabilità contrattuale del comune di Ala in ordine al mancato adempimento degli obblighi stabiliti nella suindicata convenzione urbanistica, più specificatamente con riferimento alle prescrizioni recate dall’art. 5 della convenzione urbanistica, sub specie della mancata realizzazione della strada di accesso alla lottizzazione

2) la fondatezza della domanda risarcitoria pure fatta valere dai B ex art. 1218 codice civile e quindi l’an debeatur della richiesta di ristoro patrimoniale avanzata;

3) il riconoscimento del ristoro patrimoniale per alcune voci di danno tra cui quello del danno alla salute e/o biologico con relativa quantificazione delle somme per il suddetto titolo.

Ciò precisato, l’appellante Comune di Ala con abbondanti scritti esposti sia in ricorso sia nelle corpose memorie difensive, arricchiti peraltro da dotte disquisizioni giuridiche, contesta la fondatezza delle statuizioni rese dal primo giudice come sopra indicate alle lettere 1), 2), e 3) e tanto a mezzo di molteplici motivi di doglianza ( dodici).

Ebbene tali mezzi d’impugnazione vanno opportunamente sintetizzati per ragioni di semplificazione e di agevole oltrechè organica trattazione delle censure ivi dedotte : peraltro

una operazione di sintesi ha avuto cura di effettuare la stessa difesa del suindicato ente locale e un siffatto metodo di disamina dei motivi di gravame si rende nella specie ragionevolmente applicabile.

Con riferimento dunque ai dodici mezzi d’impugnazione qui congiuntamente esaminati, si possono “estrapolare”, in ragione del loro oggettivo contenuto, vari gruppi di ragioni di contestazione della sentenza di primo grado così enucleabili:

la sentenza impugnata è carente di sufficiente motivazione oltrechè di adeguata istruttoria ed inoltre “sorvola” su alcuni importanti aspetti della vicenda;

il primo giudice imposta erroneamente l’inquadramento e la sua soluzione delle questioni inerenti il rispetto o meno della convenzione urbanistica secondo gli schemi contrattualcivilistici, ma nella specie si verte in materia di accordi amministrativi di tipo sostitutivo, senza che sia possibile l’applicazione delle regole riguardanti il sinallagma contrattuale;

va esclusa responsabilità contrattuale del Comune in ragione del non adempimento da parte dei lottizzanti sigg.ri B degli oneri imposti dalla convenzione in ordine alla mancata cessione delle aree destinate a parcheggio e di quelle necessarie all’ampliamento della strada oltrechè alla mancata esecuzione a cura dei medesimi di una parte delle opere di urbanizzazione ( eccezione di inadempimento );

l’Amministrazione ha dovuto ridimensionare le opere di urbanizzazione ad essa spettanti e specificatamente la realizzazione della strada di accesso alla lottizzazione nelle dimensioni come in origine stimata tenuto conto del non realizzatosi sviluppo insediativo della zona e all’uopo ha legittimamente esercitato nell’ambito del potere pubblico ad essa rimesso in tema di competenze pianificatorie il relativo ius variandi

non essendo intervenuta alcuna violazione delle pattuizioni stabilite nella convenzione circa la mancata realizzazione della strada de qua non è configurabile a carico del Comune una responsabilità contrattuale suscettibile di risarcimento danni e pertanto errata si appalesa la statuizione che riconosce la spettanza del risarcimento in generale in favore dei lottizzanti;

errato è il riconoscimento delle varie voci di danno pure contenuto nella sentenza sia in ordine all’an che al quantum.

Ebbene ritiene il Collegio che i rilievi mossi dall’appellante in ordine alle osservazioni e conclusioni prese dal TRGA trentino circa la sussistenza di una responsabilità del comune di Ala per inadempimento delle pattuizioni stabilite nelle convenzione urbanistica del 25/3/2003 e la configurabilità di una condotta suscettibile di danno risarcitorio di cui ai punti elencati alle lettere a), b),c), d),ed e), sono privi di fondamento;
al contrario, fondate si rivelano le censure formulate relativamente all’an del risarcimento per alcune voci di danno dedotte e alla quantificazione di altre poste di danno, nei sensi e limiti che in seguito si andrà ad indicare.

Principiando dalla contestazione di cui al punto a) le relative doglianze non meritano positivo apprezzamento.

Dalla sola, semplice lettura della sentenza qui impugnata si rileva agevolmente che il primo giudice ha avuto cura di supportare le proprie delibazioni sulla scorta di una motivazione del tutto adeguata e congrua , con l’ausilio di argomentazioni ancorate alla disamina di elementi di fatto e di diritto che connotano la vicenda, il tutto adeguatamente esposto secondo un iter logico- giuridico assolutamente convincente ( ad eccezione di alcuni punti).

