Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-11-15, n. 201106041

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-11-15, n. 201106041
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106041
Data del deposito : 15 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03680/2006 REG.RIC.

N. 06041/2011REG.PROV.COLL.

N. 03680/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2006, proposto da CA VI, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con domicilio presso la segreteria della Sezione VI del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;



contro

Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso R. NZ in Roma, via Cimarosa, n. 18;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 139/2006, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE QUALIFICA SUPERIORE DI ASSISTENTE TECNICO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Clarizia (per delega di Petrarota) e Balducci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La presente vicenda processuale ha avuto inizio quando l’odierno appellante, dipendente dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., con la qualifica di operatore tecnico, nell’anno 1999 ha proposto un primo ricorso al Tribunale di Trani – giudice del lavoro, per conseguire la qualifica superiore di assistente tecnico, e il corrispondente trattamento economico, nonché la corresponsione di emolumenti economici a vario titolo (indennità di missione, compenso per straordinario).

1.1. Il tribunale adito, con sentenza 26 novembre 2002 n. 3838 ha declinato la giurisdizione, ai sensi dell’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998, ritenendo che la controversia fosse relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e pertanto spettanti ratione temporis alla giurisdizione del giudice amministrativo.

1.2. L’appello avverso tale sentenza veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bari con sentenza 14 giugno 2005 n. 5852.

1.3. A questo punto l’interessato proponeva ricorso al Tar Puglia, notificato il 5 agosto 2005, con cui riproponeva parte delle questioni sollevate davanti al giudice civile.

1.4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (17 gennaio 2006 n. 139):

a) ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che ai sensi dell’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti anteriori al 30 giugno 1998 restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se i relativi ricorsi siano proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000;

b) ha ritenuto tardivo il ricorso al Tar proposto nel 2005, non potendo operare la translatio judicii, di cui all’art. 50 c.p.c., nel rapporto tra diversi ordini giurisdizionali.

2. Ha proposto appello l’originario ricorrente, lamentando che avendo egli proposto ricorso davanti al giudice ordinario nel 1999, non sarebbe incorso nella decadenza del termine scadente il 15 settembre 2000.

Ripropone nel merito le censure di cui al ricorso di primo grado.

2.1. Parte appellata ha eccepito l’inoperatività della translatio judicii , il difetto di giurisdizione sulle questioni relative al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, l’infondatezza nel merito delle pretese del ricorrente.

3. In punto di rito, l’appello merita accoglimento, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale e normativa in tema di translatio judicii tra giurisdizioni diverse, successiva alla sentenza appellata, e di cui non può non tenersi conto nella presente vicenda, trattandosi di principi di generale applicazione anche ai contenziosi pendenti (come si argomenta da Cass., sez. un., 15 marzo 2011 n. 6016 secondo cui la disciplina della translatio iudicii introdotta dalla l. n. 69/2009 è applicabile anche ai giudizi in corso).

Invero, dopo la sentenza di primo grado, è sopravvenuta la pronuncia della Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 30, l. Tar, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Tale pronuncia aveva demandato al legislatore ordinario la disciplina del “meccanismo della riassunzione (forma dell’atto, termine di decadenza, modalità di notifica e/o di deposito, eventuale integrazione del contributo unificato, ecc.) sulla base di una scelta di fondo a lui soltanto demandata: stabilire, cioè, se mantenere in vita il principio per cui ogni giudice è giudice della propria giurisdizione ovvero adottare l’opposto principio seguìto dal codice di procedura civile (art. 44) per la competenza”. Aggiungeva la Corte cost. che “laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici (come, nel caso oggetto del giudizio a quo , dopo la declinatoria di giurisdizione), i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto”.

Tale pronuncia è applicabile nel presente giudizio, essendo il rapporto ancora pendente all’epoca della sua pubblicazione, e non essendovi pertanto il limite delle situazioni definitive e dei diritti quesiti.

3.1. Alla luce del quadro vigente, introdotto dal legislatore in adeguamento a Corte cost. n. 77/2007, in caso di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice adito, la parte non incorre in decadenza

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