Consiglio di Stato, sez. III, decreto presidenziale 2020-11-20, n. 202001855

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto presidenziale 2020-11-20, n. 202001855
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001855
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2020

N. 08120/2017 REG.RIC.

N. 01855/2020 REG.PROV.PRES.

N. 08120/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8120 del 2017, proposto da Questura Imperia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

S L, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università 11;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Genova., Sezione I, n. 00607/2017, resa tra le parti, concernente foglio di via obbligatorio da alcuni Comuni della Liguria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese per il patrocinio a spese dello Stato, avanzata il 22 giugno 2018 dall’avvocato A B per la rappresentanza e la difesa della sig.ra S L, nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato specificato in epigrafe;

Visti gli atti del fascicolo di causa;

Visto il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, n. 15/2017, che non ammette la sig.ra S L, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, relativamente al giudizio per il quale l’istanza è proposta e nell’ambito di applicabilità di cui all’art. 75 d.P.R. 115/2002;

Vista la sentenza n. 3780 del 20 giugno 2018 di questa Sezione che, definitivamente pronunciando, ha respinto l’appello proposto ed ha, contestualmente, ammesso l’appellante al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale;

Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Considerato che in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, risulta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente giudizio, in complessivi € 1500 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA per legge;


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