Parimenti, le considerazioni formulate dal TRGA sono agganciate a precisi elementi di giudizio tratti dalla disamina della documentazione caratterizzante la vicenda , di guisa che sono stati esaustivamente acquisite le circostanze rilevanti per la definizione delle questioni sollevate nella res controversa, senza che sia minimamente ravvisabile a carico dell’operato del giudice la sussistenza del vizio di carenza e/o contraddittorietà di motivazione e neppure quello di difetto di istruttoria.

Quanto poi alla censura di non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., la doglianza è solo genericamente dedotta senza alcuna necessaria specificazione, apparendo per certi versi incomprensibile, sussistendo l’onere sancito dal suindicato articolo del codice di procedura civile unicamente in relazione alle domande formulate dall’attore non certo in relazione alle osservazioni contenute nelle memorie difensive dedotte da parte resistente oggi appellante

Passando poi agli aspetti di carattere generale delle critiche formulate a carico del decisum, non sono condivisibili quelle denunciate con i motivi riconducibili alla lettera b).

Per il vero del tutto irrilevante appare la problematica pure vigorosamente sollevata dalla parte appellante circa l’impostazione giuridica data dal primo giudice in ordine alla disamina e soluzione della questione relativa all’adempimento o meno degli obblighi di convenzione, laddove il primo giudice avrebbe utilizzato istituti di tipo civilistico anziché fare ricorso a quelli propri del diritto pubblico.

Infatti, evitando di addentrarci nella complessa questione tecnica circa la esatta natura giuridica delle convenzioni urbanistiche , importa qui sottolineare che spettano alla giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti l’adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni ( come nel caso all’esame ) in forza dell’art.13 comma 1lettera a) n.2 del codice del processo amministrativo in tema di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo nel cui alveo è possibile inquadrare la convenzione urbanistica in commento.

Peraltro vale far presente al riguardo come anche a voler aderire alla tesi di tipo “pubblicistico” perorata intensamente dalla parte appellante, la disciplina dell’inadempimento sia senza dubbio governata dalle regole in materia di obbligazioni e dei contratti ( art.11 coma 2 legge n.241/90 ), rimanendo in tal modo pienamente applicabili alla tipologia di atto qui in rilevo ( la convenzione urbanistica del 25/3/2003), perché con esso “compatibili”, gli schemi civilistici previsti in tema di obbligazioni contrattuali.

Ne deriva che sul punto alcunchè può essere “ rimproverato “ al giudice di primo grado il quale ha invece fatto buon governo dei principi applicabili in materia di responsabilità contrattuale per l’esecuzione o l’inesecuzione di obbligazioni “ex contractu” accessivo a lottizzzaione.

Le questioni di cui alle lettere c) e d) che vanno congiuntamente trattate per ragioni di intima connessione logica tra loro esistenti, attengono agli aspetti sostanziali e più pregnanti della vicenda all’esame

La controversia, come sopra accennato, trae origine dal contenuto e relativa interpretazione e applicazione di alcune prescrizioni contenute nella suindicata convenzione urbanistica, esattamente quelle recate dall’art. 5 , dal titolo “ altre opere di urbanizzazione primaria”

Detto articolo stabilisce che : “ il Comune di Ala si impegna a realizzare , entro 3 anni dalla stipula della presente convenzione , la strada di accesso alla lottizzazione , completa di idoneo marciapiede , mediante collegamento alla ex S.P: 90 Destra Adige. La strada verrà realizzata secondo le indicazioni di massima contenute nel progetto di lottizzazione e nel progetto preliminare…Il Comune di Ala si riserva comunque la facoltà di apportare al tracciato stradale tutte le modifiche che riterrà indispensabili o utili per la miglior sistemazione urbanistica della zona.

Contestualmente alla realizzazione della strada di accesso il Comune di Ala si impegna a realizzare la rete principale per lo smaltimento delle acque bianche e nere, la rete principale di distribuzione dell’energia elettrica , dell’acqua potabile e della rete antincendio”.

Orbene, l’obbligo negoziale posto a carico dell’Amministrazione di realizzare la strada suindicata, con le caratteristiche e nei tempi indicati in convenzione, non risulta sia stato adempiuto e tale circostanza è in concreto ammessa dalla stessa difesa del Comune che però nega la sussistenza di una situazione di inadempimento e ciò per due ordini di ragioni:

per la mancata esecuzione dei corrispondenti obblighi di convenzione da parte dei privati lottizzanti ( eccezione di inadempimento) per non aver ceduto i B le aree di loro proprietà da destinare all’ampliamento della strada ( mq 239 ) e delle aree destinate a parcheggio ( mq 114);

perchè la non esecuzione dell’opera sarebbe addebitabile alla intervenuta inversione della situazione di fatto , nel senso che il mancato sviluppo urbanistico della intera zona, come configurato in base alle previsioni dei due comparti di lottizzazione ( PL1A e PL1B ) non si era inverato e ciò ha imposto il ridimensionamento delle opere a farsi rendendo non più funzionale la realizzazione di una strada che in origine era calibrata su ben altre previsioni di pianificazione e venendo così meno l’interesse pubblico urbanistico.

Ora , quanto alle ragioni sub a) esse non possono essere validamente opposte vuoi perché non risulta che il Comune abbia diffidato i lottizzanti B ad adempiere agli obblighi in questione, vuoi perché non vengono forniti altri elementi e neppure principi di prova in ordine a tale asserita inadempienza della parte privata e vuoi soprattutto perché vi sono riscontri documentali che inducono a ritenere assolte le obbligazioni da parte dei B , come attestato dalla determina del Segretario comunale del 18/4 /2013.

Di contro, i lottizzanti qui appellati hanno sollecitato il Comune ad adempire all’obbligo contrattuale assunto, nel corso degli anni susseguenti al 2003 , ma l’Amministrazione è rimasta inerte , evidenziandosi una chiara volontà di non eseguire la clausola convenzionale in discussione.

Questo sta a significare , sotto il profilo civilistico, che stante l’inesecuzione dell’opera viaria, era onere del Comune dare prova della causa ad esso non imputabile ( Cass. Sez. Un.30710/2001 n. 13533), secondo la regola per cui in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento dei danni deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto , limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte , mentre è il debitore gravato dall’onere della prova e tale prova non è stata fornita.

Relativamente alle ragioni sub b) anch’esse non appaiono convincenti e soprattutto non sono idonee a mandare esente dall’obbligo in parola la parte pubblica.

Vero è infatti che la P.A è titolare del potere di pianificazione e può e deve modulare l’assetto urbanistiche in base alle esigenze e alle scelte di tipo discrezionale ad essa rimessa, nondimeno tale ius variandi deve avvenire con gli opportuni atti deliberativi volti a modificare le previsioni in origine assunte .

In altri termini, con riferimento alla vicenda de qua , ben avrebbe potuto e dovuto il

Comune ripensare la prevista urbanizzazione della zona sino alla modifica relativa alla realizzazione della strada di lottizzazione in ragione della mutata situazione di fatto ma ciò sarebbe dovuto avvenire a mezzo degli appropriati strumenti tecnici costituiti da atti deliberativi, gli unici idonei ad esprimere una diversa voluntas dell’Amministrazione.

La qual cosa non è avvenuta e il Comune non può qui invocare uno ius variandi del potere urbanistico che non è stato esercitato nei tempi né con le modalità previste allo scopo.

Né può valere il fatto di essere in presenza di una lottizzazione di iniziativa privata, come in origine nata, giacchè i lottizzanti hanno ripetutamente instato l’Amministrazione a variare il contenuto e l’entità delle opere di urbanizzazione a farsi al fine di consentire una adeguata sistemazione dei luoghi, senza che siano state assunte relative determinazioni

Sotto un profilo pubblicistico poi nella specie si invera la fattispecie della responsabilità della P.A. costituita da una condotta contra legem ( violazione delle statuizioni pattizie accessive ad un provvedimento amministrativo ) causativa secondo lo schema paradigmatico di cui all’art. 2043 codice civile di responsabilità risarcitoria a carico dell’Amministrazione pubblica secondo la regula iuris stabilita dalla ormai notissima sentenza delle Sezioni Unite n. 500/99.

Quanto alle conclusioni, deve convenirsi che i motivi del ricorso in appello sin qui esaminati ( i primi undici ) e che afferiscono rispettivamente alla congruità della motivazione della sentenza impugnata, alla inadempienza all’obbligazione scaturente dalla convenzione urbanistica ( art. 5 ) accessiva al piano di lottizzazione pure accertata dal primo giudice e alla sussistenza di una responsabilità per inadempimento causativa di risarcimento danni in favore dei lottizzanti B parimenti affermata nel decisum in contestazione, si rivelano infondati e in tale parte l’appello va respinto.

Al riguardo in ordine alla causa petendi e al petitum sin qui esaminato , ogni altra questione non trattata deve ritenersi assorbita e non rilevante e comunque inidonea a modificare le conclusioni in senso diverso da quelle sin qui assunte dal Collegio.

Rimangono da esaminare le censure di cui al motivo successivo al IX rivolte espressamente avverso il risarcimento del danno riconosciuto agli attuali appellati.

In particolare parte appellante contesta la fondatezza delle statuizioni con cui il TRGA ha stabilito la spettanza del ristoro patrimoniale a titolo di risarcimento per alcune voci di indennizzo.

I profili di doglianza si rivelano fondati nei sensi e limiti di seguito indicati.

Il primo giudice ha riconosciuto il danno alla salute o danno biologico, quantificandolo in euro 5.000,00, ma un siffatto pregiudizio non appare minimamente configurabile in ragione della natura degli interessi in gioco e della assenza di mezzi di prova idonei a supportare l’invocato disagio psico- fisico asseritamente patito.

Il TRGA a sostegno della relativa statuizione fa riferimento a “ circostanze storiche” che si sarebbero tradotte in un’alterazione peggiorativa della salute della ricorrente, ma trattasi di situazioni del tutto incerte e generiche che non possono supportare , in assenza di un ancoraggio a ben più solidi elementi di prova , una pretesa al ristoro di non meglio rappresentati e comunque documentati danni alla salute .

Il riconoscimento delle predetta voce di danno va dunque censurato , come fondatamente dedotto dalla parte appellante e in tale parte la sentenza impugnata va riformata.

Inoltre a proposito dell’avvenuto riconoscimento del risarcimento del danno subito dai B a titolo di deprezzamento dei due immobili, detrimento pure derivante dalla mancata realizzazione della strada concordata tra le parti , per la quantificazione del quale è stata poi disposto la consulenza tecnica , va rilevato come fermo restando l’an di tale riconoscimento, dalla determinazione dell’equivalente monetario riconosciuto a tale titolo vanno detratti, a seguito della relativa monetizzazione, da operarsi a cura dell’Ufficio tecnico del Comune in contraddittorio con i tecnici dei sig.ri B , gli importi relativi alle opere di parziale urbanizzazione primaria realizzate dall’Amministrazione comunale oltre a quelle eseguite dalla parte pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della convenzione ( “allacciamento ai sevizi pubblici”).

L’appello per la sola parte evidenziata va accolto, nei sensi e limiti appena descritti. Per la restante parte, le doglianze dedotte con i motivi “contra “ il risarcimento del danno vanno respinte in quanto non riescono a smentire gli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria fatta valere degli appellati.

Passando all’appello n. 7713/2015 specificatamente proposto avverso la sentenza n. 190/2015 , il Comune ripropone profili di doglianza volti a demolire le statuizioni di merito già rese dal TRGA con la suindicata decisione n. 238/2014 riguardanti, in estrema sintesi, l’inadempimento contrattuale per violazione dell’art. 5 della convenzione e la responsabilità contrattuale produttiva di risarcimento danni, muovendosi le censure dedotte con i motivi 1- 11( erroneamente indicato quest’ultimo come 12 ) nel solco delle contestazioni già operate con il primo degli appelli all’esame, per cui non resta che fare rinvio a quanto in proposito già osservato in ordine alla infondatezza dei motivi di tale gravame e tale valutazione si rivela del tutto trasponibile ai motivi formulati sulle predette tematiche con il secondo appello.

Resta da esaminare, infine, quella parte del presente gravame rivolta specificatamente avverso le deduzioni e risultanze della CTU disposta ed eseguita per la determinazione del danno per deprezzamento dei due immobili che gli appellati hanno edificato, in relazione alla mancata realizzazione della strada di lottizzazione più volte menzionata.

Ebbene, le censure all’uopo dedotte non appaiono meritevoli di condivisione perchè non riescono a smentire la fondatezza degli elementi di fatto e le valutazioni di ordine tecnico svolte in esecuzione e a conclusione dell’accertamento tecnico di che trattasi.

V’è di più.

Il giudice di prime cure non si è limitato ad effettuare un pedissequo recepimento delle risultanze del tecnico incaricato della verificazione, ma ha avuto cura di ribattere con elementi di cognizione del tutto congrui tutte le critiche svolte dal Comune nei confronti della consulenza e qui riprodotte.

L’appello n. 7713/2015, in quanto infondato, va respinto.

Le questioni sin qui affrontate esauriscono la vicenda sottesa al secondo degli appelli in epigrafe indicati restando assorbite e risultando comunque non rilevanti le altre questioni non trattate che in ogni caso non sono idonee a far assumere conclusioni di segno diverso da quelle sopra esposte.

Quanto alle spese del presente grado del giudizio l’esito della causa qui complessivamente instaurata, depone per la compensazione delle stesse tra le parti.

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